Le garanzie previste dalla legge per il consumatore non si applicano all’acquisto da privato. Vediamo, allora, quali tutele si possono invocare in caso di vizi del bene acquistato.
Quando acquistiamo da un venditore privato non trovano applicazione le garanzie previste dal Codice del consumo in materia di vendita al consumatore.
Questo significa, in primo luogo, che l’acquirente non godrà della garanzia di conformità di 2 anni prevista dall’art. 129, Cod. cons., né potrà avvalersi del diritto di recesso entro 14 giorni previsto per le vendite on-line.
L’oggetto acquistato potrebbe ugualmente presentare vizi che ne implicano il malfunzionamento o la mancanza di caratteristiche che il prodotto dovrebbe avere; tuttavia, non sarà possibile rivolgersi al venditore, entro i 2 anni dall’acquisto, al fine di ottenere la riparazione o la sostituzione gratuita del prodotto secondo le regole vigenti per il consumatore.
La situazione, inoltre, può farsi più complicata in caso di acquisto di un bene usato, poiché, in quest’ipotesi, occorrerà verificare se il vizio riscontrato sia riconducibile o meno alla normale usura del bene.
Come fare allora?
Esaminiamo, nell’articolo che segue, quali tutele operano in caso di acquisto da privato.
Acquisto da privato: guida
La disciplina applicabile
Come anticipato, in caso di acquisto da privato non troverà applicazione la normativa prevista dagli articoli 128 e seguenti del Codice del consumo.
Ciò significa che non opera la garanzia di conformità valida fino a 2 anni dalla consegna del prodotto, né la possibilità di recedere gratuitamente dal contratto stipulato a distanza entro 14 giorni dal ricevimento della merce (quest’ultima prevista dall’art. 52, Cod. cons.).
Tuttavia, capita spesso di effettuare acquisti di prodotti nuovi o usati da venditori non professionali, soprattutto se si vuole risparmiare sul prezzo.
Difatti, non sono affatto rari gli acquisti on-line tra privati su piattaforme di e-commerce appositamente dedicate.
È ben possibile però che il bene, una volta acquistato e arrivato a destinazione, possa presentare guasti, difetti o difformità; in altre parole, l’oggetto acquistato può manifestare la presenza di vizi.
Quali tutele operano in questi casi per l’acquirente?
Ebbene, occorrerà fare riferimento alla disciplina dettata dal Codice civile per i contratti di compravendita (artt. 1490 e ss., c.c.): qui la legge prevede l’obbligo, per ogni venditore (anche privato), di prestare la garanzia per vizi sul bene venduto.
La garanzia negli acquisti da privato
Secondo l’art. 1490, comma 1, c.c.:
“Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.”
Si tratta di una garanzia che opera per legge ogniqualvolta si conclude un contratto di compravendita.
In base a essa, ogni venditore (che si tratti di soggetto privato o di professionista) deve garantire al compratore che il bene venduto sia immune da vizi che:
- lo rendano non idoneo all’uso; oppure
- ne diminuiscano consistentemente il valore.
Tale garanzia può essere esclusa o limitata dal contratto, anche se tale esclusione (o limitazione) non ha validità in caso di vizi che il venditore ha nascosto in mala fede prima della vendita.
Al riguardo, secondo il comma 2 dello stesso articolo:
“Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.”
Quindi, qualora il venditore avesse intenzionalmente evitato di comunicare al compratore la presenza di vizi del prodotto, le eventuali limitazioni o esclusioni della garanzia previste dal contratto non saranno da lui invocabili.
È il caso, ad esempio, dell’elettrodomestico venduto nonostante la piena consapevolezza che fosse difettoso.
Non basta, però, la semplice possibilità che il venditore sapesse dell’esistenza del vizio: secondo la giurisprudenza, deve trattarsi di una vera e propria consapevolezza, accompagnata dalla volontà di nascondere la circostanza al compratore (Cass. civ. n. 9651/2016).
Quali sono i vizi coperti da garanzia?
La garanzia copre tutti i vizi già esistenti al momento della vendita, mentre sono esclusi da garanzia i difetti o malfunzionamenti riconducibili alla normale usura del bene.
Questa regola è particolarmente importante per quel che concerne l’acquisto di beni usati.
Per fare un esempio, se acquistiamo un mobile usato che presenta parti sverniciate o abrase per l’uso che ne è stato fatto dal precedente proprietario, non possiamo far valere la garanzia per tali difetti; ciò in quanto, quando decidiamo di comprare un prodotto di seconda mano, accettiamo il rischio che non sia perfetto in ogni sua parte o che abbia problematiche dovute alla normale usura.
La garanzia opera, invece, per tutti quei difetti che rendono l’oggetto non idoneo all’uso cui dovrebbe servire; che ne impediscono, cioè, il normale funzionamento, purché già esistenti al momento della compravendita.
Per tornare all’esempio del mobile, quindi, la garanzia potrebbe operare in caso di impossibilità di aprire cassetti o ante perché totalmente bloccati, tanto da rendere l’oggetto inservibile.
Esistono, inoltre, alcuni casi particolari in cui la garanzia per vizi non opera: vediamo quali.
Casi di esclusione della garanzia
La legge (art. 1491, c.c.) prevede espressamente alcuni casi in cui la garanzia non opera. In particolare, ciò si verifica quando:
- il compratore era a conoscenza dei vizi del bene e ha comunque deciso di acquistarlo;
- i vizi erano facilmente conoscibili con l’uso della normale diligenza, sicché il compratore se ne sarebbe potuto accorgere prestando un normale grado di attenzione.
Così, l’elettrodomestico acquistato senza alcun controllo precedente, che tuttavia presenti vizi evidenti, potrebbe non rientrare nei casi in cui la legge tutela il compratore con la garanzia; ciò a meno che il venditore non abbia agito scorrettamente.
Egli, infatti, sarà comunque vincolato dalla garanzia se, prima dell’acquisto, ha dichiarato espressamente che l’oggetto era esente da vizi, a prescindere che fossero o meno facilmente individuabili dal compratore.
Le tutele in caso di vizi
Quanto alle tutele previste dalla garanzia per vizi, la legge prevede che, in caso di vizi, l’acquirente possa attivarsi al fine di richiedere:
- la riduzione del prezzo;
- la risoluzione del contratto.
Al riguardo, il comma 1 dell’art. 1492, c.c. (“Effetti della garanzia”), così dispone:
“Nei casi indicati dall’articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.”
Esaminiamo queste tutele nel dettaglio.
Riduzione del prezzo e risoluzione del contratto
Se il compratore decide di avvalersi del rimedio della riduzione del prezzo, egli ha diritto a una riduzione del prezzo di vendita in proporzione al minor valore del bene dovuto alla presenza del vizio.
In pratica, se in ragione del vizio il prezzo di vendita avrebbe dovuto essere minore, la legge impone al venditore di restituire la differenza tra quanto effettivamente pagato dal compratore e quanto egli avrebbe dovuto ragionevolmente pagare per il bene difettoso.
Se, invece, il prezzo non è stato ancora pagato o lo è stato solo in parte, il compratore ha diritto a versare un prezzo inferiore a quello originariamente concordato.
Attraverso la risoluzione del contratto, invece, il compratore ha diritto al rimborso dell’intera somma versata come prezzo, al contempo, egli dovrà restituire il prodotto (art. 1493, comma 2, c.c.).
È quanto dispone l’art. 1493, c.c., a mente del quale:
“In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.
Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.”
La scelta tra i due rimedi
Secondo la legge, dal momento in cui il compratore agisce in giudizio chiedendo, a scelta, la risoluzione o la riduzione del prezzo, egli non potrà modificare la scelta fatta (art. 1492, comma 2, c.c.).
Ma come deve avvenire tale scelta?
In base al comma 3 dell’art. 1492, c.c., la scelta tra riduzione del prezzo e risoluzione non è sempre rimessa al compratore; in alcuni casi, infatti, essa è obbligata.
In particolare, tale norma prevede che:
“Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.”
In altre parole, se l’oggetto acquistato era affetto da un vizio così grave da causarne il perimento, il compratore potrà comunque chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione dell’intero prezzo pagato, anche se, in questo caso, risulterà impossibile restituire la cosa (perché distrutta).
Si pensi all’autocombustione di un oggetto elettronico causata da un difetto già presente al momento dell’acquisto: anche se il bene è completamente distrutto, il compratore avrà comunque diritto alla risoluzione senza dover restituire alcunché.
Se invece:
- il perimento è dovuto a caso fortuito (una circostanza imprevedibile e indipendente dalla volontà delle parti) o a colpa del compratore;
- il compratore ha, a sua volta, venduto o ceduto il bene oppure l’ha trasformato,
egli potrà domandare soltanto la riduzione del prezzo, dato che, in queste ipotesi, l’impossibilità di restituire la cosa non dipende dal venditore.
Il risarcimento del danno
In entrambi i casi (riduzione o risoluzione) il compratore ha diritto a essere risarcito per il danno subito per colpa del venditore.
È quanto prevede l’art. 1494, c.c., a mente del quale:
“In ogni caso, il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.”
Il compratore, quindi, avrà diritto a vedersi risarcire i danni causati dal venditore per avergli venduto un bene affetto da vizi, a patto che il venditore non dimostri di aver ignorato, senza sua colpa, la loro esistenza.
Ma quali danni sono risarcibili?
Secondo la giurisprudenza (Cass. civ. n. 7718/2000), oltre al danno rappresentato dal fatto stesso di aver acquistato un bene viziato, il compratore ha diritto di essere risarcito per tutti i danni connessi alla presenza dei vizi (spese sostenute per far riparare la cosa, danno causato dall’impossibilità di rivenderla, spese mediche per gli infortuni causati dal bene difettoso, ecc.).
Va precisato, in ogni caso, che la presenza e l’ammontare del danno dovranno essere dimostrati in giudizio dal compratore.
Come azionare le tutele?
Il Codice detta precise regole da seguire per poter azionare validamente i rimedi appena visti, in particolare:
“Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.
L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna.” (art. 1495, c.c.).
Pertanto, una volta riscontrata la presenza di un vizio, il compratore deve agire il prima possibile, denunciando la circostanza al venditore entro 8 giorni dalla scoperta.
Nel contratto di compravendita le parti possono stabilire un termine diverso per la denuncia.
Cosa si intende per “denuncia”?
Essa è una comunicazione al venditore con cui lo si informa della presenza e dell’entità del vizio e, al contempo, gli si chiede di intervenire per porvi rimedio secondo quanto stabilito dalla legge.
A tal fine, è opportuno inviare una lettera raccomandata a/r o una pec, in modo che si abbia certezza dell’avvenuto ricevimento da parte del destinatario.
L’onere di denunciare il vizio è escluso tutte le volte in cui il venditore:
- ha riconosciuto espressamente l’esistenza del vizio;
- lo ha volontariamente occultato.
Infine, una volta effettuata la denuncia, il compratore potrà agire in giudizio, avvalendosi della necessaria assistenza di un legale, purché non sia trascorso più di un anno dalla consegna del bene.
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