Il rimborso spese può essere ancora pagato in contanti

Maria Stella Rombolà

26 Luglio 2018 - 12:21

A seguito dell’entrata in vigore della norma che vieta il pagamento in contanti dello stipendio in molti si sono chiesti se la stessa regola valesse anche altre somme corrisposte dal datore di lavoro come quelle relative al rimborso spese.

Il rimborso spese può essere ancora pagato in contanti

Il rimborso spese può essere pagato ancora in contanti: è quanto stabilito dalla nota numero 6201 del 16 luglio con cui l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito alcuni aspetti relativi alla norma sull’impossibilità di pagare in contanti lo stipendio entrata in vigore dal 1° luglio.

L’INL ha voluto rispondere con questa nota a un quesito posto da Confindustria in merito alle modalità di pagamento del rimborso spese. L’Ispettorato ha così ulteriormente chiarito che la tracciabilità della busta paga è obbligatoria solo per gli elementi della retribuzione.

Quindi per quanto riguarda le somme versate a diverso titolo non è obbligatorio il pagamento degli stipendi con mezzi tracciati: con questa nota in particolare si fa riferimento agli anticipi di cassa effettuati per le spese che i lavoratori sostengono per interesse dell’azienda e per l’esecuzione della prestazione di lavoro, tra cui figura il rimborso spese.

Pagamenti tracciabili

A partire dal 1° luglio 2018 è scattato l’obbligo di pagamento delle retribuzioni con modalità tracciabili tra quelle previste dal Legislatore con l’art. 1, c. 910-915 legge 27 dicembre 2017 n. 205-Legge di Bilancio 2018.

L’obiettivo del provvedimento è quello di evitare situazioni nelle quali il datore di lavoro corrisponda una retribuzione inferiore al dovuto, prassi questa purtroppo molto diffusa.

I mezzi di pagamento utilizzabili e indicati dalla norma sono il bonifico sul conto identificato dal codice IBAN, pagamento elettronico, pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale, assegno consegnato direttamente al lavoratore.

Rimborso spese

Anche a seguito dell’entrata in vigore della norma restavano aperte varie questioni in merito ad alcune precise casistiche. In particolare non era chiaro, prima della pubblicazione della nota dell’INL, come ci si dovesse comportare in relazione alla tracciabilità degli anticipi di cassa per spese effettuate dal lavoratore nell’interesse dell’azienda.

La nota 16 luglio 2018, n.6201 ha chiarito ancora una volta che i mezzi di pagamento indicati riguardano esclusivamente gli elementi della retribuzione da corrispondere ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori. Le somme erogate a diverso titolo quindi non devono essere tracciate in busta paga: pertanto l’obbligo non vale per i rimborsi, le prestazioni di assistenza come gli assegni familiari e per tutto ciò che non fa parte della retribuzione del lavoratore.

La normativa va letta contestualmente alla norma che vieta il pagamento in contanti di somme pari o superiori a 3.000 euro: quindi per le spese che non sono soggette all’obbligo di tracciabilità resta comunque valido il rispetto di tale soglia. Per sapere come si calcola i rimborso spese relativo ai costi di trasferta rimandiamo al nostro articolo sul tema.

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