Per evitare la notifica di una cartella esattoriale basta rendersi irreperibili? Si tratta di un comportamento legale? Vediamo come agisce la Legge al riguardo e cosa si rischia.
Si può evitare la notifica delle cartelle esattoriali se si è irreperibili? Se il destinatario di una notifica non è reperibile come si comporta l’ufficiale giudiziario? Nascondere la propria residenza e rendersi irreperibili può sembrare un’ottima idea a chi sa di dover ricevere atti giudiziari o cartelle esattoriali, ma siamo proprio sicuri che nascondendosi si evita la notifica? Si tratta di un comportamento legale?
Ci sono persone che per non essere trovate creano una residenza fittizia oppure tolgono il proprio nome da citofono e cassetta della posta. In questo modo, pensano di sfuggire all’ufficiale giudiziario che deve recapitare notizie poco gradite. Siamo sicuri che basti questo a evitare di vedersi recapitare una multa o una cartella esattoriale?
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Rendersi irreperibili con una residenza fittizia
C’è chi, poi, è anche più ingegnoso e non decide di sparire del tutto, ma di crearsi una residenza fittizia. Prendere la residenza dove in realtà non si vive può sembrare un’idea geniale per chi vuole evitare notifiche: queste, infatti, alla consegna vanno firmate dal ricevente, ma se il destinatario non si trova mai dove dice di risiedere, l’ufficiale giudiziario non avrà mai modo di consegnare la notifica (che, legalmente, non può essere inserita nella buchetta delle lettere e basta). Problema risolto? Non proprio.
Il portalettere, infatti, dopo diversi tentativi di consegnare la notifica, lascia un avviso di giacenza che conferma che ha cercato di consegnare la notifica mentre non si era presenti in casa.
Basta l’avviso di giacenza a presumere che il cittadino sia a conoscenza di quello che contiene il plico non consegnato e che dovrebbe essere ritirato. Se si ignora l’avviso di giacenza e non si ritira la notifica gli effetti della stessa inizieranno, in ogni caso, ad avere i propri effetti: ricordiamo che ogni cittadino, per legge, è obbligato a indicare sia la propria residenza che il proprio domicilio per essere sempre rintracciabile. Se non si ritira la missiva, dopo che è stato lasciato l’avviso di giacenza, si viene considerati, in ogni caso, come individui informati dei fatti decorso il periodo di 10 giorni per gli atti giudiziari e di 30 giorni per le raccomandate.
Va ricordato, inoltre, che indicare una residenza fittizia (dove in realtà non si vive), non solo rende impossibile la notifica di atti e cartelle, ma dichiarare all’anagrafe una residenza falsa costituisce reato di falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico ed è passibile di sanzioni.
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Cancellare il proprio nome per non essere trovati
Non mettere il proprio nome sul citofono non infrange nessuna legge. Non vi è l’obbligo, infatti, di mettere sul citofono il proprio cognome. Togliere, invece, il proprio nome dalla cassetta della posta è illegale.
Sulla cassetta della posta deve essere obbligatoriamente apposto il nome e cognome per permettere al postino (o a chiunque altro debba farlo) di recapitare le comunicazioni. Anche se si tratta di un comportamento illegale, però, c’è da dire che non c’è un regime sanzionatorio che punisca chi non rispetti l’obbligo. Di fatto, quindi, chiunque voglia non essere rintracciato può tranquillamente togliere il proprio nome e cognome dalla cassetta della posta o dalla buchetta delle lettere (con la conseguenza di non ricevere più la propria corrispondenza) senza incorrere in nessuna punizione.
Persona irreperibile, la notifica ha valore?
Se il destinatario di un atto giudiziario o di una notifica di cartella esattoriale si rende irreperibile, questo non basta a evitare conseguenze. L’ufficiale giudiziario che ha il compito di notificare l’atto ha il dovere di scoprire l’indirizzo esatto del destinatario svolgendo tutte le ricerche necessarie per reperire l’interessato. Una volta trovato l’indirizzo esatto, se nessuno rispondesse al citofono, la notifica dell’atto è fatta depositandone una copia nel Comune di ultima residenza. Dal ventesimo giorno successivo, la notifica si intende eseguita in ogni caso, anche se il destinatario si è reso irreperibile.
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