Che fare in caso di malattia durante le ferie o febbre per gli effetti collaterali del vaccino? Spieghiamo come e quando è possibile chiedere la sospensione e recuperare i giorni persi. La malattia, infatti, in alcuni casi interrompe le ferie.
Chi si ammala durante le ferie ha diritto all’interruzione delle stesse e a fruire dei giorni feriali maturati al lavoro in un periodo successivo, da concordare con il datore.
Si tratta di una problematica molto comune, che può riguardare eventi morbosi, febbre o altre patologie sorte durante le vacanze che rendono impossibile godere dell’astensione dal lavoro finalizzata al recupero psico-fisico del dipendente.
L’interruzione delle ferie ci può essere anche in caso di febbre o altri sintomi dovuti al vaccino contro il Covid-19, sempre che questi si presentino durante i giorni di ferie e siano certificati dal medico.
In questa guida tutte le informazioni su cosa fare se insorge una malattia durante le ferie, a chi rivolgersi per ottenere il certificato e quando si ha diritto all’interruzione.
MALATTIA DURANTE LE FERIE: CHE FARE E COME CHIEDERE LA SOSPENSIONE
Quando la malattia interrompe le ferie?
Febbre, infezioni, effetti collaterali del vaccino contro il Covid-19, possono sospendere le ferie del dipendente. Infatti i giorni di astensione del lavoro servono per il recupero delle energie fisiche e mentali e, per questo, sono incompatibili con la malattia.
Il dipendente che si ammala in vacanza può chiedere al datore di interrompere le ferie e tramutarle in assenza per malattia, con tutti i diritti/doveri del caso: presentare il certificato medico, ricevere l’indennità dall’Inps, farsi trovare in casa negli orari della visita fiscale.
Ma cosa succede se le ferie vengono interrotte? C’è da stare tranquilli: i giorni feriali maturati non vanno persi, anzi, dopo la guarigione, datore e dipendete possono concordare un nuovo periodo di vacanza.
Cosa deve fare il lavoratore per interrompere le ferie per malattia
Se la mattia sorge prima o durante il periodo di ferie, il dipendente può chiederne l’interruzione al datore di lavoro.
Nel caso di ferie programmate, il lavoratore si considera in malattia fino alla guarigione e potrà godere delle vacanze in un successivo momento. Questo vale anche se il dipendente si ammala durante le ferie collettive (quindi durante la chiusura aziendale).
Il dipendente ammalato deve comunicare immediatamente al datore di lavoro lo stato di malattia e chiedere di convertire l’assenza per ferie in assenza per malattia. A tal fine servirà produrre il certificato del proprio medico di base o della guardia medica.
Secondo la Giurisprudenza maggioritaria, la malattia inizia a decorrere a partire dalla data in cui il datore di lavoro/azienda viene a conoscenza dell’evento morboso. Ad esempio se un dipendente in ferie dal 1° al 14 agosto comunica al datore di lavoro l’insorgere di una malattia il 10 agosto, con apposito certificato di visita ambulatoriale datato 8 agosto, le ferie si considerano interrotte a partire dal 10 agosto e non dall’8.
La malattia del figlio interrompe le ferie?
La legge 53/2000 - poi ripresa dal Testo Unico sulla maternità e paternità del 2001 - prevede che la malattia del figlio può comportare la sospensione delle ferie dei genitori lavoratori dipendenti.
Ciò avviene soltanto in presenza di alcune condizioni: la patologia del figlio deve dar luogo al ricovero in ospedale (in tal caso le ferie sono sospese senza limiti di durata se il figlio ha meno di 3 anni, per un limite di 5 giorni l’anno se questo ha un’età compresa tra i 3 e gli 8 anni).
Prima di concludere, però, è bene ricordare che ci sono CCNL che prevedono condizioni meno restrittive affinché la sospensione delle ferie venga riconosciuta anche a causa della malattia del figlio. In alcuni casi, ad esempio, il ricovero ospedaliero non è necessario e basta che la malattia del figlio abbia una prognosi superiore ad un certo numero di giorni.
Dunque, prima di procedere con la richiesta di sospensione, sarebbe opportuno verificare cosa c’è scritto nel contratto collettivo.
Come certificare la malattia durante le ferie in Italia, Europa e Paesi extra europei
Per sospendere le ferie è necessario che il dipendente possa dimostrare la malattia con un certificato medico valido, altrimenti non è possibile ottenere il trattamento economico previsto dall’Inps.
Se il lavoratore si trova in ferie nella sua città di residenza/domicilio può richiedere il certificato al medico di famiglia; cosa fare invece se è in vacanza in un’altra Regione o fuori dall’Italia?
La procedura per ottenere il certificato medico necessario ad interrompere le ferie dipende dal Paese in cui si trovi il lavoratore, se compreso o no nell’Unione europea (quindi con Sistema sanitario convenzionato).
Per chi resta in Italia, il certificato medico può essere rilasciato dai servizi sanitari locali, come le guardie mediche o gli ospedali.
Se la malattia insorge durante un soggiorno in uno Stato dell’Ue, il lavoratore deve rivolgersi al medico del Paese in cui è in vacanza e chiedere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa. A questo punto ha 2 giorni di tempo per:
- inviare la certificazione via fax, PEC o e-mail all’Inps;
- trasmettere il certificato medico al datore di lavoro.
Se il lavoratore si trova in un Paese extraeuropeo con il quale l’Italia ha firmato accordi bilaterali/convenzioni, il certificato del medico locale non deve necessariamente essere validato da una Istituzione competente. Basta inviare il documento rilasciato all’Inps e al datore di lavoro entro 2 giorni.
La procedura per l’interruzione delle ferie a causa della malattia è più complessa se il dipendente si trova in un Paese extraeuropeo senza accordo o convenzioni con l’Italia: per convertire l’assenza per ferie in assenza per malattia e richiedere l’indennità all’Inps, serve presentare all’Ente la certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all’Estero.
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