Chi paga i danni del terremoto?

Isabella Policarpio

29/11/2019

Danni del terremoto, chi li paga? Spetta allo Stato ma in relazione al bilancio pubblico attuale. In alcuni casi è anche possibile denunciare il costruttore dell’immobile danneggiato. Vediamo cosa dice la legge sulla risarcibilità dei danni da terremoto.

Chi paga i danni del terremoto?

Dopo un terremoto chi paga i danni e in quale misura? Sicuramente chi vive in zone a rischio sismico si sarà fatto questa domanda almeno una volta. Ebbene rassicuriamo subito i lettori: in caso di terremoti gli eventuali danni sono a carico dello Stato, che provvede a risarcire i cittadini attraverso misure di carattere eccezionale, stabilite di volta in volta in base alla gravità dell’evento sismico e ai danni causati.

Precisiamo che nella nostra Costituzione non esiste alcun obbligo di risarcire i danni da terremoto, per questo, generalmente, lo Stato interviene solo in caso di terremoti di elevata intensità, previa dichiarazione dello stato di calamità naturale.

Non dimentichiamo, inoltre, che anche il costruttore può essere condannato al risarcimento danni se la sua responsabilità viene dimostrata in giudizio.

Gli interventi dello Stato possono essere di varia natura (detrazioni fiscali o elargizioni di denaro) ma quasi mai offrono la copertura totale dei danni. Per questo, chi vive in zone ad elevato rischio sismico, spesso stipula delle polizze assicurative apposite.

Tuttavia, la mancanza di una disciplina organica genera molti dubbi; primo fra tutti la disparità di trattamento relativa alla velocità dell’intervento statale e all’ammontare del risarcimento, che molto spesso crea terremotati di serie A e terremotati di serie B.

In questo articolo cercheremo di chiare quali obblighi gravano sullo Stato e come funziona il pagamento dei danni causati dalle scosse di terremoto.

Risarcimento danni terremoto: il ruolo dello Stato

In caso di terremoto, lo Stato risarcisce i danni degli immobili con dei contributi economici proporzionati all’entità del danno ed alle concrete disponibilità del bilancio pubblico. Si tratta di misure urgenti, di carattere eccezionale, con cui lo Stato, di volta in volta, approva le elargizioni di denaro ai privati cittadini per ricostruire l’immobile, per sostenere le spese di riparazione o per facilitare l’acquisto di una nuova casa.

Generalmente, le misure per il risarcimento dei danni da terremoto subentrano solo dopo la dichiarazione di “stato di calamità naturale”: significa che lo Stato si muove solamente in caso di eventi di eccezionali gravità.

Oltre agli interventi economici, lo Stato può anche stabilire delle detrazioni fiscali, dette “bonus sisma”, per la ricostruzione degli edifici colpiti dal terremoto. Questi bonus, in genere, variano in base alla pericolosità sismica della zona e sono volti ad incentivare i cittadini a provvedere agli adeguamenti antisismici delle proprie abitazioni.

Precisiamo che la Costituzione italiana non prevede alcun obbligo in capo allo Stato di risarcire ai cittadini i danni del terremoto; le misure in materia vengono prese volta per volta, senza un disegno organico, in base alle disponibilità economiche del momento. Proprio per questa ragione, molto spesso i terremotati contestano disparità di trattamento discriminatorie e senza giustificazione.

Il costruttore è responsabile dei danni del terremoto?

Può accadere che i danni provocati dal terremoto siano derivati o aggravati dalla negligenza del costruttore dell’immobile. Ciò accade quando la ditta costruttrice non ha rispettato le norme antisismiche obbligatorie, ha utilizzato materiali scadenti per risparmiare ed il lavoro è stato svolto senza la perizia necessaria.

In questo caso, il cittadino che subisce un danno al proprio immobile può agire in giudizio contro il costruttore per il risarcimento del danno. Ovviamente egli dovrà provare tutti gli elementi del fatto: ovvero che senza le negligenze della ditta, l’immobile non avrebbe riportato dei danni, o che essi sarebbero stati di minore entità. Precisiamo che il costruttore può essere dichiarato responsabile solo se non sono ancora decorsi 10 anni dalla consegna dell’immobile.

La responsabilità del costruttore è un tema molto importante, poiché solo per gli immobili di nuova costruzione è obbligatorio rispettare le norme antisismiche, mentre per quelli già esistenti, al momento, non esiste alcuna norma che obblighi i cittadino all’adeguamento antisismico, che quindi è rimesso alla volontà ed alla disponibilità economica del privato.

L’assicurazione contro i danni del terremoto

Come abbiamo visto, in caso di terremoto, l’intervento dello Stato dipende dalle concrete disponibilità economiche del bilancio pubblico, pertanto è aleatorio e non determinabile a priori.

Dunque, il privato cittadino può scegliere di stipulare una polizza assicurativa contro i danni del terremoto, così da ottenere un maggiore risarcimento dei danni.

L’assicurazione contro il terremoto garantisce il risarcimento dei danni dell’immobile oppure la riduzione delle spese per la ricostruzione e dei vari lavori di ristrutturazione. In pratica, il risarcimento danni da terremoto avviene nel limite del massimale stabilito dalle parti all’atto di stipulazione del contratto assicurativo. In sostanza, chi stipula la polizza assicurativa, versa una quota variabile annuale (in base alle condizioni contrattuali scelte dalle parti) e, in caso di terremoto, ottiene un risarcimento pari al tetto massimo precedentemente stabilito.

Naturalmente, la polizza assicurativa contro il terremoto ha natura volontaria e non obbligatoria. In genere viene stipulata da chi ha la consapevolezza di vivere in una zona sismica e vuole limitare i danni di un ipotetico terremoto, dato che, come abbiamo precedentemente visto, è impossibile quantificare a priori l’ammontare del risarcimento elargito dallo Stato.

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