Onlus: cosa sono, come funzionano, definizione e requisiti

Felice Bianchini

7 Dicembre 2021 - 16:17

Nel mondo della solidarietà sono centrali le ONLUS, organizzazioni che mettono da parte il lucro in favore dell’aiuto del prossimo. Cosa sono, cosa fanno e come stanno per cambiare.

Onlus: cosa sono, come funzionano, definizione e requisiti

Ti sarà sicuramente capitato di partecipare a un evento oppure vedere una pubblicitàsui social per una richiesta di un finanziamento solidale legata a una determinata battaglia culturale o sociale e portata avanti da una ONLUS.

Nell’ordinamento italiano la ONLUS, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, è una qualifica che può essere assunta da un’organizzazione - associazione, ente o cooperativa - che opera sul territorio nazionale e internazionale. Si tratta di un’organizzazione privata che, all’interno dello statuto o comunque del suo atto costitutivo, ha stabilito l’attività e la finalità esclusiva di solidarietà sociale per cui operare; sono organizzazioni che non hanno uno scopo di lucro e, allo stesso tempo, godono di alcune agevolazioni fiscali.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.

Cos’è una ONLUS?

Un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) è un’associazione, un ente o una cooperativa senza finalità di lucro che si occupa di perseguire fini di utilità sociale. L’attività di una ONLUS è infatti finalizzata all’aiuto di persone svantaggiate, per problemi fisici, psichici, economici, o sociali. Tra questi possono rientrarvi anche i soci oltre a persone straniere.

Per poter costituire una ONLUS occorre redigere un atto costitutivo, uno statuto e registrarli presso l’Agenzia delle entrate entro 20 giorni dalla data di costituzione. Per poter completare la registrazione è necessario richiedere il codice fiscale.

Le ONLUS non si discostano molto dalle comuni associazioni, dal momento che sono organizzate e gestite allo stesso modo: hanno un’assemblea dei soci, che elegge un presidente e un consiglio direttivo e approva il bilancio; non possono distribuire utili, ma devono, se ne conseguono, reinvestirli nell’attività di cui si occupano. In caso di scioglimento, le risorse accumulate devono essere distribuite ad altre ONLUS, o comunque rispettando il fine di utilità sociale.

I requisiti per la creazione di una ONLUS

Per poter essere riconosciuti come ONLUS non basta, però, costituire un’associazione e registrarla all’Agenzia delle entrate. Per prima cosa occorre fare richiesta di iscrizione all’Anagrafe ONLUS, un registro di tutte le ONLUS tenuto sempre dall’Agenzia delle entrate. La richiesta va inoltrata, con il modello predefinito, entro 30 giorni dalla data dell’atto costitutivo.

C’è la possibilità, tuttavia, di fare a meno di questo procedimento, rientrando nella categoria delle ONLUS di diritto. Tra queste rientrano:

  • organizzazioni non governative (ONG)
  • organizzazioni di volontariato (ODV)
  • cooperative sociali
  • consorzi di cooperative sociali

Va sottolineato che non possono ambire a essere ONLUS enti pubblici, ma solo privati. Sono esclusi dal diritto anche partiti e movimenti, sindacati e associazioni di categoria, nonché le società commerciali (a meno che non si tratti, come detto, di cooperative sociali).

Il requisito minimo fondamentale, a parte - banalmente - l’utilizzo della dicitura ONLUS nel nome, resta sempre l’impegno per l’utilità sociale, aiutare persone svantaggiate, senza puntare al lucro e alla distribuzione di utili. Da un punto di vista strettamente contabile, è indispensabile redigere annualmente un bilancio.

È altrettanto fondamentale che una ONLUS abbia un’organizzazione interna democratica, come ad esempio la possibilità per un socio maggiorenne di determinare, con il proprio voto, le decisioni inerenti l’attività dell’organizzazione, nonché le modifiche statutarie.

In più, non bastano le intenzioni e le dichiarazioni d’intenti, ma è necessario che una ONLUS non svolga attività collaterali che non rientrino nel perimetro di utilità sociale e solidarietà delineato dalla Legge.

Le attività di una ONLUS

Una ONLUS può dedicarsi alle attività più disparate in vari campi. Il vincolo è che il settore in cui decide di impegnarsi sia ritenuto “sociale” dall’ordinamento italiano. I settori riconosciuti sono:

  • assistenza sociale e sanitaria
  • istruzione
  • attività sportiva
  • beneficenza
  • formazione
  • arte e cultura
  • tutela ambientale (escluso il riciclo dei rifiuti)
  • ricerca scientifica
  • diritti civili

Per assicurare la socialità e l’utilità sociale di questi settori, la Legge, oltre a prevedere controlli nel senso del determinare il bisogno concreto o meno dei beneficiari dei beni e servizi dell’ONLUS, delinea due forme di attività:

  1. attività a solidarietà presunta: insieme di attività caratterizzate da una presunzione della solidarietà per Legge, priva di accertamenti di sorta;
  2. attività a solidarietà condizionata: insieme di attività per le quali è previsto un accertamento dell’effettiva necessità (bisogno) dei beneficiari.

Non è del tutto impedito - seppur limitato - alle ONLUS portare avanti delle attività collaterali a quella principale, purché siano solo integrative. Non è esclusa neanche la possibilità di assistere persone non in condizione di svantaggio, come anche corrispondere a chi presta servizi un compenso proporzionale all’aiuto concesso, o effettuare delle vendite (purché a basso prezzo), purché si tratti di attività funzionali al fine di finanziare e reggere l’attività principale e il ricavato proveniente da queste attività non superi il 66% delle spese.

In caso di mancato rispetto delle norme vigenti in termini di attività dell’organizzazione, ne rispondono in maniera personale e solidale i legali rappresentanti e i componenti degli organi direttivi. In alcuni casi, si può incappare anche in sanzioni penali, nonché nella chiusura dell’attività.

Agevolazioni ed esenzioni (fiscali e non) per le ONLUS

Essere una ONLUS garantisce un regime fiscale agevolato, non solo in termini strettamente economici, ma anche burocratici. In primo luogo, né il ricavato né gli eventuali utili dell’attività (sia di quella principale che di quelle secondarie) sono tassati, in quanto non considerati corrispondenti a una vera e propria un’attività commerciale.

A questo si aggiunge l’esenzione dall’onere di rilasciare ricevuta o scontrino, anche se resta in ogni caso l’obbligo di redigere un bilancio annuale e di tenere di conseguenza le scritture contabili che normalmente ricadono su una normale attività commerciale (seppur semplificate).

Tra le modalità di finanziamento agevolate cui può fare affidamento un ONLUS ci sono anche le erogazioni liberali (che prevedono deduzione fiscale per i contribuenti fino a 30 mila euro) e il 5X1000 (che però prevede l’onere di essere rendicontato per rendere chiara la destinazione dei soldi ricevuti).
Sono poi previste, tra le altre:

  • IVA al 5% sugli acquisti;
  • agevolazioni sulle imposte di registro;
  • esenzione IVA per prestazioni di carattere sociale o sanitario;
  • esenzione dell’imposta di bollo;
  • esenzione dei tributi locali;
  • esenzione delle imposte di successione e di donazione;
  • esenzione dell’imposta su spettacoli e intrattenimenti, cui si abbina l’agevolazione per organizzare lotterie, pesche di beneficenza e simili;
  • esenzione dell’imposta sull’incremento del valore immobiliare, oltre che dell’INVIM sulle compravendite e un’imposta ipotecaria fissa sugli acquisti.

Cosa cambia con la riforma del terzo settore

È in corso un cambiamento radicale dell’ecosistema delle ONLUS, del no profit e della socialità (anche detto terzo settore). Dal 2017 è stata avviata (e oggi si comincia a vedere il traguardo) la cosiddetta riforma del terzo settore, che prevede, tra le altre cose, la soppressione della dicitura e della presenza delle ONLUS dall’ordinamento italiano.

Tutti i soggetti iscritti all’Anagrafe delle ONLUS, entro maggio 2022 dovranno modificare i propri statuti per adeguarli al nuovo registro, denominato «Registro Unico Nazionale del Terzo Settore» (RUNTS). L’ iscrizione al RUNTS non è obbligatoria, ma senza di essa non sarà possibile usufruire delle nuove agevolazioni e della ripartizione del 5X1000, tenendo conto anche che il regime agevolato delle ONLUS decadrà non appena entrerà in vigore pienamente la riforma.

La migrazione verso il RUNTS da parte delle vecchie organizzazioni è iniziata nell’ultima settimana di novembre 2021 e sarà interrotta a fine febbraio 2022 (per gli adeguamenti statutari, come detto, ci sarà più tempo). Le ONLUS potranno scegliere tra vari tipi di denominazione, tra le quali quelle già esistenti di organizzazione di volontariato (ODV) e associazione di promozione sociale (APS).

Dopo aver effettuato l’iscrizione, bisognerà aspettare (massimo) fino al 20 agosto 2022 perché la pratica venga controllata e accettata (19 ottobre se saranno richieste integrazioni di documenti). Ai nuovi arrivati invece basteranno 60 giorni.

Le modifiche principali si collocano sulla scia della transizione digitale: sarà fondamentale, per gli enti del RUNTS (senza distinzioni di grandezza), dotarsi di Posta elettronica certificata (PEC), Spid e firma digitale (almeno per il legale rappresentate), senza i quali non sarà possibile intrattenere comunicazioni con le istituzioni, che saranno interamente digitali. Secondo i dati ISTAT, tra ODV, APS, ONLUS e varie organizzazioni simili si tratta di circa 363 mila enti.

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