Scuola, cosa cambia dal 1° aprile per gli insegnanti non vaccinati?

Teresa Maddonni

26 Marzo 2022 - 12:47

Rientro a scuola per gli insegnanti non vaccinati dal 1° aprile, ma non in aula. A stabilirlo è il decreto Riaperture per la fine dello stato di emergenza. Viene sbloccato lo stipendio.

Scuola, cosa cambia dal 1° aprile per gli insegnanti non vaccinati?

Nel mondo della scuola novità in arrivo per gli insegnanti non vaccinati sospesi dal servizio e con lo stipendio bloccato. Cosa cambia allora dal 1° aprile per i docenti che non si sono sottoposti alla somministrazione del vaccino anti Covid?

La data del 1° aprile è quella introdotta dal decreto Riaperture in Gazzetta Ufficiale e che fissa le nuove regole per la scuola in vigore il prossimo mese con la fine dello stato di emergenza il 31 marzo 2022.

Via la didattica a distanza e tornano le gite scolastiche, ma resta l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, e quindi anche per gli insegnanti, fino al 15 giugno 2022. I professori non vaccinati potranno quindi rientrare a scuola dal 1° aprile, ma a una condizione. Scopriamo i dettagli.

Scuola, ecco cosa cambia dal 1° aprile per gli insegnanti non vaccinati

Dal 1° aprile gli insegnanti non vaccinati sospesi dal servizio senza stipendio, non licenziati, potranno rientrare a scuola, ma verranno adibiti a diversa mansione.

I professori ed educatori non vaccinati infatti possono rientrare, ma per loro vige ancora l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022, quando le lezioni saranno ormai terminate tranne che per gli esami finali di terza media e per la Maturità.

Il decreto n.24 del 24 marzo 2022 in Gazzetta Ufficiale recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” stabilisce all’articolo 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola) comma 2 che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” da parte dei soggetti sottoposti all’obbligo vaccinale. Il medesimo comma stabilisce che i dirigenti scolastici “assicurano il rispetto dell’obbligo”.

I professori non vaccinati quindi, se dal 1° aprile vogliono insegnare devono necessariamente sottoporsi a vaccinazione, in caso contrario non saranno sospesi, ma faranno altro all’interno della scuola.

Il decreto stabilisce infatti che i presidi invitano, l’insegnante che non risulti vaccinato “a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale”.

Si legge ancora nel decreto che in caso di
presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione i presidi “invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.”

I presidi che accertano la mancata presentazione della documentazione e quindi anche l’inosservanza dell’obbligo vaccinale ne danno comunicazione al docente interessato in forma scritta. Il decreto pertanto stabilisce che “l’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.”

L’insegnante non vaccinato, quindi, rientra a scuola e percepisce lo stipendio, ma non può lavorare a contatto con gli alunni e le alunne in aula. Dovrà essere pertanto impiegato in altre attività dal dirigente scolastico.

Il decreto Riaperture stabilisce anche che i presidi provvedono “dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica”.

Scuola, dal 1° aprile green pass base e rafforzato

A scuola permanendo l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno sarà anche obbligatorio, per personale ATA e docenti, il green pass rafforzato, laddove invece dal 1° aprile per chiunque entri nei locali scolastici, i genitori per esempio, sarà sufficiente il green pass base che si ottiene non solo con la vaccinazione o se si è guariti dal Covid, ma anche con il tampone negativo.

Tutto cambia poi nuovamente dal 1° maggio, come il decreto riaperture stabilisce. Da quella data infatti i genitori e gli esterni all’istituto scolastico in generale, potranno entrare nelle scuole senza green pass.

Permane tuttavia l’obbligo vaccinale per personale ATA e professori fino alla fine delle lezioni, nulla cambia quindi per i lavoratori interni dopo il 30 aprile, salvo successivi interventi normativi.

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