Matrimonio: è possibile sposarsi solo in chiesa?

Maria Stella Rombolà

7 Giugno 2018 - 16:00

Di questi tempi sposarsi non è una scelta così diffusa ma chi sceglie di farlo dovrà optare per uno solo dei riti esistenti.

Matrimonio: è possibile sposarsi solo in chiesa?

Sposarsi non è ormai una pratica così diffusa come lo era fino a qualche decennio fa e farlo in chiesa lo è ancora meno; nonostante ciò ci sono ancora delle coppie che decidono di compiere questo importante passo.

Per alcuni il matrimonio è un rito esclusivamente simbolico, per altri un atto di fede davanti a Dio, per altri ancora non ha valore alcuno e serve solo ad acquisire dei vantaggi legali. Sarà quindi bene capire quale formula sia più indicata a seconda dei casi.

Una domanda che in molti si pongono è se sia possibile contrarre matrimonio religioso senza che abbia poi valore legale o se al contrario sposarsi in chiesa comporti automaticamente una serie di responsabilità anche civili: facciamo chiarezza su questo.

Diversi tipi di matrimonio

La parola matrimonio ha un valore universale nel gergo comune ma nella realtà dei fatti non esiste un solo tipo di matrimonio e si può compiere questa scelta in modi diversi e assumendo responsabilità differenti.

Le motivazioni personali che possono portare a voler ufficializzare formalmente una relazione sono di vario genere: sentimentali, economiche, patrimoniali o politiche. In Italia una coppia che intende fare questo passo potrà scegliere tra 4 tipi diversi di rito:

  • matrimonio concordatario;
  • matrimonio solo religioso;
  • matrimonio civile;
  • matrimonio acattolico.

Ogni coppia quindi potrà scegliere il rito che corrisponde meglio alle proprie credenze e esigenze di vita.

Matrimonio solo religioso

Il matrimonio religioso è celebrato alla presenza di un ministro del culto cattolico e secondo le regole del diritto canonico. La risposta alla nostra domanda iniziale è quindi presto data: sì è possibile scegliere un rito matrimoniale che abbia esclusivamente valore religioso senza produrre effetti civili.

Una coppia di sposi può essere unita dal solo rito canonico senza che avvenga la trascrizione nei pubblici registri: non risulterà quindi sposata davanti alla legge.

Si crea così solo un vincolo spirituale senza valore per l’ordinamento: non si applicherà alcuna legge di quelle previste in materia patrimoniale, familiare e di successione perché gli sposi non hanno acquisito lo stato di coniugi per la legge e pertanto non avranno nemmeno tutte le tutele che si produrrebbero automaticamente per chi ha contratto un matrimonio civile.

Per contrarre matrimonio religioso la coppia di futuri sposi deve rivolgersi al proprio parroco o al parroco della Chiesa dove ha scelto di effettuare la celebrazione per avviare le pratiche per il matrimonio.

Si dovrà quindi procedere alle pubblicazioni esclusivamente nelle rispettive parrocchie degli sposi (se diverse) e fissare la data, senza poi preoccuparsi della trascrizione dell’atto matrimoniale come avviene per tutti gli atri riti.

Matrimonio concordatario

Per chi invece sentisse l’esigenza di sposarsi in chiesa ma allo stesso tempo volesse che il proprio matrimonio acquisti valore anche davanti alla legge esiste un’altra possibilità: il matrimonio concordatario.

Questo rito è essenzialmente un matrimonio cattolico ma produce al contempo effetti civili; si svolge dinanzi al ministro di culto cattolico (sacerdote) che però in questo caso sarà anche un rappresentante della legge.

A celebrare il matrimonio sarà di solito il parroco di uno dei due sposi o un suo delegato, al quale la legge dello Stato, grazie al Concordato Lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede, riconosce gli stessi poteri dell’ufficiale civile a condizione che provveda poi alla trascrizione nei registri dello stato civile.

A conclusione della celebrazione del matrimonio canonico il sacerdote evidenzia agli sposi gli effetti civili e legge gli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile, redigendo a questo punto l’atto di matrimonio in doppio originale.

Sarà possibile per gli sposi inserire delle dichiarazioni qualora lo desiderino; il ministro di culto le raccoglie nell’atto stesso e le sottoscrive insieme con i dichiaranti e con i testimoni.

Matrimonio acattolico

Esiste poi l’eventualità in cui la coppia di futuri sposi decida di contrarre un matrimonio religioso ma non cattolico: in questo caso si parlerà appunto di matrimonio acattolico. Tale rito avrà luogo davanti a un ministro di culto non cattolico ammesso dallo Stato.

La legge riconosce a questo rito gli stessi effetti del matrimonio civile purché sussistano determinate condizioni tra le quali ovviamente la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile e alcune condizioni procedurali specifiche; anche in questo caso il ministro acattolico celebra il matrimonio in veste di delegato ufficiale del sindaco e la celebrazione è sempre preceduta dalle pubblicazioni civili e seguita dalla trascrizione negli appositi registri.

Matrimonio civile

Ultima alternativa possibile è la celebrazione esclusiva del rito civile: un atto pubblico che produce effetti solo nell’ordinamento giuridico ed è disciplinato dalla legge statale. Anche in questo caso si richiedono determinate formalità:

  • le pubblicazioni del matrimonio sul sito internet del Comune;
  • l’accertamento dell’insussistenza di impedimenti e la pubblicazione degli atti da parte dell’ufficiale dello stato civile;
  • la lettura da parte del celebrante alla presenza di due testimoni (uno per parte) degli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile;
  • l’affermazione ufficiale degli sposi di volersi prendere in marito e moglie;
  • la dichiarazione che gli sposi sono diventati marito e moglie e l’accoglimento di eventuali loro dichiarazioni riguardanti la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni.

Spesso per rendere il rito meno freddo e formale ci si chiede su chi possa ricadere la scelta del celebrante. Di seguito riportiamo quindi le figure che possono essere investite di tale ruolo:

  • l’ufficiale dello stato civile;
  • il sindaco;
  • il vicesindaco;
  • un assessore;
  • un consigliere comunale;
  • un presidente di circoscrizione;
  • il segretario comunale;
  • un dipendente comunale a tempo indeterminato che abbia superato un apposito corso;
  • un cittadino italiano che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere comunale.

Il matrimonio si svolge in una sala aperta al pubblico nella Casa Comunale del comune in cui è stata fatta la richiesta di pubblicazioni.

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