Partite IVA dormienti e inattive: chiusura gratuita e automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate. Le novità del decreto fiscale 193/2016.
Partita IVA 2017, chiusura gratis per quelle inattive da almeno 3 anni: il decreto 193/2016 è stato approvato dalla Camera e adesso passa al Senato.
Nei giorni scorsi vi abbiamo già parlato delle novità introdotte dal decreto 193/2016, ma oggi vogliamo approfondire uno degli aspetti più interessanti di questa legge, ovvero la chiusura gratuita per le Partite IVA inattive da più di tre anni. La chiusura della Partita IVA inattiva avverrà automaticamente, ma previa comunicazione al titolare.
Queste importanti novità sulla Partita IVA 2017 sono state introdotte nel passaggio alla Camera del decreto 193/2016.
L’approvazione di questo decreto, però, non è servita per placare gli animi dei commercialisti, che anzi vedono nel ddl 193/2016 lo strumento per la creazione di un sistema fiscale sempre più complesso. Questo provvedimento, infatti, introduce otto nuovi adempimenti in materia di IVA, oltre a riformare in maniera puramente simbolica Equitalia. Ed è per questo motivo che i commercialisti minacciano uno sciopero per il prossimo 14 dicembre 2016.
Quali sono le novità sulle Partite IVA inattive introdotte con l’esame alla Camera del ddl 193/2016? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla chiusura della Partita IVA senza il pagamento di sanzioni: requisiti, richiesta e novità del ddl 193/2016.
Chiusura gratis della Partita IVA inattiva: come funziona?
Il decreto 193/2016 permetterà a tutti i titolari di una Partita IVA che hanno cessato la loro attività da più di tre anni, di farsi chiudere la Partita IVA dall’Agenzia delle Entrate senza il pagamento di nessuna sanzione.
Fino ad oggi, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha inviato una lettera ai titolari di Partite IVA dormienti o inattive comunicando la loro omissione della dichiarazione di cessazione. A tal proposito l’Agenzia procedeva con la chiusura d’ufficio della Partita IVA applicando una sanzione minima 500€ al titolare che non aveva effettuato la comunicazione.
Con le novità approvate nell’esame del ddl 193/2016, però, tutto cambia. Nel dettaglio, nel passaggio alla Camera sono state introdotte due importanti novità:
- chiusura della Partita IVA inattiva: il comma 44 prevede che l’Agenzia delle Entrate potrà utilizzare la banca dati dell’Anagrafe tributaria per rintracciare i titolari di Partite IVA inattive da più di tre anni che non hanno presentato la dichiarazione di cessazione attività. In questo caso l’Agenzia delle Entrate comunicherà al titolare la chiusura d’ufficio della Partita IVA; questo però avrà 30 giorni di tempo per rispondere, bloccando così la cancellazione d’ufficio.
- nessuna sanzione per la chiusura della Partita IVA: la cancellazione della Partita IVA inattiva sarà totalmente gratuita. Infatti, il decreto 193/2016 stabilisce che per l’omessa dichiarazione di cessazione attività da parte del contribuente non è prevista alcuna sanzione. Si tratta di una novità molto importante perché fino ad oggi la multa per l’omessa dichiarazione variava da un minimo di 500€ ad un massimo di 2.000€.
Quindi, in base alle regole stabilite dal nuovo decreto, d’ora in poi per l’Agenzia delle Entrate sarà più semplice intercettare le Partite IVA inattive, grazie all’utilizzo dell’Anagrafe Tributaria. Per il proprietario che non ha effettuato la dovuta comunicazione, però, non ci saranno conseguenze gravi, poiché non sarà oggetto di nessuna sanzione.
Inoltre, nei successivi 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, il titolare potrà bloccare la chiusura d’ufficio della Partita IVA.
Decreto 193/2016: le altre novità
Un’altra novità molto importante riguarda la comunicazione IVA. Infatti, i liberi professionisti avranno l’obbligo di comunicare ogni tre mesi un resoconto delle fatture emesse, delle ricevute e delle liquidazioni IVA.
Nel caso in cui ci sia qualche mancanza, il contribuente dovrà pagare una sanzione che, fortunatamente, sarà meno severa rispetto a quanto previsto in passato. Nel dettaglio, qualora il contribuente effettuasse la trasmissione della comunicazione IVA nei primi 15 giorni dalla scadenza dovrà pagare 1€ di multa per ogni fattura (fino ad un massimo di 500€ per trimestre).
Nel caso in cui questi termini venissero superati la sanzione salirà a 2€ per fattura, fino ad un massimo di 1.000€.
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