Adeguamento rimanenze magazzino entro il 30 settembre, prorogati i termini

Nadia Pascale

9 Agosto 2024 - 10:15

Il decreto Omnibus interviene sui termini di versamento delle imposte per l’adeguamento delle rimanenze di magazzino. Nuova scadenza al 30 settembre 2024. Ecco cosa fare.

Adeguamento rimanenze magazzino entro il 30 settembre, prorogati i termini

Novità nel decreto Omnibus arrivato in Consiglio dei ministri il 7 agosto 2024, tra le novità introdotte il differimento del termine, inizialmente previsto al 30 giugno, per regolarizzare il magazzino attraverso l’adeguamento delle rimanenze.

Tale adeguamento, introdotto con la legge di bilancio per il 2024, è la soluzione ideale per tutti coloro che hanno una discordanza tra la reale consistenza del magazzino e le scritture contabili. Ecco come fare.

La legge di bilancio 2024 consente di effettuare il riallineamento delle scorte di magazzino con il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 18% sulla differenza determinata tra il valore e il valore eliminato dal bilancio.

Con la Risoluzione n° 30 del 17 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i codici tributo da utilizzare per regolarizzare il magazzino.

Con il decreto Omnibus, arriva la proroga dei termini, chi non ha provveduto può ancora recuperare e regolarizzare il magazzino evitando sanzioni e interessi.

Ecco come regolarizzare il magazzino riallineando la situazione reale con le scritture contabili.

Come determinare il valore del magazzino

Cosa sono le scorte di magazzino e perché è necessario regolarizzare le stesse allineando i dati reali con lo stato patrimoniale?

Cercando di semplificare, quando dei beni entrano in magazzino rappresentano per l’azienda un valore, gli stessi beni non possono scomparire all’improvviso, ma attraverso delle operazioni, ad esempio con la vendita del bene, devono essere eliminati dal magazzino stesso e generalmente creano un reddito imponibile. In caso contrario restano nell’attivo dello stato patrimoniale e su esso sono dovute imposte.

Proprio per questo motivo spesso gli imprenditori cercano di alterare il valore delle rimanenze di magazzino, infatti, un eccessivo ammontare delle stesse costituisce un limite anche per eventuali concessioni di credito da parte delle banche, attività di cessione o di cessazione dell’attività.

Il valore delle merci in magazzino deve essere determinato avendo come punto di riferimento:

  • il prezzo di acquisto del bene;
  • il costo di produzione del bene;
  • valore di realizzazione determinabile dall’andamento del mercato.

La legge di bilancio 2024, nel predisporre la possibilità di riallineare le scorte di magazzino, consente di adeguare il valore delle scorte di magazzino alla reale consistenza versando un’imposta sostitutiva.
In base a quanto disposto dalla legge di bilancio 2024 l’imposta sostitutiva per il riallineamento delle scorte di magazzino deve essere versata entro il 30 giugno 2024.
L’articolo 1, commi 78-85 della legge di bilancio dispone che il riallineamento può essere effettuato dalle imprese che non adottano principi contabili internazionali.

Tale beneficio fiscale è concesso per il solo periodo di imposta 2023.
Insomma con il riallineamento si riducono i valori delle scorte di magazzino, oppure si registrano prodotti esistenti e prima non registrati, ma senza avere traccia dei prodotti che evidentemente sono usciti o entrati nel magazzino senza fatturazione e quindi in teoria con un’evasione fiscale.

Cosa cambia con il decreto Omnibus? Arriva la proroga

Con il decreto Omnibus, che interviene su diverse scadenze fiscali, il termine è stato differito al 30 settembre 2024.

Il decreto Omnibus va a modificare l’art. 1, comma 82, della Legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024), disponendo che il versamento dell’imposta sostitutiva e dell’IVA sulla regolarizzazione è previsto in due rate di uguale importo senza interessi.

La nuova normativa prevede la proroga al 30 settembre 2024 del versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva e dell’IVA.

Non solo, infatti, se la scadenza della seconda rata dell’imposta sostitutiva cade in un termine antecedente rispetto al 30 settembre 2024, viene prorogato anche il termine di pagamento della seconda rata in modo che coincida con la scadenza della prima rata al 30 settembre.

Il decreto stabilisce che per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio d’esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l’adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino può essere effettuato entro il 30 settembre 2024 contestualmente alle scritture contabili dell’esercizio successivo rispetto a quello per il quale è previsto l’adeguamento.

Come regolarizzare il magazzino?

Per l’adeguamento delle rimanenze di magazzino ci sono due procedure.
Il primo caso riguarda l’eliminazione delle rimanenze iniziali, ad esempio un’impresa in magazzino aveva 10 computer da vendere, ora ne ha 8, ma di fatto 2 sono usciti dal magazzino in modo “anomalo”. È necessario il riallineamento altrimenti nello stato patrimoniale escono sempre questi due computer, che in realtà non ci sono più.
Per far uscire questi beni occorre il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale.

Il riallineamento è possibile con il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, in misura pari al 18%.

Nel caso in cui sia necessario registrare dei valori presenti in magazzino (beni entrati senza fatturazione che sono però presenti in magazzino) occorre il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.

Risoluzione 30 del 17 Giugno 2024 AdE
Riallineamento magazzino con imposta sostitutiva, codici tributo

Come pagare l’imposta sostitutiva per regolarizzare il magazzino: codici tributo

Le imposte sostitutive devono essere versate in due rate di uguale importo, o unica rata.
I codici tributo da utilizzare sono:
1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA - articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP - articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”; • “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP - articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP - articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP - articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.

In caso di mancato pagamento nei termini previsti, le somme sono iscritte a ruolo a titolo definitivo con applicazioni di interessi e sanzioni.

Il riallineamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

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