Come vengono tassate le obbligazioni bancarie? Ecco istruzioni e calcolo.
Tassazione obbligazioni bancarie: come funziona? Come sappiamo, la componente fiscale, soprattutto in Paesi come l’Italia, è una variabile fondamentale nel calcolo del rendimento di un titolo finanziario.
Nel caso delle obbligazioni bancarie, per esempio, quali sono le variabili da considerare per la previsione della loro tassazione? E su come questa tassazione incida sul rendimento netto delle obbligazioni bancarie medesime?
In questo breve intervento cerchiamo di fare chiarezza sulla tassazione dellle obbligazioni bancarie e sugli elementi da considerare per il calcolo del rendimento netto ottenibile.
Tassazione obbligazioni bancarie: gli elementi da consierare
Come calcolare e prevedere la tassazione sulle obbligazioni bancarie? Effettuare il calcolo e la previsione della tassazione sulle obbligazioni bancarie non è semplice, anche perché occorre considerare una molteplicità di aspetti.
Innanzitutto, nella tassazione delle obbligazioni bancarie è bene avere chiaro come calcolare il rendimento - guadagno o capital gain - ottenibile dalle stesse. In particolare, questo calcolo deve essere eseguito considerando tre situazioni ipotetiche:
- la differenza (positiva) tra il valore iniziale - il prezzo di acquisto - ed il valore finale - prezzo di vendita - delle obbligazioni bancarie;
- la differenza (positiva) tra prezzo di emissione e rimborso alla scadenza prevista;
- l’incidenza delle cosiddette “cedole una tantum”.
Ovviamente qualora il calcolo porti ad un valore (rendimento) negativo non ci sarà alcuna imposta o tassa da pagare.
Cosa succede se, invece, il rendimento dell’operazione (obbligazioni bancarie) è positiva come si spera?
Tassazione obbligazioni bancarie: aliquota di riferimento e meccanismo di calcolo
La tassazione delle obbligazioni bancarie varia poi a seconda del soggetto percettore del capital gain (che fiscalmente deve essere inquadrato come reddito di capitali).
Attualmente le persone fisiche sono soggette ad un’imposta sostitutiva con aliquota del 26% che si applica sui seguenti redditi:
- interessi cedolari;
- differenza tra prezzo di emissione sotto la pari (100) e valore di rimborso.
Si tratta di un’aliquota entrata in vigore il 1° luglio 2014 in applicazione di quanto previsto dal D.L. 66/2014 a cui si rimanda per ogni approfondimento in merito alle singole modalità applicative.
Per gli approfondimenti interpretativi, invece, il lettore può fare riferimento alla circolare numero 19/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate:
Tassazione obbligazioni bancarie soggetti Irpef non residenti
Le tasse sulle obbligazioni bancarie non si applicano se percepiti da soggetti residenti all’estero nei Paesi c.d. “white list” (vedi D.M. 4 settembre 1996).
Di conseguenza, i soggetti non residenti residenti nei Paesi White List non pagano nessuna imposta o tassa sulle obbligazioni bancarie.
Qualora le persone fisiche non residenti non siano titolari dei requisiti previsti dalla normativa fiscale, i redditi derivanti dalle obbligazioni bancarie saranno soggetti a tassazione con l’imposta sostitutiva al 26%.
La tassazione sugli strumenti finanziari varia poi a seconda del regime fiscale prescelto dal contribuente, per maggiori informazioni leggi qui:
Tassazione capital gain: regime dichiarativo o amministrato? Guida alla scelta
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Questo articolo fa parte delle Guide della sezione Money Academy.