Pensioni: aumenta l’anzianità contributiva per i lavoratori con contratto part-time verticale o ciclico. Con il messaggio n. 2162 del 3 giugno INPS fornisce chiarimenti per la compilazione del flusso UniEmens. Vediamo come avviene il calcolo e come fare domanda per ottenere il riconoscimento dei contributi.
Pensioni: viene sancito l’aumento dei contributi anche con il part-time verticale o ciclico e INPS ha pubblicato in merito la circolare n.74 del 4 maggio 2021 con tutte le istruzioni. Ora con il messaggio n. 2162 del 3 giugno INPS fornisce chiarimenti ulteriori per i datori di lavoro che devono compilare il flusso UniEmens.
In questo articolo vedremo come avviene il calcolo dei contributi in caso di part-time verticale ai fini della pensione alla luce della novella normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 e chi deve fare domanda e come perché gli stessi vengano riconosciuti.
La legge n.178 del 30 dicembre 2020, la Legge di Bilancio appunto, ha introdotto all’articolo 1 comma 350 delle novità per le pensioni di coloro che hanno un contratto di lavoro di part-time verticale o ciclico, per i quali viene introdotto l’aumento dell’anzianità contributiva.
Nel dettaglio si stabilisce che nel calcolo dei contributi ai fini della pensione vengano considerati anche i periodi non lavorati data l’articolazione del part-time verticale o ciclico.
Il calcolo dei contributi ai fini della pensione segue pertanto lo stesso principio previsto per il part-time orizzontale e INPS fornisce nel dettaglio tutte le istruzioni.
Pensioni: calcolo contributi con il part-time verticale
INPS per le pensioni con la circolare del 4 maggio spiega come effettuare il calcolo dei contributi con il part-time verticale sulla base delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 al comma 350 dell’articolo 1.
Spiega INPS nel dettaglio che la Legge di Bilancio stabilisce che “il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.”
Viene spiegato pertanto come per i contributi per la pensione in caso di part-time verticale il calcolo è lo stesso che viene applicato per quello orizzontale. La novità è la seguente:
“Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione”.
Specifica INPS nella circolare:
“Giova precisare, inoltre, che l’implementazione opera limitatamente al periodo di sospensione del rapporto di lavoro part-time verticale o ciclico in funzione della mancata prestazione lavorativa connessa all’articolazione dell’orario di svolgimento dell’attività lavorativa del rapporto part-time stesso.”
Restano esclusi dall’aumento dell’anzianità contributiva, e quindi dal calcolo ai fini della pensione i periodi non lavorati e non retribuiti per sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione per una causa diversa dal part-time.
Pensioni e aumento contributi con part-time verticale: come fare domanda
Ai fini della pensione l’aumento dei contributi viene riconosciuto da INPS ai lavoratori con contratto di part-time verticale in essere alla data del 1° gennaio 2021 quindi alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.
INPS chiarisce che viene riconosciuto ai fini del calcolo dei contributi per la pensione tutto il periodo di part-time verticale anche antecedente alla data suddetta. L’interessato tuttavia deve presentare domanda, in sede di prima applicazione, alla Struttura territoriale competente per residenza, tramite:
La domanda deve essere corredata:
- dall’attestazione del datore di lavoro compilata secondo il modello (Allegato n. 1 e che riportiamo di seguito);
- oppure da una dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del 2000 (Allegato n. 2), sottoscritta dall’interessato, con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico.
Lo stesso procedimento deve essere seguito dai lavoratori con contratto part-time verticale o ciclico esaurito prima del 1° gennaio 2021 e che vogliono il riconoscimento dei contributi per i periodi non lavorati ai fini della pensione.
“In merito, si precisa che per “contratti di lavoro a tempo parziale esauriti” si intendono non solo i contratti part-time di tipo verticale o ciclico che al 1° gennaio 2021 siano conclusi con cessazione del rapporto, ma anche quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente all’entrata in vigore della medesima norma.”
INPS chiarisce che nel caso di contratti part-time esauriti, laddove l’attività dell’azienda sia cessata, il lavoratore può produrre, nella documentazione da allegare alla domanda, un’autocertificazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (corredata dal contratto a tempo parziale stipulato tra le parti), da cui risulti l’articolazione della prestazione lavorativa.
Chiarisce INPS nel messaggio:
“Lo stesso lavoratore, ove abbia svolto attività lavorativa con più rapporti di lavoro con contratto part-time di tipo verticale o ciclico, potrà presentare un’unica domanda avendo cura di allegare un modello di certificazione (con il relativo contratto di lavoro) per ogni datore di lavoro coinvolto.”
Per maggiori dettagli sull’aumento dei contributi per la pensione in caso di part-time verticale, calcolo e altri chiarimenti rimandiamo al testo completo della circolare INPS che alleghiamo di seguito consultabile e scaricabile.
Pensioni e part-time verticale: chiarimenti sul fusso UniEmens
Con il messaggio del 3 giugno INPS va a introdurre dei chiarimenti sulla compilazione del flusso UniEmens per i datori di lavoro dopo aver fornito tutte le istruzioni nella circolare del 4 maggio che abbiamo fino a qui illustrato.
INPS nel messaggio n. 2162 del 3 giugno sulle pensioni per chi ha un contratto di part-time verticale ricorda che con la circolare del 4 maggio “sono state fornite ai datori di lavoro istruzioni per la compilazione dei flussi UniEmens finalizzate a includere nella denuncia mensile - dalla competenza gennaio 2021 in poi – anche i periodi totalmente non lavorati in ragione di part-time verticale o ciclico, pienamente utili ai fini dell’anzianità di diritto alle prestazioni pensionistiche secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.”
I chiarimenti che fornisce poi INPS con il messaggio di giugno sono di carattere tecnico operativo proprio a seguito delle richieste di chiarimento giunte all’Istituto dai datori di lavoro per la compilazione del flusso UniEmens.
Il codice “DR00”, spiega l’Istituto, dovrà contrassegnare il mese totalmente privo di prestazione lavorativa, in cui è presente almeno un periodo interamente non lavorato per part-time verticale o ciclico.
Specifica INPS:
“Non deve essere utilizzato il codice “DR00” nel caso ci sia totale assenza di prestazione lavorativa a motivo della sequenzialità tra tempo non lavorato per evento tutelato figurativamente (ad esempio, ferie, congedo retribuito) e tempo non lavorato a motivo del part-time.”
INPS illustra così tutte le fattispecie in cui è necessario apporre il “TipoLavStat”, di nuova istituzione “DR00” e che riporta nel dettaglio nel messaggio che alleghiamo di seguito, anche questo scaricabile e consultabile.
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