Smart working, nuovo protocollo dal 2022: ecco cosa prevede

Teresa Maddonni

8 Dicembre 2021 - 09:29

Smart working: approvato il nuovo protocollo 2022. Dal diritto alla disconnessione, alla sede alla strumentazione informatica, per finire con infortuni, malattia e pari opportunità: cosa prevede.

Smart working, nuovo protocollo dal 2022: ecco cosa prevede

Cambia lo smart working dal 2022 con il nuovo protocollo che va a regolare il rapporto di lavoro in modalità agile tra lavoratore e azienda.

Ma cosa prevede? L’accordo, firmato il 7 dicembre da Governo e sindacati, introduce un nuovo protocollo sullo smart working che tuttavia non modifica la disciplina in materia, il decreto n.81/2017 attuativo del Jobs Act di Renzi, ma si vanno a definire le linee d’indirizzo per il lavoro agile.

Lo smart working per tutto lo stato di emergenza è previsto nella modalità semplificata, quindi senza l’accordo individuale tra lavoratore e azienda che dovrebbe pertanto tornare dal 2022. Lo stato di emergenza infatti scade il 31 dicembre 2021, anche se non è escluso che il governo possa prolungarlo.

Vediamo allora cosa prevede il protocollo sullo smart working nel lavoro privato ormai approvato in via definitiva.

Smart working, nuovo protocollo dal 2022: cosa prevede

Il nuovo protocollo sullo smart working in vigore dal 2022 cosa prevede? Vediamolo nel dettaglio attraverso il testo che contiene alcuni punti fondamentali sui quali vale la pena soffermarsi.

Secondo il protocollo sullo smart working l’avvio del lavoro agile prevede la stipulazione per iscritto dell’accordo individuale, come definito dagli articoli 19 e 21 del citato decreto 81/2017 e secondo quanto stabilito dai contratti collettivi se previsto.

Nell’accordo individuale per lo smart working devono essere inseriti:

  • la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
  • l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
  • i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  • gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
  • gli strumenti di lavoro;
  • i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
  • le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori e successive modificazioni e integrazioni) sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
  • l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
  • le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Specifica inoltre il protocollo sullo smart working quanto segue:

“In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.”

Diritto alla disconnessione nel nuovo protocollo

Il protocollo sullo smart working dal 2022 prevede anche il diritto alla disconnessione regolando quindi l’orario di lavoro in modalità agile.

Per la giornata lavorativa in smart working non si prevede un preciso orario di lavoro, con la prestazione che viene svolta in autonomia nel rispetto degli obiettivi prefissati.

Si prevedono pertanto fasce orarie individuando necessariamente la fascia di disconnessione. Pertanto nell’organizzazione della giornata in smart working va garantito il diritto alla disconnessione del lavoratore.

Il protocollo prevede anche la possibilità per il lavoratore in smart working di richiedere “la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”

Non è previsto, salvo indicazione dei CCNL, durante il lavoro agile il lavoro straordinario. Specifica inoltre il protocollo, che definisce di fatto le linee guida per gli accordi individuali sullo smart working stipulati dal 2022, quanto segue:

“Nei casi di assenze c.d. legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni 4 aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.”

Dove svolgere lo smart working?

Nel protocollo si definiscono anche i luoghi dove il lavoratore può decidere di praticare lo smart working. Specifica, infatti, il testo che il lavoratore è libero di scegliere dove lavorare, ma il luogo prescelto deve avere le caratteristiche idonee per l’esecuzione della prestazione lavorative. In particolare vanno garantite sicurezza e riservatezza.

Specifica pertanto il protocollo:

“La contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.”

Per quanto riguarda invece la strumentazione tecnologica e informatica per lo smart working, è l’azienda a fornirli sebbene si possa prevedere anche l’adozione di apparecchiature di proprietà del dipendente.

“Laddove le parti concordino l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e possono concordare eventuali forme di indennizzo per le spese.”

Le spese per la strumentazione fornita dal datore di lavoro per lo smart working sono a carico dello stesso che ne resta proprietario.

Infortuni e malattie

I lavoratori che sono in smart working hanno diritto alla tutela degli infortuni e malattie professionali.

Specifica il protocollo:

“Il datore di lavoro garantisce, ai sensi dell’art. 23, l. n. 81/2017, la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge.”

Pari opportunità

Il protocollo stabilisce che con l’accordo individuale per lo smart working dal 2022 occorrerà garantire le pari opportunità ai lavoratori in modalità agile rispetto quindi a chi lavora in sede.

Lo smart working infatti non deve incidere sugli elementi contrattuali:

  • livello;
  • mansioni;
  • inquadramento professionale;
  • retribuzione del lavoratore.

Il lavoratore in smart working, al pari dei lavoratori che svolgono le stesse mansioni in azienda, ha diritto:

  • allo stesso trattamento economico e normativo;
  • ai premi di risultato riconosciuti dalla contrattazione collettiva di secondo livello;
  • alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera;
  • iniziative formative;
  • opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità;
  • stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità.

Per maggiori dettagli rimandiamo al testo del protocollo - ancora in bozza visto che quello ufficiale (per il quale tuttavia non sembrano esserci modifiche rilevanti) deve essere pubblicato in Gazzetta - sullo smart working dal 2022 che alleghiamo di seguito.

Protocollo smart working
Testo bozza per il protocollo sullo smart working 2022.

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