Smart working: il controllo a distanza da parte del datore di lavoro e la tutela della privacy sono al centro del protocollo d’intesa tra Garante e INL che hanno il compito di vigilare in materia.
Smart working: il controllo a distanza del capo, anche con strumenti informatici, è una realtà cui potrebbero trovarsi moltissimi lavoratori in modalità di lavoro agile ormai da oltre un anno.
Pertanto, proprio per il rispetto dei dati personali dei lavoratori e per tutelarli in caso di controllo a distanza in smart working da parte del datore di lavoro, sono intervenuti, con un protocollo di intesa specifico della durata biennale, il Garante per la Privacy e l’Istituto Nazionale del Lavoro INL che hanno quindi il compito di vigilare.
Il protocollo con le regole per vigilare sullo smart working e il controllo del capo nei confronti dei dipendenti è stato ratificato dai due organi lo scorso 22 aprile 2021.
Smart working e controllo a distanza del capo: tutela da Garante privacy e INL
Per lo smart working INL e Garante della Privacy si sono impegnati in un protocollo per vigilare in merito al controllo che i datori di lavoro operano anche a distanza sui propri dipendenti e per la tutela dei dati personali.
Questi controlli, laddove lo smart working è utilizzato nel nostro Paese in modo massiccio da soli 15 mesi, si vedono necessari laddove il capo può utilizzare anche strumenti invasivi per il controllo del lavoratore a distanza.
Da poco per esempio, ed è anche questo aspetto legato al controllo, è stata approvata una Risoluzione UE sul diritto alla disconnessione, che sebbene sia sacrosanto a livello ordinario lo diventa ancora di più con lo smart working.
Per l’aspetto che riguarda il controllo a distanza del capo sul lavoratore in smart working e il rispetto della privacy e del trattamento dei dati personali dello stesso INL interviene, insieme al Garante, con il protocollo laddove sono i due Enti demandati alla tutela come prevedono alcune leggi che l’intesa riporta al fine di definire la stessa. Vediamolo nel dettaglio.
Smart working e controllo a distanza del capo: come vigilano Garante e INL
Per capire come vigilano il Garante per la privacy e INL sullo smart working e il controllo del capo a distanza basta leggere il protocollo che ci illustra anche quali sono i riferimenti normativi dai quali si è partiti:
- INL ha competenza nel rilascio della autorizzazione amministrativa necessaria ai fini dell’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale (l’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300);
- è vietato al datore di lavoro di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale dello stesso (l’art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 il quale stabilisce);
- è vietato alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati dei lavoratori a fini discriminatori (l’art. 10 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,);
- artt. 113 e 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003, modificato dal d.lgs. n. 101/2018), che confermano quanto disposto dall’articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 nonché dall’articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- gli Stati membri possono prevedere norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà, con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti, nell’ambito dei rapporti di lavoro (l’art. 88 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).
Nel protocollo, proprio in merito allo smart working e il controllo a distanza del datore di lavoro, viene riportato un “rilevato” che spiega chiaramente la necessità del protocollo:
“RILEVATO che nell’ambito dell’attuale emergenza epidemiologica, è sempre più frequente il ricorso a modelli di prestazione “a distanza” (ad. es. c.d. lavoro agile) e all’adozione di strumenti tecnologici preordinati a contenere il rischio di contagio nei contesti lavorativi pubblici e privati, anche mediante applicativi da installare su dispositivi mobili indossabili o su smartphone e che è altamente probabile che i predetti processi siano destinati a permanere, e, potenzialmente sotto altra veste, anche oltre l’emergenza;”
Definendo l’intesa Garante per la privacy e INL si impegnano:
- a fornire reciproca collaborazione e attività consultiva sulle tematiche di rispettiva competenza, con particolare riferimento all’utilizzo di strumenti tecnologici connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, anche fuori dei casi in cui è previsto un parere formale, concorrendo così all’individuazione delle soluzioni più idonee e coerenti con il quadro ordinamentale;
- a organizzare incontri periodici anche a distanza, su materie di interesse comune, con cadenza almeno semestrale, volti ad uno scambio di informazioni e di esperienze, che possano valorizzare sia le competenze e i poteri del Garante sia le attività e la presenza sul territorio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- a promuovere campagne comuni di informazione e azioni in materia formativa, al fine di condividere e diffondere buone prassi e prevenire trattamenti di dati personali non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati e alla rilevante disciplina nazionale di settore.
Per maggiori dettagli rimandiamo al testo del protocollo che alleghiamo di seguito.
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