La risposta all’interpello numero 3 del 13 gennaio 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si applica l’IVA agevolata per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche solo se gli ascensori hanno i requisiti individuati dal dm 236/1989.
Ascensore per disabili, l’IVA agevolata si può applicare solo se l’opera risponde ai requisiti individuati dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici numero 236 del 1989.
Il chiarimento arriva con la risposta all’interpello numero 3 del 13 gennaio 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Prendendo spunto dalla risposta al contribuente fornita dall’Amministrazione Finanziaria, facciamo chiarezza in merito alle agevolazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi finalizzati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Il beneficio fiscale dell’IVA al 4%, infatti, può essere applicato solo in presenza di specifici requisiti.
L’obiettivo del legislatore e dell’Agenzia delle Entrate è quello di oggettivare l’agevolazione, cioè legare l’applicazione del beneficio fiscale alla natura del prodotto, e non allo status di invalidità del soggetto.
Vediamo dunque quali sono i criteri individuati dal decreto ministeriale n.236/1989 per ascensori, montacarichi e rampe.
Ascensore disabili, quando si applica l’IVA agevolata?
L’IVA agevolata per la fornitura e il montaggio di un impianto di sollevamento per persone nel vano scala condominiale può essere applicata solo in presenza di precisi requisiti strutturali.
A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 3 pubblicata il 13 gennaio.
I requisiti strutturali a cui le Entrate fanno riferimento sono quelli individuati dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici numero 236 del 1999.
Nel motivare la propria risposta, l’Agenzia delle Entrate fa un quadro delle disposizioni normative di riferimento.
Innanzitutto, secondo il Dpr numero 633 del 1972, l’applicazione dell’IVA agevolata è prevista per “le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.
Anche la risoluzione numero 70 del 2012 dell’Agenzia delle Entrate procede secondo questa linea, poiché ha stabilito che l’IVA al 4% viene applicata alla cessione di beni come:
“poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie.”
Il decreto ministeriale 236/1989 descrive le barriere architettoniche come:
- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Lo scopo è quello di oggettivare l’agevolazione, in modo che la sua applicazione punti più alla natura del prodotto e non sullo status di invalidità del soggetto.
Ascensore disabili, ecco i requisiti per l’IVA agevolata
Tra le agevolazioni fiscali riservate ai disabili c’è la possibilità di usufruire dell’IVA al 4% per gli interventi finalizzati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Per poter beneficiare dell’agevolazione, però, c’è bisogno che la struttura in questione (cioè ascensore, montacarichi o rampa) risponda a determinati requisiti.
A individuare con precisione i requisiti tecnici è il decreto del Ministero dei Lavori pubblici numero 236 del 1989. L’articolo 8.1.12 è dedicato agli ascensori.
In particolare, negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l’ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:
- cabina di dimensioni minime di 1.40 metro di profondà e 1.10 metro di larghezza;
- porta con luce netta minima di 80 centimetri posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1.50x1.50 m.
Negli edifici di nuova edificazione residenziali l’ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:
- cabina di dimensioni minime di 1.30 metro di profondità e 0.95 metri di larghezza;
- porta con luce netta minima di 80 centimetri posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1.50x1.50 m.
Negli articoli seguenti, il decreto ministeriale in riferimento individua le specifiche tecniche di cui devono essere dotati anche montacarichi e rampe per poter applicare l’IVA al 4%.
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