Ricostruzione carriera insegnanti: la Corte Ue nega il risarcimento danni

Isabella Policarpio

13/05/2019

Dalla ricostruzione di carriera degli insegnanti precari non deriva il diritto al risarcimento danni. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue.

Ricostruzione carriera insegnanti: la Corte Ue  nega il risarcimento danni

Ricostruzione carriera insegnanti: la Corte di Giustizia Ue nega il diritto al risarcimento danni per la reiterazione dei contratti a termine. Dunque, sugli Stati membri non grava nessun obbligo di prevedere somme di denaro a titolo risarcitorio.

Non solo, secondo la Corte Ue, gli insegnanti precari non hanno nemmeno diritto alla ricostruzione integrale di carriera.

La decisione arriva dopo il caso “Rossato”, un insegnante precario dal 2003 al 2015, assunto con contratto a tempo indeterminato solo nel 2015. Vediamo i dettagli.

Ricostruzione di carriera insegnanti: la Corte di Giustizia Ue nega il diritto al risarcimento

Gli insegnati precari non hanno diritto al risarcimento danni né alla ricostruzione integrale di carriera. La decisione arriva dalla Corte di Giustizia europea in seguito al caso “Rossato”, un insegnante supplente con contratti interrotti dal 2003 al 2015, per i quali aveva chiesto il risarcimento dei danni.

La Corte di Giustizia, dopo aver analizzato la questione nel merito, ha stabilito che gli Stati membri non hanno alcun dovere di risarcire i danni agli insegnanti per gli anni di precariato, tanto meno alla ricostruzione integrale di carriera.

Nella sentenza in esame, la Corte ha ricordato che l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato prevede misure minime per evitare la precarizzazione dei lavoratori dipendenti e gli abusi di contratti a tempo determinato, ma non introduce il diritto degli insegnanti ad ottenere somme di denaro a titolo di risarcimento.

Ricostruzione di carriera: come funziona

La ricostruzione di carriera consente agli insegnanti precari di farsi riconoscere, a fini retributivi, i periodi di lavoro svolti prima dell’assunzione a tempo indeterminato.

Per la disciplina della ricostruzione di carriera occorre far riferimento all’articolo 485 del decreto legislativo numero 297 del 1994, secondo il quale gli anni di lavoro precario devono essere considerati:

  • per intero, come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici per quanto riguarda i primi 4 anni di servizio pre-ruolo;
  • per i due terzi, ai fini giuridici ed economici e per un terzo ai fini esclusivamente economici, per gli anni di pre-ruolo successivi al quarto.

Il decreto legislativo 297/94 specifica anche che:

  • l’anzianità di servizio per determinare la fascia di stipendio che spetta al docente è solo quella riconosciuta validi sia a fini giuridici che economici;
  • l’anzianità di servizio rilevante a fini economici può essere computata solo al compimento dell’anzianità giuridica (ex articolo 3 del D.P.R. 399/88);
  • il servizio civile sostitutivo e il servizio militare sono riconosciuti e valutati;
  • il servizio di docente incaricato o di assistente incaricato/straordinario nelle università viene riconosciuto.

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