Ristrutturazione edilizia 2014: confermata detrazione al 50%. Interventi ammessi e condizioni richieste

Marta Panicucci

17/12/2013

Ristrutturazione edilizia 2014: confermata detrazione al 50%. Interventi ammessi e condizioni richieste

La legge di stabilità prevede che le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie siano valide nella misura del 50% anche per tutto il 2014.

Tali detrazioni d’imposta Irpef erano state aumentate dal normale 36% al 50% per l’anno 2013 dal Decreto legge 63/2013. Ma la legge di stabilità 2014 fa un passo in più. In Senato è stata approvata una norma che prevede l’estensione delle detrazioni fiscali al 50% fino al 31 dicembre del 2014.

Il testo definivo della legge di stabilità dovrà essere approvato in settimana dalla Camera per passare poi all’ultimo vaglio del Presidente della Repubblica. Salvo modifiche dell’ultima ora quindi, i contribuenti avranno tempo fino al 31 dicembre 2014 per usufruire del bonus fiscale al 50% per la ristrutturazioni edilizie e l’acquisto di mobili e del 65% per interventi di risparmio energetico. (Leggi qui la guida sugli Ecobonus)

Ma vediamo nel dettaglio i lavori ammessi e la condizioni necessarie per poter richiedere la detrazione Irpef.

Lavori ammessi

Per prima cosa si segnala che è stato stabilito un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare oggetto di ristrutturazione. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore ai 10.000 euro.

I lavori sulle unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale al 50% sono quelli indicati nell’articolo 3 del Dpr 380/2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia:

  • Interventi di manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  • Interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita’ immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
  • Interventi di restauro e di risanamento conservativo: tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
  • Interventi di ristrutturazione edilizia: tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
  • Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
  • Lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi. Sono compresi gli interventi idonei a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
  • Interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
  • Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, quali esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato.

Chi può beneficiare della detrazione

L’agenzia delle Entrate precisa che possono beneficare dell’agevolazione fiscale non soltanto i proprietari degli immobili oggetto di ristrutturazione, ma anche il comodatario e l’inquilino. Per la precisione possono usufruire del bonus:

  • il proprietario o il nudo proprietario,
  • il titolare di un diritto reale di godimento: usufrutto, uso, abitazione o superficie,
  • l’inquilino o il comodatario,
  • i soci di cooperative divise e indivise, e di società semplici,
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce,
  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile, a patto che spese e bonifici risultino intestati a lui.

Nel caso di acquisto di immobili sul quale siano stati effettuati lavori di ristrutturazione le quote residue del bonus riconosciuto passano automaticamente dal proprietario all’acquirente.

Condizioni per la detrazione

Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione dell’abitazione è necessario avere ben chiare tutte le condizioni necessarie per poter chiedere la detrazione del 50% dei lavori.

E’ importante sapere che per usufruire del bonus ristrutturazioni è necessario:

  • inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata, tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
  • pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

In sede di dichiarazione dei redditi è necessario indicare i dati catastali dell’immobile e su richiesta degli uffici dell’Agenzia presentare i seguenti documenti:

  • le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se le abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la data di inizio dei lavori e l’indicazione che i lavori svolti rientrano tra quelli detraibili.
  • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
  • ricevute di pagamento dell’Ici (Imu), se dovuta
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori
  • comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
  • fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
  • ricevute dei bonifici di pagamento.

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