Notifica atti giudiziari, dove avviene e quando

Isabella Policarpio

8 Novembre 2019 - 13:58

Dove avviene la notifica degli atti giudiziari: domicilio, residenza, dimora e cosa fare se l’indirizzo è sconosciuto. Tutto quello che c’è da sapere sulla notificazione.

Notifica atti giudiziari, dove avviene e quando

Gli atti giudiziari vengono notificati per mezzo dell’ufficiale giudiziario, incaricato dal pm o dalla cancelleria del tribunale. Tempi, procedura e luogo della notifica sono stabiliti dagli articoli 137-140 del Codice di procedura civile e dalla Legge di Stabilità del 2018, che ne ha modificato alcuni punti.

La regola generale vuole che la notifica avvenga “nelle mani” del destinatario, con regole diverse in caso di irreperibilità o rifiuto, come andremo ad approfondire.

Si considerano atti giudiziari tutti quelli che riguardano processi in corso in ambito civile, penale o amministrativo, come gli atti di citazione, i pignoramenti, l’avviso di garanzia e i decreti ingiuntivi.

Gli atti giudiziari sono immediatamente riconoscibili perché contenuti nella tipica busta di colore verde chiaro. Vediamo nel dettaglio come avviene la notifica e cosa succede se il destinatario è irreperibile.

Atti giudiziari, la consegna a mano

Regola generale vuole che la consegna della famosa lettera verde avvenga a mano dall’ufficiale giudiziario. L’atto giudiziario quindi, salvo diverse specificazioni di legge, deve essere consegnato “in mani proprie” presso l’abitazione del destinatario. Quello che viene consegnato non è altro che la copia conforme all’originale dell’atto giudiziario.

La procedura di consegna è diversa se l’atto in questione è un documento informatico: in tal caso la consegna viene effettuata all’indirizzo Pec del destinatario; se non ne è in possesso, anche in questo caso, la consegna avviene a mano con supporto cartaceo conforme all’originale.

Notifica degli atti giudiziari nella residenza, domicilio o dimora: come funziona

Se è impossibile effettuare la consegna a mano, gli atti giudiziari sono da notificare nel Comune di residenza del destinatario, precisamente all’indirizzo di residenza, dove ha l’ufficio o dove esercita l’attività d’impresa o di commercio.

Se il destinatario non è in casa o in ufficio, la consegna può avvenire anche nelle mani di un familiare, del coniuge o del convivente, purché sia maggiore di 14 anni non palesemente incapace. Altrimenti l’ufficiale giudiziario può lasciare la copia dell’atto anche al portiere, se presente oppure al vicino di casa. In ogni caso al destinatario dell’atto verrà notificata una lettera di avviso con raccomandata a/r.

Irreperibilità o rifiuto di ricevere l’atto giudiziario

Cosa succede agli atti giudiziari se il destinatario è irreperibile o rifiuta la consegna dell’atto giudiziario? Questa ipotesi è prevista dall’articolo 140 del Codice di procedura civile prevede che l’ufficiale giudiziario incaricato della consegna dell’atto debba depositare l’atto presso l’albo pretorio del Comune di residenza del destinatario, affiggere l’avviso di deposito alla posta della sua abitazione e infine inviare l’avviso di deposito dell’atto giudiziario con raccomandata a/r.

Notifica atti giudiziari, che fare se la residenza del destinatario è sconosciuta
Può accadere che non sia possibile individuare esattamente l’indirizzo di residenza o il domicilio del destinatario. In questo caso l’ufficiale incaricato ha tre possibilità, alternative tra loro, per depositare l’atto:

  • presso l’albo pretorio del Comune in cui il destinatario ha l’ultima residenza, sempre se nota;
  • presso la casa del Comune in cui è nato;
  • se non si conosce né l’ultima residenza né il Comune di nascita il deposito va effettuato presso il Pubblico Ministero.

In ogni caso la notifica si considera effettuata dopo 20 giorni a partire da quello in cui è avvenuto il deposito.

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