Il Tribunale di Trieste ha ritenuto largamente responsabile una donna investita mentre era al telefono. Distratta, non ha verificato il sopraggiungere del veicolo.
Un pedone investito mentre parla al telefono - che distratto dalla telefonata non ha verificato il sopraggiungere di eventuali autoveicoli - è largamente responsabile dell’incidente stesso.
Questa è la sintesi della sentenza del Tribunale di Trieste in merito al caso di una donna investita da una vettura mentre parlava al cellulare. Secondo il Tribunale, la donna ha attraversato la strada “parlando al cellulare e senza preventivamente guardare se stessero sopraggiungendo altri veicoli”.
Fissate anche le percentuali di responsabilità in capo al pedone e all’automobilista investitore: 80% al primo, 20% al secondo. La sentenza è particolarmente utile per stabilire in maniera chiara come l’uso del telefono in ambiente stradale non sia un pericolo solo se utilizzato chi guida un autoveicolo: anche i pedoni devo adottare una condotta attenta a prudente.
La vicenda della donna investita mentre era al telefono
La vicenda risale al 2010, quando la donna aveva attaversato la strada in prossimità di una fermata di autobus per salire a bordo di un mezzo pubblico. Secondo il Tribunale, la donna “aveva attraversato la strada parlando al cellulare e senza preventivamente guardare se stessero sopraggiungendo altri veicoli”.
Di qui la decisione di attribuire solo parzialmente la responsabilità dell’accaduto all’automobilista, che si è visto attribure una colpa del 20%. La maggior parte della responsabilità del sinistro - l’80% - è stato attribuito dal Tribunale al pedone.
Sovvertendo così il principio stabilito dall’articolo 2054 del Codice della Strada, che stabilisce che, in caso di investimento che “il conducente di veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto”.
Pedone responsabile se distratto
Il giudice ha stabilito che dall’analisi dei fatti “risulta incontrovertibile la connotazione colposa della condotta della pedone”, che si sarebbe comportato “in disprezzo delle regole sulla circolazione stradale e di normale prudenza”.
È la fine del principio in base al quale il pedone avrebbe sempre ragione e l’automobilista sempre torto. Sempre che quest’ultimo dimostri che non è stato possibile evitare l’impatto con una manovra d’emergenza.
È quanto stabilito dalla Cassazione nel 2017: in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa se non c’è stata alcuna possibilità di prevenire l’evento. Ad esempio, nel caso in cui pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale.
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