Accertamento ispettorato del lavoro: novità su controlli e ricorsi

Vittorio Proietti

4 Gennaio 2017 - 14:49

Ricorsi e controlli su lavoro cambiano da 2017: accertamento Ispettorato del lavoro, INPS, INAIL concluso solo con ingiunzione? Controlli anche con Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza. Ecco tutte le novità.

Accertamento ispettorato del lavoro: novità su controlli e ricorsi

L’accertamento dall’Ispettorato del lavoro, a partire dal 1° gennaio 2017 ed in particolare riguardo ai ricorsi sugli atti, subisce importanti modifiche grazie alla Lettera Circolare n°4 del 29 dicembre 2016.

I controlli continueranno a riguardare violazioni di orari di lavoro, riposi, lavoro minorile, posizioni di lavoro irregolari. La novità decisiva riguarda i gli organi esterni all’Ispettorato preposti alle verifiche, nonché abilitati ad emettere sanzioni amministrative.

INPS e INAIL, infatti, non sono le uniche ad attuare controlli: anche le forze dell’ordine possono effettuare atti di accertamento. In particolare Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza possono intervenire qualora vi sia sussistenza di violazioni in materia di lavoro.

Ricorsi sui controlli e accertamento: la normativa precedente

L’accertamento da parte di INPS, Inail e Ispettorato del lavoro può concludersi solamente con l’ordinanza di ingiunzione. Come leggiamo dalla L. 629/81, l’interessato del controllo può far valere il suo diritto difensivo e inoltrare all’ufficio competente i documenti a suo favore. L’autorità interpellata verifica l’accertamento: se vi è stata violazione, emette l’ingiunzione per il pagamento della sanzione, più le spese del procedimento; qualora non vi fosse violazione accertata, invece, si archivia il procedimento.

I ricorsi in ambito lavorativo, tuttavia, avevano una specifica esclusione nel Decreto Legislativo 124/2004: l’accertamento non poteva concludersi con ingiunzione se esso aveva in oggetto la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro.

I controlli di INPS, INAIL e Ispettorato del lavoro, che davano luogo a ricorsi avverso atti di accertamento che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, dovevano essere inoltrati alla direzione regionale del lavoro e decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato regionale per i rapporti di lavoro. Il termine era di giorni 90 dal ricevimento della documentazione difensiva prodotta dal ricorrente, nonché di quella in possesso dell’Amministrazione. Da notare, inoltre, che il ricorso non sospende l’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione secondo la normativa, salvo che la direzione regionale del lavoro non ne disponga la sospensione.

Novità su ricorsi per accertamento: ecco la circolare

Le novità maggiori sui ricorsi per accertamento sono relativi all’art. 16 e 17 della normativa di cui sopra, continuando a garantire l’uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli agenti di polizia giudiziaria. Qui il testo della circolare.

Circolare N°4 Ispettorato del lavoro 29 Dicembre 2016
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I ricorsi per accertamento provenienti dagli agenti della polizia giudiziaria sono l’oggetto specifico della circolare: essi devono essere presentati, unitamente agli atti impugnati, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto stesso nella sede territoriale competente dell’Ispettorato del lavoro. Decorso il termine dei 60 giorni, qualora non sia deciso diversamente, il ricorso s’intenderà respinto.

I ricorsi in esame, pertanto, non avranno più ad oggetto le ingiunzioni ma unicamente l’atto di accertamento effettuato dagli agenti di polizia giudiziaria.

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