Il principio del tenore di vita è caduto per quanto riguarda l’assegno all’ex coniuge ma resta valido per il mantenimento dei figli, sempre che vi siano le possibilità economiche. Ultime dalla Cassazione.
Dopo il divorzio o la separazione i figli mantengono il diritto allo stesso tenore di vita vigente durante il matrimonio e quindi dovranno ricevere l’assegno di mantenimento mensile commisurato alle possibilità economiche dei genitori.
Per questo, a prescindere dalle reali esigenze della prole, il giudice dovrà determinare l’importo dell’assegno di mantenimento in base al reddito complessivo del genitore non affidatario.
Tale principio si discosta da quanto previsto per l’assegno di divorzio e separazione previsto verso l’ex: secondo giurisprudenza ormai consolidata, questo non si basa più sul principio del “tenore di vita” bensì sul contributo dato alla vita matrimoniale, alla gestione della prole, alla durata del matrimonio e ad eventuali rinunce lavorative.
Mantenimento figli: il tenore di vita resta invariato dopo divorzio/separazione
Quando un matrimonio finisce i figli non economicamente autosufficienti (anche dopo la maggiore età) hanno diritto ad essere mantenuti da entrambi i genitori in relazione alla loro capacità economica. Una recente sentenza della Corte di cassazione (la numero 15774/2020) ha precisato che l’ammontare dell’assegno deve garantire il tenore di vita che i figli avevano durante il matrimonio, anche quando il suo importo è maggiore rispetto alle concrete esigenze della prole.
Questo perché la determinazione dell’assegno verso l’ex e verso i figli segue criteri differenti e non sovrapponibili:
- all’ex moglie o marito non deve essere assicurata la conservazione del tenore di vita precedente (sia per l’assegno di divorzio che di separazione);
- per i figli, specie se minori, il tenore di vita deve restare invariato.
Questo vale fino a quando le condizioni economiche del genitore obbligato a versare il mantenimento non peggiorino in maniera tale da giustificare una riduzione dell’importo. Infatti l’assegno di mantenimento deve essere parametrato sulle risorse economiche dei genitori: redditi da lavoro, eredità, proprietà e così via.
Le regole dell’assegno rivolto all’ex, invece, sono molto più restrittive: questo spetta solo in caso di effettivo bisogno e in misura proporzionata alla durata della vita coniugale, all’impegno profuso nel matrimonio, ai sacrifici familiari e altri fattori considerati dal giudice caso per caso. La disparità economica non è più motivo di attribuzione automatica del diritto all’assegno di separazione o divorzio.
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