Reddito di Cittadinanza: le nuove entrate vanno prontamente comunicate all’INPS. Questo, però, non vale per tutti i redditi.
Reddito di Cittadinanza: tutte le nuove entrate vanno comunicate all’INPS? No, ci sono delle eccezioni e in questo articolo faremo chiarezza su quali sono.
Come noto chi prende il Reddito di Cittadinanza ha l’obbligo di comunicare l’avvio di un’attività lavorativa anche da parte di un solo componente del nucleo familiare, così come variazioni del reddito che possono influire sulla misura del beneficio erogato.
Per questo motivo, in caso di avvio di un’attività lavorativa nel periodo di fruizione del Reddito di Cittadinanza bisogna darne tempestiva comunicazione all’INPS compilando il modulo SR181 (Com-Esteso) che va presentato tramite un CAF o un patronato.
Nel dettaglio, questo va presentato entro il 30° giorno successivo all’avvio dell’attività lavorativa; ricordiamo, inoltre, che ciò vale per qualsiasi componente del nucleo familiare e non solo per il richiedente.
Tuttavia, l’obbligo di comunicazione non vale per tutti i tipi di entrate economiche: ci sono delle prestazioni, infatti, che non vanno comunicate all’Istituto e che non intaccano l’importo del Reddito di Cittadinanza percepito. Vediamo di quali si tratta.
Reddito di Cittadinanza: quali prestazioni economiche non vanno comunicate all’INPS
Il modello SR181 va utilizzato per comunicare all’INPS variazioni della situazione lavorativa nelle forme di avvio di un’attività di lavoro dipendente, autonomo e di impresa individuale o di partecipazione, intervenute in corso di fruizione del RdC/PdC.
Visto quanto appena detto, va comunicato l’avvio di un’attività di lavoro subordinato, così come di lavoro autonomo. Per lo stesso motivo, l’obbligo di comunicazione vale anche per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale in quanto si tratta comunque di redditi da lavoro autonomo.
Ci sono però delle prestazioni che non vanno comunicate e che non influiscono sull’importo del Reddito di Cittadinanza in quanto non se ne tiene conto nel computo del reddito familiare. Nel dettaglio, si tratta di quei redditi derivanti da:
- attività socialmente utili;
- tirocini;
- servizio civile;
- lavoro accessorio.
A tal proposito, ricordiamo che per prestazione di lavoro accessorio, definita dal D.lgs 81/2015, si intende quell’attività lavorativa che dà luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Si tratta di un rapporto di lavoro che dà risposta alle esigenze professionali e produttive del datore di lavoro che generalmente hanno carattere saltuario. Ad esempio, risponde alle caratteristiche del lavoro accessorio quello della baby sitter retribuita con il Libretto Famiglia.
Nel caso in cui in questo periodo abbiate lavorato come baby sitter, ad esempio retribuite con il bonus COVID-19, non avrete necessità di comunicare all’INPS quanto percepito. Questo importo, infatti, non andrà ad influire sul Reddito di Cittadinanza che - a parità degli altri redditi - resterà invariato rispetto ai mesi successivi.
Reddito di Cittadinanza: non vanno comunicate le prestazioni assistenziali INPS
Ci sono delle prestazioni assistenziali erogate dall’INPS, come ad esempio la NASpI, o anche il bonus terzo figlio e la cassa integrazione, che pur andando ad incidere sull’importo del Reddito di Cittadinanza non necessitano di essere comunicate.
Questo perché è sempre l’INPS a farsi carico del pagamento di queste prestazioni, quindi l’Istituto non ha necessità di avere altre comunicazioni a riguardo.
In base alle informazioni in proprio possesso, quindi, l’INPS effettuerà un ricalcolo del Reddito di Cittadinanza sulla base dell’importo delle altre prestazioni erogate e non è da escludere che ciò possa portare, in caso di superamento dei limiti reddituali, anche alla decadenza del beneficio.
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