Regime forfettario 2019: escluso il commercialista che detiene una quota di controllo in s.r.l. di revisione

Isabella Policarpio

17 Aprile 2019 - 10:57

Il commercialista che detiene una quota di controllo in una s.r.l. di revisione non beneficia del regime forfettario 2019, anche in presenza degli altri requisiti. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Regime forfettario 2019: escluso il commercialista che detiene una quota di controllo in  s.r.l. di revisione

È escluso dal regime forfettario 2019 il commercialista che detiene una quota pari al 50% in una società a responsabilità limitata che svolge attività di revisione e certificazione di bilanci. A ribadirlo l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 108 del 16 aprile 2019, dove vengono elencate le cause ostative all’applicazione del regime agevolato.

Nel caso di specie, il quesito vede come protagonista un dottore commercialista che rientra nel tetto dei 65.000 euro previsti ma detiene una quota di controllo in una s.r.l. di revisione.

Dunque, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che in tal caso opera la causa ostativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 perché, sebbene le due attività abbiano codici ATECO differenti, sono di fatto tra loro riconducibili ed appartengono alla medesima sezione.

Regime forfettario 2019: escluso se il commercialista ha il 50% delle quote di una s.r.l. di revisione

Con la risposta ad interpello n. 108 (in allegato) l’Agenzia delle Entrate, nel fornire un chiarimento sul caso di specie, coglie l’occasione per ribadire quali sono le condizioni e le cause ostative per l’accesso al regime forfettario 2019.

Dunque, il caso in esame prende in considerazione la condizione di un commercialista che possiede una quota di controllo di una s.r.l. di revisione di conti e bilanci, dalla quale percepisce anche compensi da amministratore, e che, in presenza dei requisito reddituale richiesto, si chiede se possa aderire al regime forfettario.

La risposta è negativa. Infatti l’Agenzia delle Entrate ribadisce che sono esclusi dal regime forfettario i titolari di partita Iva che:

“controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata che esercitano direttamente o indirettamente attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.”

Dunque, in risposta al quesito proposto, la permanenza nel regime forfettario del commercialista è garantita per il 2019, ma è necessaria la rimozione delle cause ostative per beneficiarne anche nel 2020.

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 108, 16 aprile 2019
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Regime forfettario 2019: quali sono le cause ostative

La Legge di Bilancio 2019 ha modificato ed ampliato i requisiti per beneficiare del regime forfettario. In particolare, le nuove disposizioni si applicano ai titolari di partita Iva hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65.000 euro nel periodo d’imposta precedente.

Chi rientra nel regime forfettario beneficia di un’unica imposta sostitutiva pari al 15%, che scende fino al 5% per le start up.

Tra le altre modifiche apportate, rileva anche la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, per quanto concerne il quesito posto dall’istante, di quella di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

Nello specifico, per quel che qui rileva, la lettera d) del comma 57 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Per approfondire, si rinvia alla circolare n. 9/E del 10 Aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate, in cui vengono chiarite condizioni e cause ostative del regime forfettario. Qui l’Agenzia ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza di due condizioni:

  • il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
  • l’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.

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