Riders, arriva la tutela per i lavoratori su bici

Nadia Pascale

22 Aprile 2025 - 16:00

In attesa del recepimento della Direttiva 2024/2831 Ue, con una Nota del Ministero si provvede a regolamentare la distinzione tra riders che operano come lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.

Riders, arriva la tutela per i lavoratori su bici

Quali tutele si applicano ai lavoratori riders che si occupano di consegne in bici e ciclomotori? A fornire chiarimenti è una Nota del Ministero.

Con la Nota ministeriale del 18 aprile del Ministero del Lavoro sono state definite tutele puntuali per i riders o ciclo-fattorini delle piattaforme online. Si tratta dei ragazzi che effettuano le consegne a domicilio su bici, bici elettriche, ciclomotori e il cui servizio è prenotato attraverso le piattaforme online.

Il servizio si è diffuso soprattutto durante il periodo Covid quando non si poteva uscire e si richiedeva il servizio di asporto spesso offerto attraverso le affiliazioni con i colossi del web che fungono da intermediari.
Il problema nasce per la tutela dei lavoratori spesso inquadrati con contratti poco chiari e senza tutele.
Nella Nota viene sottolineato che il lavoro dei riders non si esaurisce nella consegna della merce, ma anche nell’attività di gestione delle consegne stesse e quindi di organizzazione del lavoro. In tale ottica si tratta di un lavoro complesso ed eterogeneo che sfugge a una classificazione netta come lavoro subordinato.

Diventa quindi importante individuare le giuste tutele per i vari contratti dei riders che si occupano di consegne in bici o ciclomotori.

Quali norme e tutele si applicano ai lavoratori riders?

La base normativa da cui prende spunto la Nota è il decreto 81 del 2015 che, all’articolo 2, estende le tutele del lavoro subordinato anche prestazioni formalmente autonome ma svolte con modalità analoghe a quelle del lavoro dipendente (eterodirezione, continuità, inserimento nell’organizzazione del committente).

Si applicano inoltre gli articoli 47 bis e seguenti che introducono la disciplina per i lavoratori impiegati tramite piattaforma digitale, con previsioni minime su compensi, assicurazione contro gli infortuni, diritto all’informazione, divieto di discriminazione.

A questa base normativa si sommano le tutele previste dalla Direttiva (UE) 2024/2831, che l’Italia deve recepire entro dicembre 2026 e che obbliga gli Stati ad assicurare il giusto inquadramento del personale impiegato tramite piattaforma, limitando l’abuso del lavoro autonomo (perché spesso nasconde lavoro subordinato e sottopagato). Infine, prevede l’introduzione della presunzione legale di lavoro subordinato al verificarsi di determinati elementi. Nelle more del recepimento della Direttiva, il Ministero nella Nota in oggetto chiarisce alcuni punti salienti, da utilizzare sia ora, in via transitoria, e sia nel futuro ricevimento della Direttiva.

Inquadramento Riders, prevalenza dell’elemento fattuale

Fatta questa premessa, nella Nota si sottolinea che ispettori del lavoro, consulenti e i vari professionisti che operano nel settore, nel corretto inquadramento dei lavoratori riders o ciclo-fattorini, debbano privilegiare la realtà fattuale rispetto a quella che è la forma contrattuale. Gli elementi da considerare sono i vincoli degli orari e la geolocalizzazione, turni e reale autonomia del lavoratore, uso di strumenti e app fornite dalla piattaforma.

Non solo, la Nota sottolinea che particolare attenzione deve essere posta all’uso di strumenti come ranking, penalizzazioni e incentivi correlati alle prestazioni. Spesso i riders sono inseriti in un sistema di valutazioni da parte dei clienti, se ricevono feedback negativi sono penalizzati e possono essere “non favoriti” nell’attribuzione degli incarichi, oppure in base al ranking possono ricevere altri incentivi.
Ovvio che questo ponga il lavoratore in una condizione di non autonomia se non anche di vera “schiavitù” considerando che non è detto che le valutazioni siano espresse in modo leale.

Il Ministero sottolinea che nella futura previsione di elementi oggettivi che possano portare all’inquadramento come lavoro subordinato si deve fare riferimento a elementi presuntivi come:

  • esercizio di controllo da parte della piattaforma;
  • vincoli di esclusiva;
  • impossibilità di sostituirsi con altri;
  • retribuzione fissa o programmata;
  • controllo della performance.

Tutela riders (ciclo-fattorini) come lavoratori autonomi

Una volta determinato quali riders devono essere considerati lavoratori subordinati, si passa alla tutela anche di quelli che realmente operano come lavoratori autonomi. Non è escluso, quindi, che nel settore vi siano lavoratori autonomi, ma anche in questo caso l’inquadramento deve avvenire seguendo rigidi criteri. Deve essere valutata la reale autonomia e capacità del lavoratore di organizzare il proprio impegno. Deve essere valutata l’eterodirezione e la reale possibilità di rifiutare un incarico. Anche per il lavoro autonomo sono previste garanzie minime:

  • compenso equo;
  • tutela contro gli infortuni sul lavoro;
  • accesso alle informazioni essenziali per lo svolgimento della prestazione;
  • parità di trattamento.
Riders- Nota 18 aprile 2025
Riders- Nota 18 aprile 2025

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