La presenza dei requisiti richiesti per accedere al Regime forfettario 2019 fa cadere il vincolo triennale connesso all’esercizio. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Può accedere al Regime forfettario 2019 anche il libero professionista che non rispetta il vincolo triennale correlato all’esercizio, purché abbia i requisiti richiesti. Così ha stabilito l’Agenzia delle Entrate nella risposta numero 107 dell’11 aprile 2019.
Dunque, se è soddisfatta la condizione di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro è possibile derogare il vincolo triennale imposto.
La decisione dell’Agenzia delle Entrate prende spunto dall’analisi di un caso pratico che ha come protagonista un dottore commercialista che svolge attività di consulenza, sicurezza ed igiene dei posti di lavoro, il quale si interroga sulla possibilità di accedere al Regime forfettario 2019 in assenza del vincolo triennale connesso all’esercizio.
Regime forfettario 2019: può accedervi anche chi non rispetta il vincolo triennale di esercizio
In presenza dei requisiti stabiliti dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018, non è necessario rispettare il vincolo triennale correlato all’esercizio per accedere al Regime forfettario 2019. Così l’Agenzia delle Entrate risolve il dubbio di un dottore commercialista con la risposta numero 107 (in allegato) pubblicato l’11 aprile 2019.
Nel caso di specie, il libero professionista si era avvalso del regime contabile semplificato fino al 2016, in seguito, pur avendo i requisiti previsti per accedere al regime forfettario naturale, aveva rinnovato tacitamente nella dichiarazione Iva il regime contabile semplificato.
Dunque, il commercialista si era rivolto all’Agenzia delle Entrare per avere un chiarimento circa la possibilità di accedere al regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2019, nonostante non avesse rispettato il vincolo triennale connesso all’esercizio.
La risposta dell’Agenzia conferma la possibilità di transitare dal regime di tassazione ordinario a quello forfettario quando il professionista rispetta i requisiti richiesti, ovvero aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro. Difatti, in questo caso è possibile applicare l’articolo 1 del DPR numero 442/1997 che prevede la decadenza del vincolo triennale stabilendo “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.
Regime forfettario 2019: le novità introdotte dalla Legge di Bilancio
Dopo aver confermato la possibilità di accedere al Regime forfettario 2019 anche senza il vincolo triennale, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla definizione delle nuove regole previste in tema di regime agevolato, secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2019.
In particolare, a partire dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso al regime forfettario risultano semplificati: l’unica condizione prevista è aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori al tetto di 65.000 euro, e sono state introdotte nuove cause di esclusione.
Quindi, chi rispetta detto limite applica un’unica imposta pari al 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e delle addizionali regionali e comunali.
La risposta ad interpello in questione arriva poco dopo la pubblicazione dell’attesissima circolare numero 9/E nella quale sono elencati le caratteristiche del nuovo regime forfettario, le modalità di accesso e i casi di esclusione.
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