Stalking: come fare denuncia, cos’è e cosa si rischia

Isabella Policarpio

7 Ottobre 2019 - 16:06

Cos’è lo stalking, come si denuncia e cosa rischia il colpevole. Qui i dettagli della procedura da seguire per sporgere querela e ottenere le misure cautelari.

Stalking: come fare denuncia, cos’è e cosa si rischia

Il termine “stalking” è ormai entrato nel nostro vocabolario, anche sono ancora in molti a fare confusione sul suo significato. Questo reato è stato introdotto nell’ordinamento italiano con la legge 38/2009 che ha aggiunto l’articolo 612 bis al Codice penale dedicato agli atti persecutori.

Tuttavia non tutte le persecuzioni rientrano nello stalking, infatti occorrono questi requisiti:

  • reiterazione dei comportamenti;
  • l’intento di infondere timore e preoccupazione nella vittima;
  • compromettere il normale svolgimento della vita quotidiana.

Solo quando ricorrono i presupposti di cui sopra ci si trova davanti ad uno stalker. Non serve che dal fatto derivi un danno psicofisico, basta che ci sia un rilevante stato di ansia e preoccupazione.

Il fenomeno dello stalking, purtroppo, sembra essere in continuo aumento, anche grazie alla diffusione delle nuove tecnologie che rendono più agevole spiare e controllare la vita altrui.

In questo articolo vedremo come riconoscere le condotte di stalking, come sporgere querela e quali sono le misure cautelari previste dalla legge.

Stalking, cosa significa e come riconoscerlo

Stalking è un termine di origine inglese che indica una serie di comportamenti persecutori e insistenti verso una vittima, molto spesso una donna, con il fine di incutere paura e pressione e limitarne la vita quotidiana.

L’artefice di questo comportamento è chiamato “stalker”. Dall’Inghilterra questo termine è passato in Italia ed è entrato nel linguaggio giuridico: nel nostro ordinamento lo stalking è diventato un reato a pieno titolo nel 2009, sotto la dicitura “atti persecutori”.

Il legislatore non elenca le condotte punibili, ma ne descrive le caratteristiche, in modo da ampliare il più possibile le ipotesi di punibilità del colpevole. Quindi possono essere definiti “stalking” tutti quei comportamenti persecutori finalizzati a perseguitare la vittima, metterla sotto pressione e infondere il timore di un pericolo serio ed imminente per sé o i suoi familiari.

Attenzione però. Questi comportamenti, qualunque essi siano, devono avere il carattere della continuità; quindi non si potrà avanzare una querela per stalking in seguito ad un singolo episodio.

A titolo puramente esemplificativo riportiamo qualche condotta tipica:

  • chiamate, email o messaggi ripetuti;
  • pedinamenti;
  • visite ripetute a casa o a lavoro;
  • reiterata intromissione nella vita privata altrui.

Come denunciare lo stalking

Dopo aver individuato che la condotta abbia tutte le caratteristiche dello stalking, quindi la reiterazione e l’intento di trasmettere ansia e preoccupazione, la può portare il fatto in Questura.

Lo stalking è un reato perseguibile a querela della persona offesa entro 6 mesi dall’ultimo episodio persecutorio. La vittima deve recarsi presso uno degli uffici delle Forze dell’ordine sparsi sul territorio; qui gli agenti chiederanno di descrivere il fatto il più dettagliatamente possibile e di allegare delle prove, quando in possesso, come foto o screenshot di messaggi.

I fatti raccontati saranno messi a verbale e da questi indizi partiranno le indagini preliminari necessarie a raccogliere informazioni circa la colpevolezza della persona denunciata.

Ci sono anche delle situazioni in cui, per la loro gravità, lo stalking è perseguibile a prescindere dalla volontà della vittima. Ciò avviene quando:

  • la vittima è un minore o una persona affetta da infermità psicofisica;
  • lo stalker era già stato ammonito in precedenza;
  • oltre allo stalking viene commesso un reato più grave per il quale si può procedere d’ufficio anche senza denuncia.

Cosa rischia lo stalker e circostanze aggravanti

Il reato di stalking è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. L’articolo 612 bis prevede anche delle circostanze aggravanti, ovvero delle circostanze in cui il giudice commina una pena superiore.

In particolare ciò è previsto quando lo stalking è commesso:

  • verso il congiunge, anche separato o divorziato;
  • verso persona legata da legame affettivo, anche in passato;
  • mediante strumenti informatici o telematici.

In questi casi la pena di cui sopra sarà aumentata fino a un terzo. L’incremento è della metà invece quando il reato è commesso nei confronti di soggetti svantaggiati, minori, donne in gravidanza e disabili.

Le misure cautelari a tutela della vittima

Denunciare gli atti persecutori spesso non basta a fermare il colpevole. Per questo la legge prevede che, in presenza di alcune circostanze che andremo a spiegare, il giudice possa disporre delle misure cautelari in attesa del processo vero e proprio.

Queste misure servono a tutelare la vittima degli atti persecutori durante il lasso di tempo necessario a concretizzare le accuse dopo la querela.

Le misure cautelari applicabili sono elencate nell’articolo 612 bis. Qui si prevede la possibilità per gli agenti di polizia giudiziaria di procedere con l’arresto in flagranza di reato se il colpevole viene colto sul fatto.

Altre misure sono:

  • l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare , quando lo stalker vive insieme alla vittima;
  • il divieto di avvicinarsi nei luoghi abitualmente frequentati dalla vittima (il lavoro, il domicilio, la palestra e così via)
  • il divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo con la persona offesa.

Prima di adottare queste misure, il giudice deve valutare la concreta pericolosità della persona offesa e il rischio che perseveri nella condotta.

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