Il mobbing a scuola è causato dalla condotta persecutoria del Dirigente scolastico o dei colleghi nei confronti di un insegnante. Ecco come riconoscerlo e a chi rivolgersi.
Il mobbing a scuola è una delle possibili forme del più generico mobbing nei luoghi di lavoro. Infatti, anche gli insegnanti possono essere vittime di atti persecutori da parte degli altri colleghi o del Dirigente scolastico, che può assumere degli atteggiamenti dispotici.
Riconoscere la condotta di mobbing a scuola non è semplice anche se ci sono dei campanelli d’allarme, come il demansionamento ingiustificato o le sanzioni disciplinari eccessive.
Quando la condotta integra gli estremi di un reato, la vittima può sporgere una denuncia o presentare una querela, tuttavia fornire delle prove non è affatto semplice.
Cos’è
Il mobbing in ambito scolastico è l’insieme degli atti vessatori e persecutori perpetrati nei confronti degli insegnanti da parte del Dirigente scolastico o degli altri insegnanti. La condotta mobbizzante è volta ad umiliare e denigrare la vittima costringendola ad un vero e proprio crollo psicologico che, nelle ipotesi più gravi, può portare al licenziamento.
Per la Corte di Cassazione, il mobbing a scuola, per essere tale, deve rispettare dei requisiti (gli stessi del mobbing sul lavoro) che sono:
- la reiterazione nel tempo dei comportamenti persecutori;
- il danno alla salute, sia fisico che psichico, della vittima;
- il nesso causale tra la condotta mobbizzante ed il danno alla salute;
- l’intenzionalità persecutoria dell’autore.
Come riconoscerlo?
Individuare la condotta di mobbing a scuola non è semplice. Per questa ragione riportiamo alcuni esempi tipici di condotte mobbizzanti negli istituti scolastici. Si tratta di un’elencazione esemplificativa e non esaustiva. Dunque, i segnali del mobbing possono essere:
- gli ostacoli alla comunicazione dell’insegnante;
- l’isolamento e l’emarginazione rispetto agli altri colleghi;
- gli attacchi alla reputazione e alla vita personale del docente;
- il demansionamento ingiustificato;
- la somministrazione di sanzioni ingiustificate o troppo severe;
- la violenza verbale o sessuale;
- la somministrazione di incarichi eccessivamente impegnativi.
ll ruolo del Dirigente scolastico
La giurisprudenza degli ultimi 10 anni registra numerose cause contro i Dirigenti scolastici, accusati molto spesso di condotte dispotiche tese ad umiliare il personale docente.
Una delle condotte tipiche è l’assegnazione di una mole eccessiva di lavoro in capo ad un singolo insegnante il quale si trova letteralmente ad essere messo “sotto torchio”. Queste condotte spesso si verificano per porre rimedio a situazione di emergenze, ad esempio la mancanza di personale e la necessità di coprire i buchi. In tal caso si parla di “mobbing verticale” in quanto viene posto in essere da un superiore gerarchico.
Tuttavia, il mobbing a scuola può anche essere di tipo “orizzontale” cioè avvenire tra colleghi, senza che ci sia disparità di gerarchia e ruoli. Anche tra colleghi le modalità e le caratteristiche del mobbing sono le medesime: l’atteggiamento arrogante e vessatorio, la reiterazione della condotta, la volontà di arrecare un danno e la lesione psico-fisica della vittima.
A chi rivolgersi
Il mobbing a scuola è un fenomeno di difficile interpretazione, soprattutto a causa della difficoltà di dimostrare dinanzi al giudice le condotte vessatorie e l’intenzionalità dell’autore.
Nel nostro Paese non esiste ancora una disciplina autonoma del reato di mobbing, tuttavia, anche se non esplicitamente contenuto nel Codice Penale, è possibile denunciare il mobbing quando la vittima subisce dei comportamenti riconducibili a fattispecie di reato (per esempio maltrattamenti, molestie sessuali e violenza verbale).
Quindi, se la condotta costituisce un illecito penale, la vittima potrà sporgere una querela o una denuncia presso gli uffici delle Forze dell’ordine, dare impulso alle indagini investigative ed eventualmente al processo.
Sottolineiamo che il mobbing a scuola si verifica anche quando il singolo comportamento non è di per sé un reato, ma lo diventa nel momento in cui viene reiterato nel tempo con lo scopo di arrecare un danno.
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