Sequestro di persona: disciplina e sanzioni

Isabella Policarpio

28 Gennaio 2019 - 11:13

Il sequestro di persona prevedere la limitazione della libertà di locomozione di un individuo ed è punita con la pena detentiva fino a 8 anni. Quando il fatto è aggravato, la detenzione può arrivare fino a 15 anni.

Sequestro di persona: disciplina e sanzioni

Il sequestro di persona è una fattispecie di reato che prevede la limitazione della libertà di locomozione di un individuo. Si tratta di un reato “comune” a “forma libera”: significa che la condotta di sequestro può essere posta in essere da chiunque ed in qualsiasi modalità idonea a limitare la possibilità di un individuo di muoversi liberamente.

Il sequestro di persona è disciplinato dall’articolo 605 del Codice Penale che prevede anche un corposo elenco di circostanze aggravanti (quando il reato è rivolto contro determinate categorie di soggetti) ed attenuanti (quando il colpevole si adopera per collaborare con le autorità di Polizia).

Inoltre, dal normale sequestro di persona si deve distinguere la fattispecie di sequestro a scopo di estorsione, ex articolo 630 del Codice Penale, trattata come una circostanza autonoma in ragione della maggiore gravità.

La disciplina

Il sequestro di persona è il delitto previsto dall’articolo 605 del Codice Penale ed ha come fondamento l’esigenza di garantire la libertà personale degli individui e la possibilità di spostamento.

In ragione di questa ratio legis, il sequestro di persona viene in essere ogni volta che, a prescindere dalla durata del sequestro, un soggetto sia privato della possibilità di locomozione. La privazione non deve essere necessariamente assoluta, basta che la libertà sia ostacolata in modo da rendere la fuga oggettivamente difficile.

In dottrina il sequestro di persona viene definito un “reato comune”, vuol dire che può essere commesso da chiunque e non viene prescritta una precisa modalità, dunque è un reato a “forma libera” commesso mediante qualsiasi condotta idonea a limitare la libertà di spostamento della vittima.

Il fattore temporale non è determinante: infatti l’articolo 605 del Codice Penale non prevede alcun requisito di tempo e la Corte di Cassazione ha ribadito che il sequestro di persona può durare anche pochi attimi (decisione n.19548 del 2013).

Sequestro di persona a scopo di estorsione

Quando il sequestro di persona viene commesso con lo scopo di estorsione, quindi di ricavare un ingiusto profitto come prezzo per la liberazione, il reo pone in essere la fattispecie prevista dall’articolo 630 del Codice Penale.

Si tratta di una fattispecie di maggiore gravità che la legge punisce molto severamente: con la detenzione che va da un minimo di 25 anni ad un massimo di 30 (quando dal sequestro deriva la morte non voluta della persona sequestrata). Invece, quando il colpevole ne cagiona la morte volontariamente si applica la pena dell’ergastolo.

Questa fattispecie si differenzia da quella dell’articolo 605 del Codice Penale perché qui il sequestro di persona rappresenta l’unico mezzo per realizzare l’estorsione. Il profitto può essere di qualsiasi natura: economica, patrimoniale o altro ancora.

Le conseguenze penali

Il delitto di sequestro di persona è punito severamente dal nostro ordinamento, che prevede numerose circostanze aggravanti che vanno ad aumentare la pena comminata. Sul reato in questione ha competenza territoriale il giudice che si trova nel luogo dove il sequestro di persona ha avuto inizio.

La pena base, cioè quando non ci sono le aggravanti che andremo ad elencare, è la detenzione da 6 mesi ad 8 anni. Vi sono però delle circostanze ritenute più gravi e quindi punite più severamente. Sono:

  • se la persona sequestrata è un ascendente, un discendente o il coniuge, la pena prevista è la detenzione da un anno a 10 anni;
  • se il reo è un pubblico ufficiale ed agisce nello svolgimento delle funzioni, la pena prevista è la detenzione da uno a 10 anni;
  • se la persona sequestrata è un minore, la pena detentiva va da 3 a 12 anni;
  • se il minore sequestrato subisce dei danni, viene condotto o trattenuto all’estero, la pena prevista è la detenzione da 3 a 15 anni;
  • se dal sequestro deriva la morte della persona, è previsto l’ergastolo.

Tuttavia il Codice Penale prevede anche delle circostanze attenuanti, in cui la pena è diminuita fino alla metà. Questo avviene quando l’imputato ha un ravvedimento e si adopera per:

  • far riacquistare la libertà al minore sequestrato;
  • evitare che il sequestro abbia conseguenze ulteriori, quindi aiuti le autorità competenti nello svolgimento delle indagini;
  • evitare la commissione di ulteriori reati ai danni del minore sequestrato.

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# Reato

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