Scuola: dal 15 dicembre obbligo vaccinale, sospensione e controlli da parte dei presidi. Ecco cosa cambia secondo il nuovo decreto del governo per insegnanti e l’intero personale scolastico.
Scuola: cosa cambia dal 15 dicembre? Nuove regole per insegnanti, personale ATA e dirigenti scolastici che dovranno provvedere ai controlli.
Per il personale scolastico dal prossimo mercoledì 15 dicembre scatta l’obbligo di vaccinazione come disposto dal decreto n. 172 del 26 novembre in Gazzetta Ufficiale.
Il nuovo decreto ha introdotto il super green pass, accanto al certificato verde base, e l’obbligo vaccinale per i dipendenti della scuola e per altre categorie professionali. Gli insegnanti e gli altri dipendenti del comparto scuola che dal 15 dicembre non si vaccineranno potranno essere sospesi dal servizio, anche se non in tutti i casi. Vediamo cosa cambia dal 15 dicembre nella scuola nel dettaglio.
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Scuola, ecco cosa cambia dal 15 dicembre per gli insegnanti
Dal 15 dicembre per la scuola arrivano cambiamenti perché gli insegnanti che non si sono ancora sottoposti al vaccino contro il Covid avranno l’obbligo di provvedere. Lo stesso vale per il restante personale scolastico.
Non basterà più il semplice tampone quindi per ottenere il green pass e prestare servizio a scuola.
Nel dettaglio dal 15 dicembre l’obbligo vaccinale è previsto:
- per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione;
- per il personale delle scuole non paritarie;
- per il personale dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- per il personale dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti;
- per il personale dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale;
- per il personale dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
Come specifica il decreto del 26 novembre la vaccinazione “costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati”.
Gli insegnanti che non si sottopongono al vaccino contro il Covid dal 15 dicembre, o che non completano il ciclo vaccinale, sono sospesi dal lavoro.
Al solito specifica il decreto di recente emanazione quanto segue:
“Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.”
Per quanto concerne l’obbligo di vaccino quindi non c’è una data univoca per insegnanti e personale ATA perché molto dipende dal proprio stato ovvero se bisogna effettuare la prima dose, se si è in attesa della seconda dose di vaccino o se devono effettuare la terza entro il termine di validità del green pass.
Gli insegnanti che non si sottopongono al vaccino, al di là dei casi di differimento o esenzione, sono sospesi, sospesa è la retribuzione, ma viene mantenuto il posto di lavoro.
A essere soggetti all’obbligo di vaccino a scuola non sono solo gli insegnanti e il personale ATA, ma anche i dirigenti scolastici. I presidi sono anche addetti al controllo.
Scuola: cosa cambia per i presidi dal 15 dicembre
Sempre ai presidi dal 15 dicembre spetta il controllo del super green pass di insegnanti e personale ATA.
I dirigenti scolastici devono verificare l’adempimento dell’obbligo vaccinale “acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”
Il decreto del 26 novembre stabilisce che nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione “nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto”, i presidi devono invitare il dipendente interessato “a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1.”
Se gli insegnanti o altri addetti del comporto scuola non vaccinati non provvedono, secondo quando appena descritto,il preside procede alla sospensione dal servizio degli interessati con il relativo stipendio.
Specifica ancora il decreto per la scuola dal 15 dicembre che i presidi provvedono anche alla sostituzione del personale docente sospeso “mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività lavorativa.”
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