Obbligo di autodichiarazione per chi arriva in Italia dall’estero e per chi si sposta tra regioni di colore diverso: il modulo va consegnato all’imbarco o ai controlli. Ecco dove trovarlo e quando serve.
Sono cambiate le regole per chi viaggia in Italia e all’estero, con novità riguardo quarantena, tampone e libertà agli spostamenti, ma per i voli vige ancora l’obbligo di autocertificazione.
Per potersi imbarcare su un aereo per venire/rientrare in Italia dall’estero infatti bisogna compilare il modulo in cui si autodichiara di essere a conoscenza delle misure anti-Covid vigenti in Italia, di non essere risultati positivo al coronavirus o di essersi sottoposti a tampone negativo o quarantena, i Paesi in cui si è stati nei 14 giorni precedenti e la località da cui si arriva, oltre che il motivo del viaggio.
Ma l’autocertificazione serve anche per alcuni spostamenti sul territorio italiano. Qui le informazioni utili per chi viaggia e i moduli di autodichiarazione da usare per i viaggi dall’estero o sul territorio nazionale.
Modulo autocertificazione per viaggi aereo (PDF)
Ecco il modello di autodichiarazione in PDF da stampare e compilare per gli spostamenti in caso di arrivo in Italia dall’estero:
Il modulo di rientro in Italia, che vale per tutti i tipi di viaggi dall’estero e non solo voli, richiede di autodichiarare sotto la propria responsabilità quanto segue:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del COVID-19 vigenti in Italia, riportate in forma sintetica nell’allegato a questa dichiarazione;
- di non essere risultato positivo al coronavirus oppure, ove risultato positivo ad un test RT PCR effettuato all’estero, di aver seguito scrupolosamente i protocolli sanitari previsti dalle autorità del Paese in cui è stato effettuato il test, di aver osservato 14 giorni di isolamento dall’ultima data nella quale si presentavano sintomi e di non essere più sottoposto a misure di quarantena da parte delle autorità locali;
- la località estera da cui si entra in Italia e il mezzo di trasporto (in caso di mezzo privato indicare tipo di veicolo e targa; in caso di
mezzo pubblico estremi del volo/corsa ferroviaria o stradale/tratta marittima);
- i Paesi e territori in cui si ha soggiornato o da cui si è transitati nei 14 giorni precedenti;
- il motivo per il quale si fa ingresso in Italia;
- l’indirizzo presso il quale svolgerà il periodo di 14 giorni di
sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario ove necessario; - i propri recapiti telefonici.
Arrivare in aeroporto già minuti di autocertificazione stampata consente di velocizzare le procedure di imbarco. Non è chiaro se valga anche il modulo in versione digitale oppure no; se non avete la stampante o non potete stampare il modello potete richiederlo al gate al personale di terra.
Qui trovate il modulo per chi parte dall’Italia:
La Farnesina ha comunicato che l’autodichiarazione a breve sarà sostituita, previa adozione di circolare del Ministero della Salute, da un modulo digitale di localizzazione del passeggero. Il modulo cartaceo sarà ancora utilizzabile nel caso in cui non sia stato tecnicamente possibile compilare il nuovo formulario digitale.
Autocertificazione viaggi Italia/estero: quando serve
Il viaggiatore che arriva/torna in Italia ha l’obbligo di compilare l’autocertificazione se nei 14 giorni precedenti ha soggiornato o è transitato dai seguenti Paesi:
- Paesi dell’elenco C (per i quali è richiesto anche il tampone negativo fatto 48 ore prima, e quarantena di 5 giorni più un ulteriore test):
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele.
- Paesi dell’elenco D (per i quali è richiesto tampone negativo fatto entro 48 ore prima e quarantena di 10 giorni più un ulteriore test):
Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia
- Paesi dell’elenco E (per i quali non sono ammessi spostamenti per turismo, ma solo per comprovati motivi di lavoro, salute, studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza):
il resto del mondo, tranne Brasile e India per i quali il ministro della Salute con varie ordinanze ha disposto il divieto di ingresso in Italia fino al 12 maggio.
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Spostamenti tra regioni: quando serve l’autocertificazione
Questo è il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti in Italia nei casi in cui è richiesto:
Ad oggi l’autocertificazione per spostarsi in Italia serve per:
- gli spostamenti in entrata e uscita dalle regioni rosse e arancioni con comprovati motivi di lavoro, salute, studio, necessità o per rientrare al domicilio/residenza/abitazione
- gli spostamenti da regioni non gialle verso regioni gialle, dietro comprovati motivi
- gli spostamenti all’interno delle zone rosse e arancioni
- per chi esce durante l’orario di coprifuoco (22-5) anche se si trova in zona gialla
L’autocertificazione per chi viaggia in aereo da una regione all’altra è il modulo di autodichiarazione in cui vengono riportati i propri dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, numero di telefono e motivo dello spostamento), da presentare ai controlli di frontiera in caso di spostamento tra regioni di colore diverso. Nel dettaglio serve se si sta viaggiando per comprovate ragioni di lavoro, salute, necessità, o per fare rientro al luogo in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione (incluso rientro alla seconda casa). L’autocertificazione non serve se lo spostamento avviene tra regioni gialle o se si è provvisti di certificazione verde Covid-19.
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