Alcuni consumatori potrebbero essere costretti a rinunciare ai viaggi e la domanda a cui proviamo a rispondere è: posso disdire la vacanza causa Covid?
Le restrizioni dettate dal Covid-19 possono talora imporre ad alcuni tra i consumatori di dover disdire la vacanza già prenotata. In tal senso, è molto importante capire di quali diritti si gode come consumatore per poter operare nel nostro interesse e nel modo migliore.
In particolare, qualora non si possa viaggiare a causa delle misure di contenimento dovute alla pandemia o per via delle preoccupazioni per la propria salute e si decida di disdire il viaggio, è bene conoscere i diritti ai sensi della normativa dell’Unione Europea in merito alla protezione dei consumatori.
Proviamo a rispondere alla domanda che riguarda molti italiani e che inevitabilmente implica diverse ansie in merito alla perdita dei soldi spesi: è possibile disdire la vacanza a causa del Covid?
Cosa dice la legge: normativa dell’Unione Europea
La normativa dell’Unione Europea non disciplina le policy di cancellazione dei singoli servizi, come quelle inerenti alla prenotazione di un alloggio. Pertanto, i diritti del consumatore sono dipendenti dal diritto contrattuale nazionale.
In linea generale, le cause di forza maggiore che comportano annullamento di un servizio, come disdire una vacanza o un hotel, non dovrebbero comportare un danno a discapito del consumatore. Ciò significa che qualunque clausola contrattuale che imponga, in caso di disdetta dovuta al Covid-19, di pagare in toto l’alloggio prenotato, potrebbe essere ritenuta illecita ai sensi della direttiva 93/13/CEE e pertanto, non vincolante per il consumatore.
La normativa nazionale in Italia
Le restrizioni e i divieti relativi agli spostamenti sono stati considerati anche all’interno della normativa nazionale per la tutela del consumatore. In particolare, le cancellazioni e le disdette dovute al Covid-19 sono state tutelate da regole che tengano conto sia degli interessi dell’impresa, sia della tutela di chi usufruisce di alloggi, viaggi e servizi turistici.
Nello specifico, il Decreto CuraItalia, cfr. artt. 88 e 88-bis del D.L. 18/2020, regola le ipotesi di annullamento che riguardano le prenotazioni di viaggi e soggiorni, mentre il Decreto Rilancio, cfr. artt. 215 e 216 del D.L. 34/2020, disciplina la mancata fruizione di abbonamenti di trasporto, accesso a palestre, piscine, impianti sportivi e attività.
Disdire un biglietto dell’aereo, del treno o un traghetto
Nel caso in cui si debba disdire un biglietto dell’aereo, del treno, del traghetto o anche di un bus per via del fatto che non è più possibile partire a causa del Covid-19, è previsto il diritto al rimborso del prezzo del biglietto in questione, ai sensi dell’art. 88-bis, D.L. 18/2020.
Secondo le normative, al rimborso può essere preferita, da parte della compagnia che deve rimborsare il consumatore, l’emissione di un voucher corrispondente da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione.
Disdire la vacanza, l’hotel o il b&b e i pacchetti turistici
Nel caso in cui si disdicano pacchetti che comportano più di un servizio, come ad esempio alloggio più viaggio, il viaggiatore impossibilitato a partire che rientra nelle categorie tutelate dalla legge può annullare la propria prenotazione, esercitando così il diritto di recesso. Lo stesso vale anche nel caso delle sole prenotazioni alberghiere di hotel e b&b.
Considerando la particolarità della situazione, il consumatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, senza spese di recesso. Anche in questo caso, tuttavia, può essere emesso un voucher dell’importo corrispettivo da utilizzare entro 18 mesi.
Disdire la vacanza causa Covid: chi può richiedere il rimborso
Il rimborso per impossibilità di avvenuta prestazione è da eseguirsi entro il periodo interessato dalle restrizioni oppure dai divieti inerenti agli spostamenti ed è accordato alle seguenti categorie di persone:
- chi è sotto quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva;
- residenti o domiciliati o destinatari di un divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio;
- chi è risultato positivo al Covid-19;
- chi ha programmato viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai vari D.P.C.M.;
- chi ha programmato la partecipazione a concorsi pubblici o a manifestazioni o eventi che poi sono stati annullati o sospesi dalle Autorità;
- chi avrebbe viaggiato verso Stati esteri in cui sia impedito l’arrivo;
- chi non può allontanarsi dal proprio domicilio o residenza causa Covid-19.
Cosa fare in caso di contestazioni
In caso di mancato riscontro da parte del venditore di un servizio del quale si vuole ottenere il rimborso secondo i termini di legge, ci si può rivolgere a un consulente di fiducia o a un servizio di tutela del consumatore anche online, a seconda di quelle che sono le nostre esigenze.
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