L’invio telematico dello scontrino elettronico suscita ancora dei dubbi, soprattutto sulle modalità di certificazione dei processi. L’Agenzia delle Entrate risponde con consulenza giuridica.
Quando ed in che modo si deve procedere all’invio telematico dello scontrino elettronico e della certificazione dei processi?
A queste domande ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica numero 13 del 20 marzo 2019 fornendo chiarimenti in merito alle date di avvio dell’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, ai soggetti obbligati e alle date di effettuazione della trasmissione telematica dello scontrino elettronico.
Infatti, a partire dal 1° luglio 2019, tutti i negozianti e gli esercenti commercio al minuto con fatturato superiore a 400.000 euro sono tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (scontrino elettronico), abbandonando la copia cartacea. Per tutti gli altri, invece, l’obbligo entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2020.
Dunque, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo, i commercianti non avranno più 12 mesi a disposizione per certificare i processi di invio telematico degli scontrini, ma dovranno farlo entro il 1° luglio 2019/1° gennaio 2020, a seconda della categoria di fatturato di appartenenza.
Scontrino elettronico e certificazione dei processi: il quesito
La risposta dell’Agenzia delle Entrate numero 13 (in allegato) in merito ad obblighi, tempi e modi di trasmissione dello scontrino telematico prende spunto dal quesito di un istante che aveva manifestato dei dubbi riguardo la certificazione dei processi di invio telematico degli scontrini elettronici.
In particolare, data la mancanza di una regolamentazione ad hoc, l’istante chiedeva quale fosse il termine da rispettare per certificare i processi utilizzati.
L’Agenzia delle Entrate risponde specificando che con l’introduzione dell’obbligo dello scontrino elettronico, non trova più applicazione il termine di 12 mesi per la certificazione dei processi, previsti per quegli esercenti che avevano deciso di avvalersi facoltativamente all’invio telematico.
Dunque, la certificazione dei processi (intesi come procedure e mezzi utilizzati) deve essere effettuata entro e non oltre la data in cui la scontrino elettronico diventa obbligatorio; nello specifico:
- entro il 1° luglio 2019 per gli esercizi con fatturato superiore a 400.000 euro;
- entro il 1° gennaio 2020 per tutti gli altri esercizi.
L’Agenzia delle Entrate risponde: modi, tempi ed obblighi di trasmissione dello scontrino elettronico e certificazione dei processi
Con la consulenza giuridica numero 13 del 20 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate spiega che dal 1° gennaio 2019 i soggetti della grande distribuzione e, più in generale, i soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico, devono certificare il processo:
- con fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio;
- con il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline;
- con memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Di seguito l’Agenzia delle Entrate specifica che quest’ultimo adempimento è attuabile in due modalità:
- volontaria, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;
- obbligatoria, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro e, poi, dal 1° gennaio 2020, per tutti coloro che effettuano le operazioni 4 di cui all’articolo 22 del decreto IVA (si veda l’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015);
- obbligatoria, “per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici”.
L’Agenzia, inoltre, ha pubblicato e reso disponibili nella relativa sezione della medesima area tematica ulteriori chiarimenti e precisazioni sull’utilizzo dei registratori telematici, dei misuratori fiscali, nonché in ordine a specifiche problematiche riscontrate o segnalate dai contribuenti ed ogni altro dubbio che investe il funzionamento dello scontrino elettronico.
Per un maggiore approfondimento della questione, si consiglia l’integrale lettura della consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate.
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