Sono istituiti, con il decreto attuativo del Ministero della Salute del 13 marzo 2018, 17 nuovi albi delle professioni sanitarie così come previsto dalla riforma degli ordini. Ecco quali sono.
Nuovo passo per la riforma degli ordini prevista dalla n. 3 del 2018.
Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha firmato il decreto attuativo che istituisce i 17 nuovi albi delle professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate.
I nuovi albi delle professioni sanitarie entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, e si aggiungeranno a quelli già esistenti dei Tecnici sanitari di radiologia medica e degli Assistenti sanitari.
Dalla figura del podologo, a quella dell’educatore professionale sanitario fino ad arrivare al dietista o all’igienista dentale: per poter esercitare le professioni sanitarie indicate sarà necessaria l’iscrizione al rispettivo albo professionale.
La legge di riforma degli ordini è stata fortemente voluta non soltanto da chi lavora nel settore ma soprattutto dal Ministro Lorenzin, grazie alla quale è stato valorizzato il ruolo dei professionisti della sanità con l’obiettivo di garantire una maggior tutela dei cittadini.
Ecco i 17 nuovi albi delle professioni sanitarie
Il decreto attuativo firmato dal Ministro Lorenzin in 13 marzo 2018 istituisce i nuovi albi delle professioni sanitarie che faranno capo agli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
I 17 nuovi albi delle nuove professioni sanitarie sono i seguenti:
- albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista;
- albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista;
- albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico;
- albo della professione sanitaria di Dietista;
- albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia;
- albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- albo della professione sanitaria di Igienista dentale;
- albo della professione sanitaria di Fisioterapista;
- albo della professione sanitaria di Logopedista;
- albo della professione sanitaria di Podologo;
- albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia;
- albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale;
- albo della professione sanitaria di Educatore professionale
- albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 13 della legge di riforma degli ordini, il meglio noto DdL Lorenzin, potranno iscriversi agli albi sopra elencati i laureati abilitati all’esercizio di tali professioni e i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante.
Per conoscere punto per punto cosa prevede la Legge n. 3/2018 consulta l’articolo dedicato
Requisiti per l’iscrizione agli albi
Il decreto attuativo del 13 marzo 2018 chiarisce che al fine dell’iscrizione all’albo sarà necessario rispettare i seguenti requisiti, oltre ovviamente al possesso di laurea o titolo equipollente:
- cittadinanza italiana o di altro Paese dell’UE;
- avere il pieno godimento dei diritti civili;
- nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giuriziario;
- residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell’ordine.
Per i possessori di titoli conseguiti in Paesi dell’Unione Europea è necessario il riconoscimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione sanitaria da parte del Ministero della Salute.
Lo stesso riconoscimento del titolo di studio sarà necessario per i cittadini non appartenenti a paesi dell’UE e, ovviamente, sarà necessario essere in regola con il permesso di soggiorno.
Per gli iscritti all’albo che si trasferiscono all’estero, è possibile conservare l’iscrizione all’Ordine italiano di appartenenza presentando domanda.
Si allega di seguito il decreto attuativo alla riforma degli ordini del 13 marzo 2018:
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