Chi deve corrispondere l’indennità di malattia al lavoratore dipendente, sino a quando e sino a quale ammontare?
Il lavoratore dipendente che si ammala ha diritto, nella generalità dei casi, alla retribuzione, nonostante il rapporto di lavoro sia sospeso per la temporanea impossibilità di svolgere l’attività.
Nello specifico, il dipendente ha diritto a un’indennità di malattia: normalmente quest’indennità è pagata dall’Inps, anche se anticipata dal datore di lavoro, e viene integrata, in parte, da quest’ultimo. In alcuni casi particolari, l’indennità di malattia è soltanto a carico del datore di lavoro, ma ci sono anche delle ipotesi in cui è corrisposta direttamente dall’Inps.
Ma procediamo per ordine, e facciamo il punto della situazione sulla malattia lavoro: chi paga l’indennità, a quanto può ammontare e qual è il periodo massimo indennizzabile?
Quali lavoratori hanno diritto all’indennità di malattia?
L’indennità di malattia spetta alla generalità dei lavoratori subordinati, in quanto il codice civile (art.2110) stabilisce che, nel caso in cui il dipendente si ammali, è sempre dovuta la retribuzione o un’indennità, anche se il lavoratore risulta privo di copertura di previdenza o di assistenza al riguardo.
L’indennità di malattia in alcuni casi risulta a carico dell’Inps, mentre in altre ipotesi a carico del datore di lavoro, secondo la categoria a cui appartiene il dipendente.
In particolare, l’indennità risulta a carico dell’Inps (ma deve essere anticipata ed integrata dal datore di lavoro, in base alle previsioni del contratto collettivo applicato) per i seguenti lavoratori:
- operai del settore industria;
- operai ed impiegati del settore terziario e servizi;
- lavoratori dell’agricoltura;
- apprendisti;
- disoccupati;
- lavoratori sospesi dal lavoro;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori marittimi.
L’indennità di malattia a carico dell’Inps spetta anche ai collaboratori (lavoratori parasubordinati) iscritti alla gestione separata.
L’indennità di malattia risulta invece a carico del datore di lavoro per:
- i collaboratori familiari (cioè i lavoratori domestici);
- gli impiegati dell’industria.
L’indennità a carico del datore di lavoro è calcolata in misura differente a seconda della categoria di appartenenza, dell’anzianità di servizio e dell’inquadramento del lavoratore.
In quali casi l’indennità di malattia è pagata direttamente dall’Inps?
L’indennità di malattia, nella generalità dei casi in cui risulta a carico dell’Inps, è comunque pagata dal datore di lavoro, che conguaglia quanto anticipato sottraendolo dai contributi dovuti all’ente.
In alcune ipotesi, però, è direttamente l’istituto a pagare l’indennità. In particolare, la liquidazione diretta da parte dell’Inps spetta:
- ai lavoratori stagionali;
- agli operai agricoli a tempo determinato (Otd);
- nel caso in cui il datore di lavoro sia impossibilitato ad anticipare l’indennità;
- ai lavoratori disoccupati o sospesi che non beneficiano della Cigo (cassaintegrazione ordinaria);
- ai dipendenti di aziende sottoposte a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria);
- ai lavoratori che ricevono il pagamento diretto della Cigo o della cassa integrazione in deroga;
- ai lavoratori che hanno diritto al versamento diretto dell’indennità secondo le disposizioni dell’Itl (Ispettorato Territoriale del Lavoro);
- ai dipendenti che si sono ammalati prima della cessazione dell’attività aziendale;
- se il datore di lavoro si rifiuta di anticipare l’indennità (in quest’ipotesi l’Inps lo diffida: se non adempie entro 30 giorni dal sollecito, l’istituto procede al pagamento diretto).
Nei casi in cui il lavoratore abbia diritto alla liquidazione diretta dell’indennità di malattia da parte dell’Inps, è tenuto a presentare una domanda di pagamento alla sede dell’istituto territorialmente competente.
Come si richiede l’indennità di malattia all’Inps?
Il dipendente che ha diritto al pagamento diretto da parte dell’Inps, nello specifico, può inviare la domanda d’indennità di malattia:
- direttamente dal sito web dell’istituto, se possiede le credenziali di accesso (Pin, Spid, Carta nazionale dei servizi);
- tramite il call center dell’Inps, chiamando il numero 803.164, oppure 06.164.164 (da cellulare); in questo caso occorre comunque essere in possesso del Pin dell’Inps;
- tramite patronato.
Nel caso in cui la modalità d’invio prescelta sia il portale web dell’Inps, la domanda d’indennità di malattia è accessibile dalla sezione My Inps (nella quale si può entrare una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali).
Per trovare il servizio, bisogna digitare nella maschera di ricerca: “Indennità di malattia per lavoratori dipendenti”. Si può anche seguire il percorso: “Prestazioni e servizi”, “Indennità di malattia per lavoratori dipendenti”.
Come si compila la richiesta d’indennità di malattia all’Inps?
All’interno della domanda d’indennità di malattia, il dipendente deve dichiarare:
- di non avere ricevuto da parte del datore di lavoro nessuna somma per la patologia indennizzabile;
- nel caso in cui abbia ricevuto una parte dell’indennità, è tenuto a dichiarare l’ammontare incassato: l’Inps liquiderà quanto ancora spettante.
Chi paga l’indennità di malattia per i lavoratori a tempo determinato?
Per i dipendenti assunti a termine, il pagamento dell’indennità di malattia è effettuato:
- dal datore di lavoro (che anticipa la prestazione, e la conguaglia con i contributi previdenziali dovuti), per un numero di giorni pari a quelli di attività effettuata alle sue dipendenze;
- direttamente da parte dell’Inps, per le giornate di lavoro corrispondenti a quelle svolte presso precedenti datori di lavoro;
- direttamente da parte dell’Inps, se nei 12 mesi precedenti al verificarsi della malattia il dipendente ha lavorato per meno di 30 giorni; il periodo indennizzabile massimo, in questi casi, è pari a 30 giorni nell’anno solare.
Sino a quando è pagata l’indennità di malattia?
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, l’indennità è dovuta dall’Inps per le giornate indennizzabili comprese in un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
La durata del periodo massimo viene determinata sommando tutte le giornate di malattia dell’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), anche se si tratta di patologie diverse, comprese quelle per le quali non è stata corrisposta l’indennità (ad esempio per i giorni di carenza, che sono indennizzati dal datore di lavoro, o per i periodi non indennizzati per mancata documentazione o per ritardata certificazione della malattia).
Se la malattia insorge nel corso di un anno solare e continua, senza interruzione, nell’anno successivo, per l’indennità da corrispondere nel secondo anno bisogna tener conto dei seguenti criteri, specificati dall’Inps (nella circolare n.145/1993):
- quando nell’anno in cui è insorta malattia non sono stati raggiunti i 180 giorni, la malattia in corso al 31 dicembre può essere indennizzata dal 1° gennaio successivo per un massimo di ulteriori 180 giorni;
- quando nell’anno d’insorgenza della malattia, invece, i 180 giorni sono stati superati prima del 31 dicembre, il ripristino dell’indennità al 1° gennaio successivo per un massimo di 180 giorni non è automatico, ma avviene soltanto se permane il rapporto di lavoro, con retribuzione, anche parziale, a carico dell’azienda.
Sino a quando è pagata l’indennità di malattia per i lavoratori a termine?
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato, l’indennità di malattia è corrisposta per un periodo limitato.
In particolare, il periodo indennizzato non può essere superiore al periodo di attività lavorativa svolta nei 12 mesi immediatamente precedenti al verificarsi della malattia, fermo restando il limite massimo di 180 giorni nell’anno solare.
Se il lavoratore a termine nei 12 mesi immediatamente precedenti non può far valere periodi lavorativi superiori a 30 giorni, il trattamento economico di malattia è concesso per un periodo massimo di 30 giorni nell’anno solare (come previsto dall’art. 5, Co. 3, DL 463/83).
A quanto ammonta l’indennità di malattia?
L’indennità di malattia è pari ad una percentuale della retribuzione media giornaliera:
- normalmente l’indennità non è a carico dell’Inps nei primi 3 giorni di assenza, detti periodo di carenza (è corrisposta dal datore di lavoro);
- in seguito, l’indennità è dovuta dall’Inps in misura pari al 50% sino al 20° giorno di assenza, ed al 66,66% dal 21° giorno, sino ad un massimo di 180 giorni;
- per i dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria, l’indennità per malattia a carico dell’Inps spetta in misura pari all’80% per tutto il periodo di assenza.
L’indennità Inps è comunque integrata a carico del datore di lavoro, secondo quanto previsto dallo specifico contratto collettivo applicato.
A quanto ammonta l’integrazione dell’indennità di malattia?
L’integrazione per malattia dovuta dal datore di lavoro cambia a seconda del contratto collettivo applicato, della categoria di appartenenza del lavoratore, della durata dell’assenza e di ulteriori condizioni: anzianità di servizio, numero degli eventi di malattia nell’anno, ricovero ospedaliero, patologie gravi…
Per sapere con certezza a quanto ammonta l’integrazione per malattia è quindi indispensabile valutare attentamente quanto prevedono gli accordi collettivi applicati, tenendo presente che il trattamento economico non può essere peggiore rispetto a quello previsto dal contratto collettivo, per il corrispondente settore, firmato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
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