Reddito di Cittadinanza compatibile con il lavoro autonomo occasionale? Sì, ma ci sono delle precisazioni da fare.
Reddito di Cittadinanza e la collaborazione occasionale - meglio conosciuta come lavoro autonomo occasionale - sono compatibili ma non cumulabili.
Come noto, non ci sono impedimenti per coloro che lavorano riguardo alla richiesta per il Reddito o per la Pensione di Cittadinanza. L’importante è soddisfare i requisiti reddituali ed economici previsti dalla normativa: qualora il reddito da lavoro non dovesse comportare il superamento delle soglie previste per beneficiare del RdC/PdC, allora si avrebbe comunque diritto al sostegno economico.
Ovviamente chi lavora ha diritto ad un Reddito di Cittadinanza più basso rispetto a quello che avrebbe percepito qualora non avesse lavorato. L’importo del sostegno, infatti, dipende dai redditi percepiti dal nucleo familiare: più questi sono alti e più bassa sarà l’integrazione riconosciuta a titolo di RdC/PdC e accreditata mensilmente sulla carta di Poste Italiane.
Per questo motivo, qualora anche un solo componente del nucleo familiare inizi una nuova attività lavorativa dovrà darne tempestiva comunicazione all’INPS utilizzando il modello SR181. A tal proposito, ci si chiede se quest’obbligo valga anche per coloro che avviano una collaborazione occasionale, ossia se questo tipo di prestazione lavorativa va a ridurre l’importo del Reddito di Cittadinanza se avviata durante il periodo di fruizione del beneficio.
Facciamo chiarezza a riguardo, partendo come prima cosa dalla definizione di lavoro occasionale.
Lavoro autonomo occasionale: cos’è?
Alla luce di quanto stabilito dall’articolo 2222 del Codice Civile sul contratto d’opera, il lavoratore autonomo occasionale è colui che si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.
Non va confuso con il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), in quanto con il lavoro occasionale:
- vi è la completa autonomia del lavoratore;
- manca il requisito della continuità in quanto l’attività lavorativa avviene in maniera episodica;
- il lavoratore non viene inserito nell’organizzazione aziendale.
Ricordiamo poi che l’articolo 44, comma 2, del decreto legge 269/2003 ha stabilito che per i lavoratori autonomi occasionali, ma solo per i redditi fiscalmente imponibili che superano i 5.000 euro nell’anno solare (considerando quanto percepito dalla totalità dei committenti occasionali), è necessaria l’iscrizione alla Gestione Separata.
I primi 5.000 euro annui, quindi, costituiscono una soglia di esenzione dall’obbligo contributivo, ma fanno comunque reddito (nonostante siano fiscalmente classificati fra i cosiddetti “redditi diversi”, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, del TUIR).
Reddito di Cittadinanza: i redditi da lavoro occasionale vanno comunicati all’INPS?
Nella lista delle entrate che possono non essere comunicate all’INPS in quanto non vanno a ridurre l’importo del Reddito di Cittadinanza non vi è il lavoro occasionale.
Con il modulo SR181 (Com-Esteso) va infatti indicato il reddito derivante dallo svolgimento del lavoro occasionale riconducibile all’articolo 2222 del Codice Civile, in quanto si tratta comunque di reddito da lavoro autonomo.
Per chi presta lavoro autonomo occasionale, quindi, si applicano le stesse regole previste per la generalità dei lavoratori autonomi. Quanto percepito, quindi, va comunicato entro il 30° giorno dall’avvio della collaborazione occasionale: nel dettaglio, il reddito da comunicare con il modello SR181 è quello lordo.
Una volta ricevuta la comunicazione di quanto percepito da questa attività l’INPS effettuerà un ricalcolo del beneficio spettante. Il Reddito di Cittadinanza percepito, quindi, subirà perlomeno una riduzione; qualora invece il compenso occasionale ricevuto comporti un superamento delle soglie reddituali previste, allora il Reddito di Cittadinanza decade.
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