Per le pensioni è possibile riscattare i periodi di lavoro all’estero. Ma come? Vediamo la guida completa.
Prossimi alla pensione o meno molti si staranno chiedendo come riscattare il lavoro all’estero ai fini contributivi per l’assegno pensionistico futuro.
Una questione calda dal momento che anche il decreto legge 4/2019 del governo Conte I, convertito nella legge 26/2019, ha introdotto la pace contributiva per riscattare i contributi non versati nei periodi non coperti da obbligo e il riscatto agevolato della laurea.
In particolare per i periodi di lavoro svolti all’estero ai fini della pensione è importante distinguere tra i Paesi Ue ed extra-Ue convenzionati con l’Italia, che danno diritto alla pensione estera, e i Paesi non convenzionati extra Ue per i quali è necessario il riscatto.
Vediamo ora, attraverso una guida completa, come fare per riscattare i periodi di lavoro svolti all’estero necessari per la pensione finale.
Pensioni con lavoro nei Paesi Ue e convenzionati
Per le pensioni è possibile considerare il lavoro svolto all’estero a fini contributivi. Tuttavia bisogna fare una distinzione tra il lavoro svolto presso i Paesi Ue e extra-Ue convenzionati con l’Italia e tutti gli altri Paesi che non lo sono.
I Paesi convenzionati sono quelli extra-Ue con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale e sono: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia e Vojvodina (regione autonoma), Croazia, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Slovenia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uruguay, USA (Stati Uniti d’America), Venezuela.
Per il periodo di lavoro svolto in Paesi Ue e convenzionati con l’Italia ottenere il riconoscimento ai fini della pensione è semplicissimo. I contributi del lavoro regolare svolto all’estero, viene sommato ai contributi del lavoro svolto in Italia. Ovviamente i periodi di lavoro, in Italia e all’estero, non devono coincidere a livello temporale.
L’assegno pensionistico erogato dall’INPS viene calcolato solo sui contributi versati in Italia, mentre il lavoro svolto all’estero dà vita a una pensione erogata secondo le leggi del Paese Ue o extra Ue convenzionato in cui si è lavorato.
Il lavoro svolto nei Paesi che abbiamo sopra elencato, come abbiamo visto, non richiede il riscatto perché questo vale per l’attività svolta all’estero nei Paesi extra-Ue non convenzionati per i quali la procedura è un po’ più complessa ed è previsto un onere a carico del lavoratore che vuole andare in pensione.
Pensioni: il riscatto del lavoro estero in Paesi extra-Ue non convenzionati
Per le pensioni con riscatto del lavoro estero svolto il Paesi extra-Ue che non hanno stipulato le convenzioni bilaterali con l’Italia la procedura è un po’ più complessa. Il lavoratore perderebbe quel periodo di lavoro all’estero a fini pensionistici in Italia pertanto è importante chiedere il riscatto.
Se il lavoro all’estero era regolare e ha portato a versare dei contributi secondo il sistema previdenziale di quel Paese si ha diritto a una pensione estera.
La conseguenza è che il lavoratore potrà avere due pensioni: quella italiana cui si aggiunge il periodo di lavoro all’estero il riconoscimento del quale è ottenuto tramite riscatto, e la pensione estera erogata da quel Paese (sempre che nello stesso si siano raggiunti i requisiti per ottenerla).
In sintesi il riscatto può essere richiesto per i periodi di lavoro subordinato prestati all’estero:
- in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni in materia di assicurazioni sociali;
- in Paesi che hanno stipulato con l’Italia le convenzioni che abbiamo sopra indicato, ma per i quali il riscatto è relativo ai periodi cui la convenzione non si estende e che non li rende pertanto valutabili ai fini pensionistici.
Il riscatto può avvenire anche solo per alcune settimane di lavoro all’estero necessarie per raggiungere i requisiti e accedere alla pensione. Vediamo ora come fare domanda per il riscatto del lavoro all’estero e quanto costa.
La domanda per il riscatto del lavoro all’estero
Per il riscatto del lavoro svolto all’estero a fini della pensione è necessario inoltrare domanda all’INPS con la documentazione necessaria attestante il periodo di lavoro svolto all’estero, nel Paese non convenzionato con l’Italia e quindi:
- buste paga;
- libretti di lavoro;
- lettere di assunzione;
- lettere di licenziamento o simili.
Sono valide anche le dichiarazioni, tradotte, del lavoro svolto all’estero rilasciate dalle autorità pubbliche straniere. Questa documentazione deve essere certificata e autenticata dalle autorità diplomatiche o consolari straniere.
La domanda può essere inoltrata all’INPS attraverso il servizio dedicato sul sito web dell’Istituto oppure in alternativa attraverso il numero gratuito da rete fissa 803 164 oppure 06 164164 da rete mobile.
Ancora il lavoratore che vuole fare domanda di riscatto può anche rivolgersi a un patronato che farà da intermediario con l’INPS.
I contributi del lavoro svolto all’estero verranno riconosciuti, una volta presentata la domanda, solo dopo il pagamento dell’onere di riscatto. Vediamo allora quanto costa il riscatto.
Quanto costa il riscatto del lavoro all’estero
Quanto costa il riscatto del lavoro all’estero? Dipende. Per calcolare l’onere di riscatto bisogna considerare la differenza tra l’importo della pensione che spetterebbe al lavoratore, sulla base dei contributi complessivi (anche quelli oggetti di riscatto del lavoro estero) e l’importo della pensione derivante dai contributi versati al fondo presso il quale si chiede il riscatto.
L’ammontare dell’onere di riscatto viene stabilito applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto secondo quanto previsto per il versamento dei contributi nella gestione pensionistica dove il riscatto viene effettuato.
Per capire se la pensione finale deve essere calcolata con il metodo retributivo o con contributivo bisogna considerare la collocazione temporale dei contributi complessivi versati.
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