La vittima di percosse ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale, biologico ed esistenziale. In caso di lesioni gravi, anche i familiari hanno diritto al risarcimento.
Le vittime di percosse, lesioni personali e di ogni altro tipo di aggressione fisica, hanno diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in sede giudiziale.
Il giudice provvederà alla liquidazione dei danni patrimoniali, sia in caso di danno emergente che di lucro cessante, e dei danni non patrimoniali quando accerta l’esistenza di un danno biologico o esistenziale.
Per ottenere il risarcimento la vittima deve munirsi di certificato medico che provi l’esistenza e l’entità delle lesioni. Inoltre la Corte di Cassazione ha stabilito che i familiari della vittima hanno diritto a chiedere il risarcimento dei danni morali.
Cosa fare dopo le percosse
Chi subisce lesioni, percosse ed ogni tipo di aggressione fisica deve rivolgersi immediatamente al pronto soccorso, alla guardia medica o al proprio medico di base, per procedere alle prime cure ed ottenere la certificazione del danno, necessaria ai fini del risarcimento.
In seguito, la vittima potrà recarsi in uno degli uffici delle Forze dell’ordine e sporgere denuncia; in questo modo le autorità daranno inizio alle indagini per perseguire penalmente il colpevole.
La vittima può chiedere il risarcimento del danno in due modi:
- procedendo con un’autonoma azione civile di richiesta di risarcimento;
- costituendosi parte civile nel corso del procedimento penale.
I danni risarcibili
Chi è vittima di percosse (ex articolo 581 del Codice Penale) o ha subito lesioni personali (ex 582 del Codice Penale) ha diritto ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti, sia di natura patrimoniale e che non patrimoniale.
Tra i danni non patrimoniali rientrano:
- il danno biologico, ovvero la lesione dell’integrità psicofisica della vittima, valutata dal giudice secondo la percentuale di invalidità e i giorni di inabilità temporanea;
- il danno morale, ovvero la sofferenza emotiva, interiore e soggettiva che si patisce a causa delle lesioni/percosse;
- il danno esistenziale, cioè il peggioramento della qualità della vita della vittima.
Invece, per quanto riguarda i danni patrimoniali, è risarcibile:
- il danno emergente, ovvero la perdita economica quantificabile;
- il lucro cessante, per esempio il mancato guadagno di chi non può lavorare a causa di una frattura o una convalescenza.
La valutazione del danno patrimoniale viene fatta sulla base delle tabelle del tribunale di Milano che associano un preciso valore monetario alla percentuale di invalidità riportata dalla vittima in seguito alle lesioni o alle percosse. Si tratta di una liquidazione equitativa che, in altre parole, lascia molto spazio alla discrezionalità del giudice, il quale può stabilisce l’ammontare del danno anche in base alla valutazione delle peculiarità del caso di specie.
Il risarcimento per percosse spetta anche ai parenti della vittima?
A questa domanda bisogna dare una risposta affermativa. I parenti della vittima di percosse possono chiedere il risarcimento dei danni, ma solo con riguardo ai danni morali, ovvero la sofferenza patita a causa delle lesioni subite dal familiare.
Tuttavia, il danno morale può essere risarcito solo se dimostrabile in giudizio. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 10816 del 2004) il danno morale è risarcibile solo quando il congiunto ha subito delle lesioni di grave entità, tali da incidere sensibilmente sullo stato emotivo dei familiari.
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