Controlli fiscali anti-evasione sugli affitti brevi, in GU il decreto del Ministero del Turismo: vediamo come funziona la banca dati, il codice identificativo, e le sanzioni previste.
Giro di vite con i controlli sugli affitti brevi grazie alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Ministero del Turismo sulla gestione della banca dati riguardanti le strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni brevi.
Ma come funziona questa banca dati e quali sono le sanzioni? Tutte le informazioni si trovano nel provvedimento, che entrerà in vigore a partire dal 1° dicembre 2021. A tutte le strutture verrà dato un codice identificativo da esporre negli annunci. Alcune Regioni, in realtà, già utilizzano questo codice: lo rilasciano previa comunicazione e poi lo trasmettono al Comune.
Affitti brevi e controlli fiscali: pronta la banca dati. Come funziona e sanzioni
Controlli affitti brevi: come funziona la banca dati
L’obiettivo della costituzione di una banca dati che raccolga le informazioni di strutture e abitazioni che si occupano di affitti brevi è quello di limitare il più possibile le pratiche che portano a perdere milioni di euro in evasione fiscale.
Per questo motivo la banca dati viene gestita tramite una piattaforma informatica (senza spese per Regioni e province autonome) che raccoglierà le informazioni una volta avvenuta la registrazione, e nel rispetto del trattamento dei dati personali (il Garante della Privacy ha dato parere positivo).
Le informazioni riguardano parametri come:
- la tipologia degli alloggi;
- l’ubicazione;
- la capacità ricettiva;
- gli estremi dei titoli abilitativi richiesti ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva;
- il soggetto che esercita l’attività, anche in forma di locazione breve;
- il codice identificativo regionale, o laddove questo non sia stato adottato, un codice alfanumerico generato dalla banca dati stessa.
Affitti brevi e banca dati: il protocollo d’intesa tra Ministero del Turismo e le Regioni
Per generare i codici della banca dati e per definire le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali e delle province autonome, è atteso un protocollo d’intesa tra il Ministero del Turismo e le altri parti (regioni e province autonome) da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 16 novembre 2021).
Nel protocollo devono essere stabiliti i parametri tecnici per definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale, che comprendano le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale, tenendo conto dei criteri che seguono:
- servizi offerti per l’ospitalità, compresi quelli per l’accessibilità;
- numero dei posti letto e relative dotazioni;
- attrezzature e strutture a carattere ricreativo;
- attività legate al benessere della persona;
- aree di sosta e assistenza per autovetture e imbarcazioni.
Inoltre, il protocollo prevede anche la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte per:
- uno scambio più efficiente di informazioni;
- per la disciplina, anche attraverso la collaborazione con il Sistema Camerale, del contenuto e
le modalità:- di trasmissione e aggiornamento dei dati;
- di monitoraggio dell’efficacia delle soluzioni tecniche prescelte;
- di conoscenza del codice identificativo o alfanumerico e il momento di decorrenza dell’obbligo di indicazione in ogni comunicazione, offerta e promozione.
Le regioni e le province autonome che non sottoscrivono il protocollo d’intesa, forniscono, direttamente al gestore della banca dati, le informazioni e i relativi aggiornamenti, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
Stretta sugli affitti brevi: il codice identificativo
I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili a uso abitativo, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l’offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti a indicare il codice identificativo regionale o, in mancanza, il codice alfanumerico.
Il codice va esposto in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, e va indicato in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell’utenza.
Affitti brevi ed evasione fiscale: le sanzioni
Il codice identificativo potrà essere regionale, o altrimenti sarà la banca dati nazionale ad assegnarne uno. Per chi non dovesse provvedere sono previste sanzioni da 500 a 5.000 euro per ogni unità non comunicata.
Qualora la violazione fosse reiterata, le sanzioni raddoppiano.
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