Il preposto alla sicurezza è una figura che è stata compiutamente disciplinata dal noto d. lgs. n. 81 del 2008. Facciamo il punto su questa figura e sui suoi compiti in azienda.
Ogni datore di lavoro deve ricordare non soltanto di rispettare una serie di obblighi verso il lavoratore, che attengono ad aspetti come l’orario di lavoro, la retribuzione o la materia previdenziale. All’azienda è infatti richiesto altresì di proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso la nomina delle figure aziendali richieste dalla legge vigente.
In altre parole, occorre rispettare diligentemente l’apparato di norme di cui al d. lgs. n. 81 del 2008, il notissimo Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Vero è che prima di questo decreto, tutta la normativa sull’argomento già ebbe un notevole sviluppo, in quanto l’altrettanto noto d. lgs. n. 626 del 1994 è stato più volte aggiornato e, con varie modifiche ed integrazioni, ha cercato di offrire risposta alle istanze di più sicurezza provenienti da tutti i settori del mondo del lavoro e dalle istituzioni.
Il decreto n. 626 è stato poi abrogato e sostituito con il suddetto decreto n. 81, che di fatto costituisce un apparato di regole che allinea gli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro con quelli applicati nei paesi UE.
In particolare, una delle più significative novità del Testo unico sulla sicurezza è rappresentata dall’aver chiarito i connotati della figura del cd. preposto (accorpata in precedenza alle figure di dirigenti e datori di lavoro) nell’organizzazione della sicurezza. Il punto è che prima del decreto n. 81 la figura del preposto non era sconosciuta, ma vero è che la definizione di compiti e responsabilità emergeva più dalla giurisprudenza che dalla normativa del settore.
Di seguito ci focalizzeremo proprio sulla figura del preposto, chiarendo quali sono le caratteristiche del suo profilo e quelli che sono i suoi compiti in azienda. I dettagli.
Preposto alla sicurezza sul lavoro: chi è e cosa deve fare
Il preposto alla sicurezza sul lavoro e gli obblighi del datore di lavoro
Nell’ambito delle norme vigenti, il datore di lavoro è colui il quale deve garantire tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Ciò è rimarcato anzitutto nel Codice Civile, all’art. 2087 sulla tutela della condizioni di lavoro.
D’altronde l’ambiente lavorativo rappresenta, non di rado, una minaccia per la salute e per la sicurezza dei dipendenti. Non stupisce che, nello svolgimento dell’attività lavorativa, i lavoratori possano patire degli infortuni sul lavoro o sviluppare, negli anni, delle malattie professionali, causate dalla lunga esposizione ad agenti patogeni sul luogo di lavoro.
Allo scopo non di cancellare, ma almeno di ridurre tali rischi, ecco perché il datore di lavoro è individuato dalla Testo unico sulla sicurezza come colui al quale è demandata la tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori. In particolare, l’obbligo di sicurezza deve essere rispettato:
- valutando tutti i rischi per i lavoratori presenti all’interno dell’azienda;
- dando luogo a tutte le misure tecniche e organizzative opportune per la protezione, in base alla migliore scienza del momento:
- effettuando la nomina di alcune figure aziendali che hanno funzioni specifiche in tema di sicurezza.
Tra queste ultime figure troviamo non solo il responsabile del servizio protezione e prevenzione o il medico competente, ma anche il preposto, che qui interessa.
Ebbene, in base a quanto indicato dal Testo unico sulla sicurezza, il preposto deve intendersi come la persona la quale, in considerazione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali legati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e assicura l’attuazione delle direttive ricevute, verificandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Preposto alla sicurezza sul lavoro: quali sono i suoi obblighi?
All’art. 19 del d. lgs. n. 81 del 2008 sono indicati, con chiarezza e completezza, i compiti specifici del preposto alla sicurezza. In particolare i preposti, in base alle loro attribuzioni e competenze, debbono:
- sovrintendere e vigilare sui lavoratori in riferimento alla sicurezza sul lavoro;
- richiedere l’osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni ai lavoratori in ipotesi di pericolo grave ed immediato;
- controllare che l’accesso a zone a rischio sia riservato soltanto ai lavoratori che hanno ricevuto istruzioni ad hoc;
- informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato;
- indicare al datore di lavoro le carenze nei mezzi e nelle attrezzature, nei dispositivi di protezione individuale e ogni condizione di potenziale rischio per la sicurezza dei lavoratori;
- non chiedere ai lavoratori di riprendere servizio se sussiste una situazione di lavoro pericolosa;
- frequentare appositi corsi di formazione e aggiornamenti, distinti ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori in azienda.
Come si può notare, si tratta di un’articolata sfera di compiti e funzioni, che certamente rendono il preposto una figura di importanza non secondaria all’interno dell’organizzazione aziendale e in tema di tutela della sicurezza.
Quando è obbligatorio nominare il preposto?
Siamo innanzi ad una figura che può ritenersi - in linea generale - ausiliaria del datore di lavoro, la quale ha il compito, come accennato, di controllare il rispetto della normativa prevenzionistica nel compimento delle attività lavorative da parte del personale..
Rimarchiamo che la scelta del preposto è, a parte casi specifici, del tutto discrezionale ed è svolta dal datore di lavoro: detta figura è utile ad organizzare con più efficacia la gestione della sicurezza, in particolare nell’ambito di realtà aziendali medio-grandi e articolate.
Nella prassi, la figura del preposto coincide con quella dei capi-squadra, capi-reparto, capi-turno e capi-officina, i quali appunto debbono altresì vigilare sui lavoratori che fanno parte del team di lavoro, e dei quali sono coordinatori.
Lo abbiamo appena accennato: la nomina del preposto non è obbligatoria, ma è una delle misure organizzative che l’azienda può volontariamente scegliere, nel rispetto dell’obbligo di sicurezza. Pertanto, in ipotesi di mancata nomina del preposto, non vi sono sanzioni che ricadono sul datore di lavoro. Vero è però che, se non viene designato il preposto, i relativi compiti di sorveglianza restano a carico del datore di lavoro.
Come indicato nel Testo unico sulla sicurezza, sussiste comunque un obbligo di nomina del preposto per le seguenti attività:
- montaggio e smontaggio di opere provvisionali;
- costruzione, trasformazione, smantellamento e sistemazione di paratoie o cassoni;
- lavori di installazione di segnaletiche stradali;
- lavori di demolizione;
- montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi.
Alla luce di ciò, dette attività di lavoro dovranno essere compiute sotto il controllo del preposto che, in queste circostanze, dovrà essere obbligatoriamente nominato, in deroga alla regola generale della mera eventualità della sua predisposizione.
Chi è il preposto di fatto
Ricordiamo che la figura del preposto può (o deve) essere inserita nell’organizzazione dell’azienda, con una nomina formale che indichi la natura dell’incarico e la sfera dei poteri gerarchici e funzionali assegnati.
Ma vero è che lo status di preposto per la sicurezza non obbligatoriamente è subordinato ad una nomina formale da parte del datore di lavoro. Prima la giurisprudenza e di seguito lo stesso legislatore hanno disposto che le posizioni di garanzia come quella del preposto, gravano anche su colui che, pur senza regolare investitura, svolga in concreto poteri giuridici collegati alla figura del preposto di cui al d. lgs. n. 81 del 2008.
Non vi sono allora particolari dubbi a riguardo: il preposto di fatto è la persona che, pur priva di formale investitura, svolga all’interno dell’azienda le funzioni tipiche del preposto ed è riconosciuto dai colleghi come tale. In altre parole, il preposto di fatto assume l’identica responsabilità del preposto di diritto, ossia la dire la persona formalmente incaricata.
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