Anche la violenza psicologica è reato, non solo quella fisica. Tuttavia è più difficile da dimostrare in giudizio. Ecco cosa fare, come difendersi e come provare i danni.
La violenza psicologica è un fenomeno difficile da individuare e quindi da reprimere. Come quella fisica, anche la violenza psicologica è un reato, solo che il Codice penale non ne prevede un fattispecie autonoma.
Questo significa che la violenza psicologica - in base al tipo di condotta e al contesto in cui avviene - può rientrare nei delitti di manaccia, stalking, maltrattamenti in famiglia o violenza privata.
Molto spesso, purtroppo, le vittime di violenza psicologica rinunciano a denunciare il colpevole perché pensano di non poter provare il fatto davanti al giudice. In realtà anche la violenza psicologica può essere dimostrata, come vedremo, in molti modi, ad esempio con testimoni o registrazioni di chiamate. In questo articolo forniremo tutte le informazioni per riconoscere il reato di violenza psicologica e reagire nel modo e nelle forme opportune.
Violenza psicologica è reato: come si denuncia e come si prova in giudizio
La violenza psicologica è reato anche se non previsto dal nostro Codice Penale come una fattispecie autonoma. Per questa ragione, la condotta di violenza psicologica può integrare, in base alle forme e al contesto in cui avviene, i seguenti reati:
- maltrattamenti in famiglia, ex articolo 572 del Codice Penale, che si realizzano con violenze fisiche o psicologiche all’interno del nucleo familiare;
- minaccia, ex articolo 612 del Codice Penale, che è una violenza verbale che può assumere i connotati della violenza psicologica quando particolarmente grave, intimidatoria e tale da intimorire la vittima;
- violenza privata, ex articolo 610 del Codice Penale, cioè la violazione della libertà personale e la costrizione di fare o non fare sotto violenza (fisica o psicologica) o minaccia;
- stalking, ex articolo 612 bis, che realizza la violenza psicologica della vittima attraverso atti persecutori e perpetrati nel tempo, minacce e molestie, tali da condizionare le scelte di vita della vittima.
Dunque, ci sono diversi modi in cui può manifestarsi la violenza psicologica ed è sempre necessario denunciare il proprio aggressore, vediamo come.
Violenza psicologica: come denunciare
Come abbiamo già visto, la violenza psicologica può scaturire da diverse fattispecie di reato, maltrattamenti in famiglia, minacce, stalking, e, in qualsiasi caso, alla vittima non resta che denunciare il colpevole.
Fare una denuncia è semplicissimo: può farlo qualunque cittadino recandosi negli uffici delle Forze dell’ordine, mentre gli anziani e i portatori di handicap con difficoltà motorie possono richiedere il servizio di denuncia a domicilio chiamando il 113.
Esistono diverse modalità per sporgere una denuncia:
- in forma orale, quando la persona che denuncia si limita a descrivere oralmente la fattispecie di reato, il Pubblico ufficiale in seguito redigerà un verbale della dichiarazione;
- in forma scritta, quando chi denuncia procede alla compilazione del modulo apposito disponibile negli uffici delle Forze dell’ordine. La procedura di compilazione è assistita da un valido assistente.
In entrambi i casi è utile indicare quanti più dettagli possibile riguardo ai fatti, ai luoghi e ai tempi, saranno poi le Forze dell’ordine a verificare di che tipo di reato si tratta.
Vediamo adesso con quali elementi è possibile provare la violenza psicologica subita.
Per maggiori approfondimenti, si rimanda all’articolo Come fare una denuncia.
Come si prova la violenza psicologica?
Anche se non si tratta di lesione fisiche e di gesti tangibili, anche la violenza psicologica può essere provata. Dimostrarla, tuttavia, può non essere facile, per questo occorre seguire degli accorgimenti. Facciamo degli esempi. La vittima può provare la violenza psicologica mediante:
- registrazione di chiamate o sms;
- fotografie;
- testimonianze di persone fidate;
- registrazioni audio e video che riprendono i comportamenti dell’aggressore.
A tal proposito, precisiamo che registrare delle telefonate è del tutto legale, anche se non si ha il consenso dell’altro interlocutore né tanto meno l’autorizzazione preventiva del giudice o della polizia.
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