Per professionisti e praticanti avvocato niente contributi a fondo perduto: pronto il ricorso collettivo

Isabella Policarpio

5 Giugno 2020 - 10:56

I contributi a fondo perduto sono tra le maggiori novità del Dl Rilancio, ma non per tutti: il CODACONS avvia il ricorso collettivo per chiedere l’equiparazione dei professionisti iscritti agli Ordini. Ecco come aderire.

Per professionisti e praticanti avvocato niente contributi a fondo perduto: pronto il ricorso collettivo

Avvocati e praticanti, architetti, dentisti, psicologi e molti altri professionisti non potranno accedere ai crediti a fondo perduto, come prevede il decreto Rilancio. Un’esclusione ingiustificata e contraria al diritto comunitario che il CODACONS ha deciso di combattere con un ricorso collettivo al Tar Lazio.

Possono aderire tutti professionisti iscritti alle Casse di previdenza esclusi dal beneficio, senza impegno e senza dover sostenere alcun costo.

Per partecipare al ricorso collettivo basta compilare il form online dove inserire le generalità, il luogo di residenza/domicilio e i contatti email e telefonici.

Si prevede grande adesione all’iniziativa.

Contributi a fondo perduto: i soggetti esclusi

Il Dl Rilancio all’articolo 25 prevede lo stanziamento di contributi a fondo perduto per lavoratori autonomi e imprese in crisi, in particolare per quei soggetti che abbiano avuto ad aprile 2020 un calo di fatturato di almeno un terzo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Peccato che il decreto legge preveda un lungo elenco di soggetti esclusi: tra questi i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti alle Casse di previdenza non hanno accesso al credito a fondo perduto.

La lista completa al comma 2 dell’articolo 25:

  • chi ha cessato l’attività al 31 marzo 2020;
  • gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del tuir;
  • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del tuir;
  • i soggetti con diritto alle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020;
  • i lavoratori dipendenti;
  • i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Tanto per citare alcune categorie escluse, niente credito a fondo perduto per avvocati, psicologi, ingegneri e tutti i professionisti iscritti agli Ordini.

Come aderire al ricorso collettivo del CODACONS

Il ricorso è aperto a tutti i professionisti esclusi, l’adesione è senza impegno e gratuita.

A questo link troverete il form online da compilare e inviare per la pre-adesione:
LO SCANDALO DELL’ESCLUSIONE DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA DAL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Scopo dell’azione collettiva è chiedere al Tar Lazio che venga riconosciuto il diritto ai crediti a fondo perduto a tutti i professionisti iscritti alle Casse di Previdenza e dichiarare l’illegittimità del Dl Rilancio nella parte in cui esclude alle categorie sopradette l’accesso al beneficio.

Ulteriori informazioni sul ricorso e sulla battaglia dei professionisti sul sito ufficiale del CODACONS (https://codacons.it/contributo-fondo-professionisti/)

Le norme violate

Alla base del ricorso collettivo c’è la supposta violazione con due norme di diritto:

  • l’articolo 3 della Costituzione (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali”);
  • diritto comunitario che equipara i professionisti e le imprese “Costituisce un’attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato, vale a dire prestazioni fornite di norma dietro remunerazione. A tale riguardo, la caratteristica essenziale della remunerazione risiede nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione di cui trattasi.”

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