Il MIUR vuole aumentare l’obbligo scolastico ma allo stesso tempo l’abbandono anticipato della scuola non è riconosciuto come reato penale dal nostro ordinamento. La Corte di Cassazione fa chiarezza sull’ennesimo paradosso della scuola italiana.
L’abbandono della scuola non costituisce reato qualora l’alunno decida di fermarsi una volta raggiunte le medie; lo ha chiarito la Corte di Cassazione facendo riferimento all’articolo 731 del Codice Penale.
Questo stabilisce che “chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare” viene punito con un’ammenda fino a 30 euro. Quindi se un genitore non manda il figlio alle scuole elementari commette un reato penale; lo stesso però non avviene per le scuole medie, nonostante queste facciano parte a tutti gli effetti della scuola dell’obbligo.
Come stabilito dalla Circolare Ministeriale 101/2010, infatti, nel nostro ordinamento l’obbligo scolastico riguarda gli alunni nella fascia d’età compresa tra i 6 e i 16 anni. A questo va aggiunto il DM 139/2007, il quale stabilisce che l’istruzione obbligatoria va impartita per almeno 10 anni.
Tuttavia, mentre per la scuola elementare c’è una norma penale che definisce le sanzioni per chi non rispetta le regole sull’obbligo scolastico, per le medie il discorso è differente. Infatti, per l’inosservanza dell’obbligo di istruzione una volta raggiunte le scuole medie non sono previste sanzioni. Di conseguenza è impossibile limitare il fenomeno della dispersione scolastica, che già nelle scuole medie è molto elevato visto che ogni anno si ritirano più di 7mila alunni.
Prima di pensare all’estensione dell’obbligo scolastico a 18 anni, quindi, il MIUR dovrebbe chiedere al legislatore di adattare le norme del Codice Penale a quanto stabilito dalle varie ordinanze ministeriali, perché solamente così le regole sull’abbandono scolastico potranno essere realmente applicate.
Nessun reato per l’abbandono delle scuole medie: la sentenza della Cassazione
Fino a qualche anno fa nel nostro ordinamento era presente una norma che estendeva quanto disposto dall’articolo 731 del Codice Penale anche per le scuole medie. Si tratta dell’articolo 8 della legge 1959/1962 con il quale l’obbligo scolastico venne esteso fino al conseguimento del diploma di scuola media.
Lo stesso articolo nel comma 3 estendeva le sanzioni previste per l’inadempienza dell’obbligo scolastico nel primo grado d’istruzione (scuola elementare) anche per le medie. Anche l’abbandono nel corso della scuola media quindi costituiva reato, a meno che lo studente al compimento del 15° anno di età non dimostrava di essere andato a scuola per un periodo pari almeno ad 8 anni.
Questo articolo però è stato abrogato con la legge 212/2010, con la quale l’abbandono della scuola media ha perso la sua rilevanza penale. Ecco perché, come confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 4520/217, non costituisce reato l’abbandono scolastico durante le scuole secondarie di I grado e di conseguenza è impossibile stabilire una sanzione per chi non rispetta le regole dettate dal Ministero dell’Istruzione in merito all’obbligo di istruzione.
Paradossalmente rispetto al 1962 l’obbligo scolastico è stato aumentato, mentre le sanzioni sono state ridotte; che senso avrebbe quindi alzare l’età dell’obbligo a 18 anni se poi il MIUR non ha gli strumenti adatti per far rispettare le regole?
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