Pensioni, aggiornati minimali e massimali retributivi utili ai fini del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Tutti gli importi in vigore dal 1° gennaio 2022.
Con la circolare n°15 del 28 gennaio 2022 l’INPS fa chiarezza sul limite minimo di retribuzione giornaliera, nonché sull’aggiornamento degli altri valori utili per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Nella stessa circolare l’INPS ufficializza il tasso di rivalutazione definitivo per il 2022: 1,9%, con un conguaglio previsto a inizio 2023.
Per far capire l’importanza di una tale circolare (che trovate allegata in coda all’articolo) è bene ricordare che per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. O meglio: è necessario che la retribuzione da assumere ai fini contributivi venga determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (ossia un minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
Tali valori, al netto delle conseguenze della rivalutazione delle pensioni, viene ridefinito ogni anno. E nella circolare in oggetto, dunque, troviamo le cifre aggiornate al 2022.
Minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
Secondo quanto stabilito dalla normativa, il reddito da assoggettare a contribuzione utile ai fini della pensione deve essere adeguato - quando, e solo nel caso in cui, risulti inferiore - al limite minimo di retribuzione giornaliera, il quale a sua volta non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Ebbene, il valore nel 2022, alla luce della percentuale di rivalutazione rilevata dall’ISTAT (1,9%) è pari a:
- Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD: 525,38 euro mensili
- Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%): 49,91 euro.
Lo stesso vale per il personale iscritto al Fondo Volo, per il quale la retribuzione imponibile ai fini contributivi non può dunque essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera pari a 49,91 euro.
Minimale di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è invece pari, per l’anno 2022, a 27,73 euro. Questo vale anche per i lavoratori a domicilio, ma nel caso di specie il limite deve essere, comunque, ragguagliato a 49,91 euro.
Lo stesso limite vale per le retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca, come riconosciuti dalla legge n° 413/1984. Nel caso dei soci delle cooperative della piccola pesca, invece, l’imponibile contributivo è pari al salario convenzionale mensile, il quale a sua volta viene calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese.
Per il calcolo, quindi, basta prendere il suddetto valore (27,73 euro) e moltiplicarlo per 25 giornate: si arriva, così, a una retribuzione convenzionale pari a 693,00 euro.
Minimale contributivo per i rapporti di lavoro part-time
Per il calcolo del minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale bisogna guardare all’articolo 11 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, nel quale vengono fissati i criteri ai fini della determinazione dello stesso.
In questo caso bisogna considerare una retribuzione oraria minima, partendo appunto dal minimale giornaliero di 49,91 euro. Ad esempio, nel caso dell’orario di lavoro con 40 ore settimanali, la formula da utilizzare è la seguente:
49,91 x (6/40)
Il risultato è una retribuzione oraria di 7,49 euro.
Considerando invece un orario “normale” di 36 ore settimanali, articolato su cinque giornate di lavoro, la formula è la seguente:
49,91 x (5/36)
Ne risulta dunque un minimale orario di 6,93 euro.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Vi è poi un massimale annuo - che si applica per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per un calcolo interamente contributivo della pensione - che per il 2022, per effetto della rivalutazione, è pari a 105.014,00 euro (valore arrotondato).
Limite di accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Aggiornato al 2022 anche il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore il 1° gennaio dell’anno di riferimento. Considerando un trattamento minimo di pensione di 525,38 euro, dunque, il limite per l’accredito della contribuzione figurativa e obbligatoria non può comunque superare una retribuzione settimanale di 210,15 euro. Il limite annuo, calcolato su 52 settimane, è invece pari a 10.928,00 euro (valore arrotondato).
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