Part-time scuola 2017-2018: scade oggi il termine per presentare domanda. Come fare?

Federica Ponza

15/03/2017

Oggi scade il termine per presentare la domanda per il part-time scuola. Quali sono le modalità per fare domanda? Ve lo spieghiamo con questo articolo.

Part-time scuola 2017-2018: scade oggi il termine per presentare domanda. Come fare?

La data di scadenza per la presentazione della domanda per il part-time per l’a.s. 2017-2018 in ambito scuola è oggi, 15 marzo 2017.
Coloro che sono interessati a fare domanda dovranno affrettarsi a presentarla, ma potrebbe non conoscere bene le modalità con cui va presentata la domanda di lavoro part-time e chi può fare richiesta.

Con questo promemoria, vi aiuteremo a tenere a mente tutto quello che dobbiamo sapere sulla domanda di part-time per la scuola. Dunque, come fare domanda per il part-time scuola 2017/18?

Le categorie che possono presentare la richiesta per il part-time sono i docenti, il personale educativo, il personale ATA (tranne i direttori dei servizi generali amministrativi),

Sapere nel dettaglio le modalità con cui presentare la domanda aiuta a non commettere errori e a capire bene come muoversi per ottenerlo.

Vediamo insieme, dunque, cosa c’è da sapere sulle modalità del part-time 2017-2018 in ambito scuola.

Part-time scuola 2017-2018: come fare domanda

Come abbiamo detto, possono presentare domanda i docenti di ogni ordine e grado, il personale educativo e il personale ATA, eccezion fatta per i direttori dei servizi generali amministrativi e dal personale utilizzato in altri compiti per motivi di salute.

L’istanza deve essere prodotta all’Ambito Territoriale della provincia di appartenenza tramite il dirigente scolastico della scuola di servizio.

La data di scadenza per la presentazione della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time è stata fissata ad oggi, 15 marzo 2017, come negli anni precedenti e come stabilito dall’Ordinanza Ministeriale n. 55/98.

Per questo motivo, i docenti interessati a presentarla dovranno affrettarsi per evitare di perdere l’occasione di passare al part-time.

Secondo quanto stabilito dagli articoli 25 e 44 del Ccnl scuola del 2007, il part-time può essere concesso anche per quei rapporti di lavoro a tempo determinato e l’attivazione può essere fatta anche quando si sottoscrive un contratto individuale di lavoro.

La domanda può essere presentata da coloro che vogliono trasformare il lavoro a tempo pieno in part-time, ma anche da chi vuole modificare il proprio rapporto di lavoro part-time e da chi lo vuole revocare a favore di un ritorno al tempo pieno.

All’interno della domanda va specificato il tipo di part-time che si vuole ottenere:

  • part-time verticale (prestazione distribuita solo su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno);
  • part-time orizzontale (prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi);
  • part-time misto (mix delle due precedenti modalità).

Le domande originali sono trattenute dalla scuola che, a seguito della pubblicazione da parte dell’Ufficio scolastico provinciale dell’elenco di coloro che sono stati ammessi al part-time, dovranno redigere e stipulare il contratto individuale part-time.

Part-time scuola 2017-2018: durata del contratto, precedenze e rientro a tempo pieno

La durata di un contratto part-time normalmente è di due anni scolastici e prevede un numero di ore settimanali pari almeno alla metà di quelle per il lavoro a tempo pieno.

Scaduti i due anni, il part-time viene automaticamente prorogato di anno in anno e l’interessato a continuare in questa modalità non dovrà presentare nuovamente la domanda.

Se invece c’è la volontà di tornare al lavoro a tempo pieno o di eventuali modifiche del part-time, si deve fare esplicita richiesta attraverso la presentazione di una nuova domanda.

La Legge n. 247/2007 ha stabilito che ad avere la precedenza sulla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time sono i lavoratori del settore pubblico e privato affetti da patologie oncologiche che comportino una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti delle terapie salvavita.

La presenza di suddetta situazione deve essere accertata da una commissione medica istituita presso l’AUSL competente.

Anche chi presta assistenza ai malati acquista il diritto di precedenza, ossia tutti coloro che prestano assistenza a figli, coniugi o genitori con patologie oncologiche o a conviventi con totale o permanente inabilità lavorativa.

Ancora, a poter avere un diritto di precedenza sono coloro che hanno un figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap.

Per il rientro a tempo pieno, devono essere le istituzioni scolastiche a predisporre ed adottare provvedimenti volti a reintegrare il personale che ne fa richiesta.

Se la richiesta di reintegro arriva dopo un solo anno in part-time, il procedimento amministrativo è affidato agli Ambiti territoriali degli Uffici scolastici regionali.

Tali domande verranno accolte solo se provviste di motivazioni adeguate e tenendo conto delle situazione complessiva dell’organico.

Part-time scuola 2017-2018: oggi il termine ultimo per fare domanda

Scade oggi, dunque, il termine per fare domanda per passare dal lavoro a tempo pieno a quello part-time.

Gli interessati a presentare la domanda dovranno affrettarsi perché da domani non sarà più possibile produrre la domanda per passare alla modalità di lavoro part-time.

Se così fosse, si dovrà aspettare il prossimo anno per poter ottenere la possibilità di fare nuovamente domanda per il part-time scuola 2018-2019.

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