Sito e-commerce: quali sono le informazioni obbligatorie? Come vengono tutelati i consumatori nel commercio elettronico? Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Hai intenzione di aprire un negozio online ma ancora non sai quali informazioni obbligatorie occorre indicare sul proprio sito e-commerce?
Lo svolgimento delle attività di e-commerce - commercio elettronico - a prescindere dal settore di operatività, richiede una serie di informazioni obbligatorie che devono essere sempre presenti nel sito e-commerce.
Tali informazioni obbligatorie sono previste dalla normativa amministrativa e fiscale che disciplina il settore delle vendite on-line a tutela, in primo luogo, dei consumatori.
Sito e-commerce e informazioni obbligatorie: normativa di riferimento
La normativa di riferimento è stata introdotta in Italia con il Decreto Legislativo n. 70/2003, che ha accolto la direttiva comunitaria 2000/31/CE sul commercio elettronico. Essa è applicabile sia al business to business (B2B) che al business to consumer (B2C), ovvero l’e-commerce «diretto».
In particolare, l’articolo 7 del decreto in questione obbliga l’impresa che svolge attività di commercio elettronico (ditta individuale o società) a fornire a tutti i potenziali clienti una una molteplicità di informazioni. Allo stesso tempo, inoltre, tali informazioni devono essere rispettose delle normative sulla protezione dei dati personali (Codice sulla Privacy, D. Lgs. 196/2003) e sulla tutela del consumatore (Codice del Consumo, D. Lgs. 206/2005).
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E-commerce: quali sono le principali informazioni da fornire sul sito?
Nel caso del commercio elettronico diretto, ecco l’elenco completo delle informazioni obbligatorie da inserire nel sito internet di e-commerce.
- Caratteristiche essenziali dei beni e/o dei servizi offerti;
- Identità del titolare della ditta, dei soci della società o del professionista;
- Dati fiscali (codice fiscale o partita iva);
- Indirizzo geografico e contatti dell’impresa (numero di telefono, indirizzo mail, posta elettronica certificata);
- Prezzo totale dei beni e/o servizi offerti con analitica indicazione dell’imposta sul valore aggiunto (aliquota o eventuale causa di esenzione/esclusione);
- Modalità di pagamento (contrassegno, carta di credito, ecc.);
- Modalità di consegna del bene o esecuzione del servizio;
- Modalità di presentazione dei reclami;
- Esplicazione delle modalità di esercizio del diritto di recesso;
- Eventuali altre informazioni sui costi da sostenere in caso di esercizio del diritto di recesso;
- Esistenza di garanzie legali di conformità dei beni o di adeguatezza dei servizi offerti;
- Durata del contratto.
Sito e-commerce: informazioni e tutela dei consumatori
I contratti che vengono conclusi sul web vengono definiti “contratti a distanza”, cioè conclusi senza la simultanea presenza fisica delle parti.
Nei casi in cui la legge non preveda la forma scritta, la tecnica applicata è quella del “point and click”, cioè cliccando il mouse su un tasto virtuale presente all’interno del sito. Si tratta di una modalità di conclusione dei contratti commerciali presente ormai da parecchi anni nel settore delle vendite on-line.
In questo caso la normativa prevede che al consumatore debba essere esplicitato nel modo più chiaro possibile che si sta passando dalle informazioni su un bene o servizio all’acquisto dei medesimi.
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