Due importanti sentenze fissano il principio secondo il quale si può chiedere il rimborso in caso di doppia imposizione fiscale sui dividendi.
Addio alla doppia imposizione fiscale per i dividendi percepiti dall’estero, si apre la possibilità di chiedere rimborsi fiscali all’Agenzia delle entrate.
Sono numerosi gli italiani che possiedono partecipazioni in società estere o altra tipologia di investimenti e si ritrovano a scontare la doppia imposizione fiscale. Cioè pagano le tasse all’estero e in Italia. A mettere un punto fermo sono 2 sentenze che fissano il principio secondo il quale per tali importi si può chiedere il rimborso fiscale.
Ecco come evitare la doppia imposizione fiscale in caso di dividendi percepiti dall’estero.
Titoli esteri non possono essere sottoposti a doppia tassazione, le sentenze
La prima sentenza importante è la n. 423 del 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Verona, la seconda è la n. 68 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Siena. Entrambe hanno ripreso un principio espresso dalla Corte di Cassazione il quale statuisce che i titoli di emittenti esteri non possono essere sottoposti a doppia tassazione.
Tale principio dovrebbe essere una realtà consolidata garantito dal fatto che l’investitore può chiedere il rimborso di una parte delle tasse trattenutegli all’estero, in virtù di convenzioni internazionali che prevedono di norma per gli investitori non residenti un’aliquota del 15% sui dividendi. Nella pratica però ciò raramente avviene.
In base alle sentenze citate il contribuente può chiedere all’Agenzia delle entrate il rimborso della differenza tra la ritenuta effettivamente scontata e la ritenuta locale.
Generalmente chi ha partecipazioni in società estere e riceve dividendi paga in primo luogo le tasse all’estero e queste possono avere un’aliquota importante, ad esempio in Svizzera il 35% e in Belgio il 26,375%.
In forza di convenzioni internazionali una parte delle imposte versate all’estero possono essere rimborsate facendo in modo che risulti versata un’aliquota del 15%.
Gli importi dei dividendi sono quindi successivamente sottoposti a tassazione in Italia con aliquota del 26%. L’aliquota è applicata su un imponibile pari al dividendo al netto delle ritenute operate nello Stato estero se il flusso viene percepito attraverso una banca italiana.
Nel caso in cui i dividendi non passino attraverso un intermediario italiano, l’aliquota viene applicata su un imponibile lordo, comprendente quindi anche le imposte già versate all’estero. Si realizza però in questo modo una doppia imposizione fiscale.
Come recuperare le imposte versate
Con le sentenze citate si pone fine a questo limite riconoscendo le imposte versate all’estero come credito di imposta.
Per evitare questo doppio passaggio il contribuente potrebbe comunicare la propria residenza fiscale e la volontà di applicare la ritenuta convenzionale vigente tra i due Stati, vedendosi così applicata la ritenuta del 15% sul dividendo erogato.
Deve essere sottolineato che chi ha subito la doppia imposizione potrebbe avere poco tempo per chiedere i rimborsi, infatti, l’Italia per evitare tali richieste di rimborso sta cercando di stipulare ulteriori accordi convenzionali con gli Stati.
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