Come e quando fare la lettura del gas? Quando è possibile fare un’autolettura? Ecco tutte le info in questa guida con le indicazioni dell’AEEG.
In Italia il gas può essere disciplinato in due modi, attraverso il mercato libero o il mercato tutelato, ovvero regolato dall’AEEG, l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.
Prima di capire come e quando fare la lettura del gas, occorre quindi individuare la propria situazione specifica.
Se avete stipulato un contratto nel mercato libero, le condizioni contrattuali devono essere chiare ed indicare in maniera esplicita le modalità e la periodicità di lettura del gas.
Nel caso in cui siate clienti del mercato tutelato, la lettura del contatore del gas è compito dei distributori, che devono procedere in questa attività secondo un periodo specifico, ovvero:
- almeno una volta l’anno, con un intervallo massimo di 13 mesi e minimo di 6 mesi fra due tentativi consecutivi, per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno;
- almeno 2 volte l’anno, con un intervallo massimo di 7 mesi e minimo di 3 mesi fra due tentativi consecutivi, per i clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
- almeno una volta al mese, con un intervallo minimo di 25 e massimo di 35 giorni fra due tentativi consecutivi, per i clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno, esclusi i mesi con consumi storici inferiori del 90% rispetto a quelli medi mensili.
In tutti quei casi di attivazioni ex novo a clienti con consumi inferiori a 5.000 standard metri cubi/anno, i distributori devono procedere con il primo tentativo di lettura (non è detto che sia in casa il cliente e che sia possibile procedere all’effettiva lettura) entro 6 mesi dal giorno di attivazione del servizio.
Nel caso in cui il cliente non sia in casa, il distributore ha l’obbligo di informarlo circa il suo passaggio, nonché dell’eventualità di fare un’autolettura del gas.
Quando e come fare l’autolettura del gas?
Anche in questo caso per il mercato libero le modalità di autolettura devono essere indicate nel contratto.
Se siete clienti del mercato tutelato invece è compito del venditore consentire ai clienti con consumi fino a 5.000 standard metri cubi/anno di eseguire l’autolettura del contatore, mettendo a disposizione una serie di strumenti, quali:
- numero verde;
- cartolina postale;
- e-mail;
- sito web.
Generalmente, ai fini della fatturazione, l’autolettura è valida, tranne quei casi in cui i dati comunicati si discostino troppo dalla media dei consumi registrati. In tal caso il cliente deve essere informato che la propria autolettura non risulta valida.
Il venditore ha l’onere di inviare all’impresa di distribuzione i dati in un periodo stabilito dall’AEEG:
«entro il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte del cliente finale dell’autolettura effettuata all’interno dell’eventuale periodo indicato in bolletta oppure dell’eventuale ultima autolettura trasmessa in un mese».
L’impresa di distribuzione a sua volta deve procedere con la validazione delle autoletture ricevute, comunicando l’esito entro il quinto giorno lavorativo dall’invio delle autoletture da parte del venditore.
Lettura del gas: cosa succede se non si fa?
Lettura o autolettura? Dovremmo forse chiederci un’altra cosa: cosa succede se nessuno esegue la lettura del contatore del gas?
Se non è stata eseguita per inaccessibilità totale o parziale, con la prima bolletta emessa il venditore dovrà rendere noto al cliente tutte le cause che hanno impedito l’operazione.
Se invece in condizioni di accessibilità del contatore, ovvero quando il contatore è ubicato in un luogo in cui non serve la presenza di nessuno per accedervi, non si procede con la lettura del gas nel rispetto dei tempi di intercorrenza minima e massima tra un tentativo e l’altro, il cliente ha diritto ad un indennizzo automatico di 30 euro.
Quando deve essere corrisposto l’indennizzo?
- se viene corrisposto entro 30 giorni dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di intercorrenza massima prevista tra due tentativi di lettura consecutivi, è previsto l’indennizzo base di 30 euro;
- se viene corrisposto oltre 60 giorni, l’indennizzo deve essere pari a 45 euro;
- se viene corrisposto oltre 90 giorni, l’indennizzo è pari a 60 euro.
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