Ricorso esame avvocato: se la Commissione è illegittima la correzione è viziata

Isabella Policarpio

4 Luglio 2019 - 11:20

Esame avvocato: tra i motivi di ricorso ci può essere l’illegittima composizione della Commissione esaminatrice. In questo caso la correzione è viziata.

Ricorso esame avvocato: se la Commissione è illegittima la correzione è viziata

Ricorso esame avvocato: se la Commissione esaminatrice risulta essere illegittima, la correzione delle prove sarà viziata. Dunque, l’aspirante avvocato avrà un valido motivo per procedere al ricorso al Tar. La composizione della Commissioni esaminatrici, infatti, deve rispettare precisi requisiti stabiliti dalla legge, in assegna dei quali la prova non può dirsi corretta in modo adeguato.

Questo è quanto sancito dal Consiglio di Stato nell’ordinanza del 12 dicembre 2018, nella quale si specifica che la Commissione esaminatrice è validamente formata - quindi legittima - solo se composta da tutte le figure professionali che sono indicate nell’articolo 47 della legge n. 247 del 2012. Contestualmente, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’inefficacia del principio di fungibilità, secondo il quale le figure professionali previste dalla legge potevano essere sostituite o interscambiate, sia nella correzione delle prove scritte che nella valutazione delle prove orali.

In caso contrario, la correzione delle prove d’esame deve essere considerata viziata, e quindi, gli aspiranti avvocato possono proporre il ricorso al Tar, nei tempi e nei modi previsti.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha emesso un’ordinanza nella quale dichiara che la correzione operata dalla Commissione o da sottocommissioni illegittime si considera viziata; pertanto, gli aspiranti avvocati possono fare ricorso al Tar, adducendo come motivo l’illegittima composizione della Commissione esaminatrice.

L’ordinanza in questione, risalente al 12 dicembre 2018, sta suscitando molto clamore tra gli aspiranti avvocati, i quali avrebbero un nuovo motivo per giustificare l’impugnazione della prova d’esame.

Infatti, il Consiglio di Stato ha dichiarato la non operatività del principio di fungibilità - ovvero l’interscambiabilità dei membri della Commissione - ed ha ribadito l’applicabilità dell’articolo 47 della legge n. 247 del 2012, dove vengono elencate le figure professionali che devono necessariamente far parte della Commissione e delle sottocommissioni esaminatrici.

In particolare, il Consiglio di Stato ha stabilito il superamento della legge n. 1578 del 1933, dove, all’articolo 22, veniva stabilito il principio di fungibilità, in quanto la disciplina sulla nomina e sulla composizione delle Commissioni d’esame è stata totalmente inglobata dall’articolo 47 della successiva legge n. 247 del 2018.

In conclusione, secondo il Consiglio di Stato, che ricordiamo svolge funzioni consultive e giuridiche, la mancata presenza delle figure professionali previste dalla legge rende la Commissione illegittima e, di conseguenza, la correzione viziata. In pratica questa circostanza va ad aggiungersi agli altri motivi che giustificano un ricorso al Tar.

Per comprendere meglio quanto detto, si allega l’ordinanza del Consiglio di Stato.

Consiglio di Stato, ordinanza del 12/12/2018
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La composizione della Commissione

La composizione della Commissione centrale e delle sottocommissioni per l’esame di avvocato 2018 è ormai nota.

Alla luce della predetta ordinanza del Consiglio di Stato, andiamo a precisare come deve articolarsi la composizione della Commissione e delle sottocommissioni, secondo l’articolo 47 della legge n. 247 del 2012.

Innanzitutto, la legge in questione, prevede che la Commissione deve essere nominata con decreto del Ministero della Giustizia e che deve comprendere 5 membri effettivi e 5 supplenti, dei quali:

  • 3 membri effettivi e 3 supplenti sono avvocati designati dal C.N.F. tra quelli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
  • 1 membro effettivo ed 1 supplente tra magistrati in pensione (solo in caso di impossibilità tra magistrati ancora in servizio);
  • 1 membro effettivo ed 1 supplente tra professori universitari o ricercatori in materie giuridiche.

Il medesimo decreto del Ministero della Giustizia provvede anche alla nomina delle sottocommissioni presso le Corti d’Appello, seguendo le stesse regole di composizione.

La legge prevede anche che nelle Commissioni esaminatrici non possano esserci membri dei Consigli dell’ordine o di un Consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del Consiglio di amministrazione o del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del C.N.F.

Gli altri motivi di ricorso

Chi ha la certezza di non aver superato l’esame di avvocato, quindi dopo aver consultato l’elenco degli ammessi alla prova orale, può fare ricorso al Tar per uno dei seguenti motivi:

  • se il punteggio finale della prova scritta non è giustificato, ovvero quando la Commissione d’esame si limita ad apporre una cifra numerica;
  • se le Commissioni non risultano legittimamente composte, quindi sono mancanti anche di un solo componente appartenente a ciascuna delle tre categorie previste dalla legge (avvocati, magistrati e docenti universitari);
  • se gli elaborati scritti non sono anonimi;
  • se la Commissione annulla la prova d’esame di un candidato per asserita copia ma non dimostra quale testo sia stato copiato.

Si tratta di un procedimento che può rivelarsi anche lungo, nel quale il ricorrente deve obbligatoriamente farsi assistere da un avvocato, con i costi che ne conseguono e, statisticamente, i ricorsi accettati sono veramente pochi. Per questo, prima di rivolgersi al Tar, consigliamo un’attenta valutazione dei motivi.

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