L’approvazione della Riforma della crisi d’impresa contenente i sistemi di allerta interna ha creato nuovi doveri e necessità per tutti gli stakeholder del sistema economico italiano.
Cosa sono e come funzionano i sistemi di allerta interna, previsti dalla riforma della crisi d’impresa (D.Lgs. n. 14/2019, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155)?
Con l’approdo in Gazzetta Ufficiale della riforma della crisi d’impresa del 14 febbraio 2019 è stato introdotto, a partire dal 15 agosto 2020, un ulteriore onere in capo all’organo di controllo delle società, ovvero la rilevazione del presunto stato di crisi. Il quale, secondo la nuova disciplina, darebbe avvio a tutta una serie di procedure componenti i cosiddetti “sistemi di allerta interna”.
Revisori e sindaci sono dunque obbligati a recitare un ruolo da protagonisti nella riforma prevista dal legislatore: il monitoraggio costante dello stato di salute dell’azienda.
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I sistemi di allerta interna: cosa sono e funzionano?
Il revisore incaricato presso l’impresa assistita è tenuto a svolgere rilevazioni trimestrali di carattere quantitativo e qualitativo. In caso di segnali anticipatori della crisi d’impresa, il revisore è tenuto a segnalarlo al management che, entro 30 giorni, dovrà rispondere descrivendo le misure che verranno messe in atto per evitare l’aggravarsi dello stato di crisi.
In caso di mancata risposta o nel caso in cui provvedimenti non vengano ritenuti appropriati dall’organo di controllo, il revisore è tenuto a segnalarlo all’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa) istituito presso la Camera del Commercio. Tale istituto, in caso di fondati indizi di crisi, provvederà ad avviare il processo di «composizione assistita della crisi d’impresa».
Questa procedura rappresenta una soluzione concordata della crisi tramite un accordo con i creditori. Il processo sarà agevolato attraverso l’ausilio di un collegio di tre esperti qualificati nominato dallo stesso OCRI. Viene da sé che, qualora si constatasse che la presunta crisi sia già divenuta insolvenza, lo stesso collegio nominato dall’OCRI ne darà notizia al pubblico ministero presso il tribunale.
I responsabili in caso di mancata segnalazione
Ciò che aumenta la delicatezza dell’intera disciplina è la responsabilità in solido, da parte dell’organo di controllo (revisore, sindaco o società di revisione), in caso di mancata segnalazione presso il management societario.
Il comma 3 dell’art. 14 prevede infatti l’esonero dalla responsabilità solidale del revisore per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni in caso di pronta segnalazione. Sottolineato questo aspetto risulta rilevante stabilire, in maniera oggettiva, cosa presuppone lo stato di crisi secondo la normativa riguardante i sistemi di allerta interna.
I sistemi di allerta interna: gli indicatori della crisi
L’Art. 13 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza precisa che rappresentano indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario riferiti alla specifica attività svolta dalla società.
Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che è compito del Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili elaborare, con cadenza triennale, gli indicatori da tenere in considerazione per le varie tipologie di attività economiche.
La riforma della crisi d’impresa avrà di certo un impatto significativo sui processi interni dell’attuale sistema economico italiano (soprattutto per le S.r.l.). Ciò che viene richiesto dal legislatore attraverso i sistemi di allerta interna è un cambio di passo: dalla gestione dell’emergenza alla prevenzione dello stato di crisi.
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