Ricorso in Commissione tributaria: come contestare un avviso di accertamento o una cartella?

Vincenzo Delli Priscoli

22/08/2021

Come contestare un avviso di accertamento o una cartella di pagamento dinanzi alla Commissione tributaria.

Ricorso in Commissione tributaria: come contestare un avviso di accertamento o una cartella?

Se dal controllo delle dichiarazioni del redditi emergono violazioni di norme di natura tributaria, l’Agenzia delle Entrate procede alla notifica dell’avviso di accertamento.

Tale avviso di accertamento è impugnabile mediante la proposizione di un ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente, cioè quella del luogo in cui ha la sede l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’avviso di accertamento.

Come si presenta un ricorso alla Commissione tributaria provinciale, che è l’organo giurisdizionale della giustizia tributaria di primo grado?

Contenzioso tributario: contenuto del ricorso

Il ricorso consiste in una domanda motivata che il contribuente rivolge al giudice tributario che deve contenere, ai sensi dell’articolo 18 del Decreto legislativo numero 546 del 1992:

  • l’indicazione della commissione tributaria provinciale cui il ricorso è diretto, ossia quella del luogo in cui il contribuente ha la residenza;
  • le generalità ed il codice fiscale della persona fisica (o della persona giuridica) ricorrente;
  • l’indirizzo di posta elettronica certificata (solitamente del difensore costituito in giudizio) al quale giungeranno le comunicazioni e le notificazioni relative alla causa giudiziaria;
  • l’indicazione della controparte, ossia l’ente che ha emesso l’atto impugnato avverso il quale il ricorso è proposto;
  • l’indicazione del numero dell’atto che si impugna;
  • l’oggetto della domanda;
  • i motivi di impugnazione, cioè le ragioni che vengono poste a fondamento della domanda per le quali si chiede l’annullamento - totale o quanto meno parziale - dell’importo indicato nell’atto impugnato.

Ricorso alla Commissione tributaria: da chi può farsi assistere il contribuente?

Il ricorso alla commissione tributaria deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore del contribuente.
Sono abilitati all’assistenza tecnica in commissione tributaria, se iscritti nei relativi albi professionali:

  • avvocati;
  • dottori commercialisti;
  • consulenti del lavoro;
  • ragionieri.

Per le controversie che hanno un valore non superiore a 3.000,00 euro, il contribuente può stare in giudizio da solo, dunque difendendosi da solo, senza l’assistenza tecnica di un difensore abilitato.

Ricorso alla Commissione Tributaria: in che modo viene notificato?

Il ricorso deve essere prima portato a conoscenza della controparte mediante la notificazione, e poi portato a conoscenza della commissione tributaria provinciale mediante la costituzione in giudizio.
Prima dell’introduzione del processo tributario telematico, divenuto obbligatorio a partire dal 1° luglio 2019, il ricorso poteva essere notificato in 3 modi:

  • mediante spedizione postale (con plico senza busta, raccomandato e con avviso di ricevimento);
  • mediante consegna a mano alla controparte;
  • mediante ufficiale giudiziario.


Con l’introduzione del processo tributario telematico, la notifica del ricorso deve essere effettuata obbligatoriamente tramite posta elettronica certificata (Pec), mentre la costituzione in giudizio avviene sulla piattaforma Sistema informativo della Giustizia Tributaria (S.I.GI.T.)

Quali sono gli atti impugnabili dinanzi alla Commissione tributaria?

Secondo quanto previsto dall’articolo 19 del Decreto Legislativo numero 546 del 1992, gli atti impugnabili con ricorso alla commissione tributaria sono:

  • l’avviso di accertamento;
  • l’avviso di liquidazione del tributo;
  • il provvedimento che irroga le sanzioni;
  • il ruolo e la cartella di pagamento;
  • l’avviso di mora;
  • l’iscrizione ipotecaria;
  • il fermo amministrativo dei beni mobili registrati;
  • gli atti relativi alle operazioni catastali;
  • il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi;
  • il diniego o la revoca di agevolazioni.

Quanto costa un ricorso alla Commissione tributaria?

Oltre a dover pagare il professionista per l’attività di consulenza, assistenza e rappresentanza nel giudizio dinanzi alla commissione tributaria (a meno che non abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato avendo un reddito e/o familiare, sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a 11.369,24 euro), chi introduce una causa tributaria con la presentazione del ricorso deve anche versare il contributo unificato tributario che varia in base al valore della causa.

Se l’atto impugnato dinanzi alla commissione tributaria ha un valore inferiore a 2.500,00 euro, il contributo unificato tributario da versare è pari a 30,00 euro.
Per le cause dal valore tra 2.500,00 euro e 5.000,00 euro il contributo unificato tributario è pari a 60,00 euro, che raddoppia a 120,00 euro se la causa ha un valore tra 5.000,00 euro e 25.000,00.

Dovrà versare un contributo di 250,00 euro il contribuente che impugna un atto dal valore compreso tra 25.000,00 euro e 75.000,00 euro, mentre tra i 75.000,00 euro e i 200.000,00 euro il contributo unificato tributario dovuto è pari a 500,00 euro.
Infine per le cause che superano il valore di 200.000,00 euro, il contributo unificato tributario dovuto è pari a 1.500,00 euro.

Il contributo unificato tributario può essere pagato:

  • tramite «pagoPA», ossia il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici;
  • tramite modello F23 presso gli sportelli delle banche e di Poste Italiane S.p.A., indicando il codice tributo, la causale (Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario - Art. 9 del D.P.R. n. 115/2002) e il codice ufficio o ente (rilevabile nella pagina della Commissione Tributaria adita);
  • tramite acquisto del contrassegno presso le rivendite autorizzate di generi di monopolio e di valori bollati;
  • tramite versamento sul conto corrente postale n° 1010376927, intestato a «Tesoreria di Viterbo», causale «Contributo Processo Tributario art. 37 D.L. n. 98/2011».

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